Art. 2.
E' istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonche' sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 , e successive modificazioni.
La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, e' stabilita come segue:
per importi fino a L. 100.. L. 5
" " da L. 101 a " 200.. " 10
" " " " 201 " " 400.. " 20
" " " " 401 " " 800.. " 60
" " " " 801 " " 1.000.. " 100
" " " " 1.001 " " 1.500.. " 150
" " " " 1.501 " " 3.000.. " 200
" " oltre " " 3.000.. " 400
Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000.
Il sovraprezzo e' dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.
Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo e' dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.
Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.
I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.
E' istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonche' sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 , e successive modificazioni.
La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, e' stabilita come segue:
per importi fino a L. 100.. L. 5
" " da L. 101 a " 200.. " 10
" " " " 201 " " 400.. " 20
" " " " 401 " " 800.. " 60
" " " " 801 " " 1.000.. " 100
" " " " 1.001 " " 1.500.. " 150
" " " " 1.501 " " 3.000.. " 200
" " oltre " " 3.000.. " 400
Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000.
Il sovraprezzo e' dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.
Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo e' dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.
Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.
I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.