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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OL AS, AT
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2209/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006834 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7422/2025 depositato il 07/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, GE.SE.T, impugna la sentenza n. 19163/4/24 del 17 settembre 2024, depositata il 23 dicembre 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202400006834, TARI per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018 di € 2.227,49, emesso e notificato dalla GE.SE.T. Italia S.p.A. P.I.
05946940631 sul presupposto della mancata prova da parte dell'ente impositore (rimasto contumace, unitamente all'odierno appellante, in primo grado) della notifica degli atti presupposti.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'utilizzabilità dei documenti depositati in questa fase di giudizio.
Non si è costituito il contribuente appellato
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si passano ad esporre.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, si ritiene, quindi, di poter decidere la controversia sulla base della questione – intrinsecamente di merito – attinente ai “nova” in appello con i quali assolvere all'onere della prova circa la regolarità o meno delle notificazioni degli atti presupposti a quello impugnato.
Orbene applicandosi ratione temporis al caso che ci occupa la nuova formulazione dell'art. 58, D.Lgs. n.
546/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 220/2023 (cfr. art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto di riforma del processo tributario), è fatto divieto di depositare documenti nuovi in appello, anche se decisivi.
La recente sentenza C.Cost. n.36/2025 ha tra l'altro, per quel che qui interessa dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
… non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.
n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”
Come precisato dalla Corte Costituzionale “non contrasta,…, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. né lede il diritto alla prova ex art. 24, secondo comma, Cost. e al contraddittorio ex art. 111, secondo comma, Cost. la scelta, alla base della previsione in scrutinio, di proibire il deposito delle notificazioni anche quando risultino indispensabili ai fini della decisione. In proposito, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è indispensabile la prova idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure quella in grado di provare quanto rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 maggio 2017, n. 10790).
La facoltà di dedurre in appello una prova nuova, ma indispensabile costituisce, dunque, uno strumento di contemperamento tra il regime delle preclusioni istruttorie – il quale «non è un carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative, essendo soltanto una tecnica elaborata per assicurare rispetto del contraddittorio, parità delle parti nel processo e sua ragionevole durata» (ancora Cass., sez. un. civ., n.
10790 del 2017) – e l'esigenza che l'accertamento giudiziale sia aderente alla realtà dei fatti.
La predisposizione di una disciplina che, al fine di favorire la ricerca della verità materiale, accordi alle parti la possibilità di integrare in appello le carenze probatorie emerse all'esito del giudizio di primo grado non costituisce, dunque, una garanzia indefettibile del giusto processo, ma, piuttosto, un'attenuazione del rigore delle preclusioni istruttorie in appello, che il legislatore può, o meno, accordare «sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (sentenza n. 199 del 2017) e calibrare secondo le caratteristiche e le esigenze del tipo di processo.
È, infatti, significativo che nel processo civile, all'esito di una travagliata evoluzione legislativa, tale facoltà sia stata espunta dalla disciplina dell'appello.
Ciò che, invece, in ossequio ai principi consacrati negli artt. 24 e 111 Cost., deve essere necessariamente assicurato è un sistema processuale che garantisca alle parti l'esercizio del diritto alla prova in almeno uno dei gradi di giudizio.
Ciò premesso, diversamente da quanto ritenuto dalle Corti rimettenti, rispetto alle notificazioni dell'atto impugnato e di quelli presupposti, la deroga in scrutinio appare sorretta da una adeguata ragione giustificativa.
I documenti in esame – a differenza delle notifiche degli atti processuali che, essendo volte a documentare la regolarità dell'instaurazione e dello svolgimento del processo, sfuggono al divieto probatorio in scrutinio – forniscono la prova di una condizione di validità o di efficacia dell'esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l'attività istruttoria.
Infatti, la notificazione, da un lato, è condizione di efficacia degli atti impositivi, in quanto, stante il loro carattere recettizio, consente ad essi la produzione degli effetti, senza tuttavia incidere sulla loro validità
(Corte di cassazione, sezione quinta civile, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071); dall'altro lato, integra un requisito di validità dell'atto consequenziale, posto che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791; sezione quinta civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1144).
Va, inoltre, considerato che, come chiarito dalle pronunce ora richiamate, in quest'ultimo caso la nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
La Corte di cassazione ha anche evidenziato che se, in quest'ultimo caso, il giudizio verte sull'esistenza, o meno, della pretesa tributaria, nel primo il giudice è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza, o meno, del difetto di notifica, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) (Cass., sez. un. civ., n. 5791 del 2008).
Da ciò deriva che, in tale ultima evenienza, la dimostrazione, o meno, della notificazione contestata definisce il giudizio.
Ed è in ragione di tale attitudine dimostrativa che, rispetto alle notificazioni, il legislatore ha ritenuto superflua, perché inutilmente dilatoria, l'operatività del modello temperato di cui all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Si è voluto, in questo modo, evitare che nelle controversie in cui si faccia questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.
Il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Giova, anzitutto, ricordare che nella disciplina generale dei nova istruttori in appello la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure. In tale nozione rientra anche il caso di ignoranza incolpevole della esistenza della prova o quello in cui la stessa prova sia venuta ad esistenza in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.
Va anche rammentato che nelle suddette evenienze, ai fini della restituzione in termini, la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto nel caso concreto (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30324).
Rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione.
Ciò in quanto l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere. Inoltre, laddove le contestazioni cadano sulla notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha adottato l'atto impugnato, il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, parimenti introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, impone che il ricorso introduttivo sia sempre proposto nei riguardi di entrambi i soggetti, al fine di consentire che la produzione della notifica avvenga direttamente ad opera dell'ente che ha provveduto alla sua esecuzione.
Diverso è, invece, il caso in cui l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell'atto impugnato derivi dalla sua distruzione o perdita per fatto estraneo alla sfera di controllo dell'amministrazione, venendo, in tale evenienza, in considerazione la diversa facoltà, da esercitarsi pur sempre entro i termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado, di ricostruire il documento smarrito o distrutto attraverso altri mezzi di prova, come ad esempio la testimonianza scritta ex art. 257-bis cod. proc. civ., estesa anche al processo tributario dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 31 agosto 2022 n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari): ciò in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2724 cod. civ., la cui estensione al diritto tributario è stata confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2016, n. 23331).
È evidente come la restrizione operata dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 sia diretta a evitare che il giudizio di primo grado venga inutilmente instaurato in difetto di una regolare notifica, nonché ad arginare le distorsioni processuali indotte dalla «grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione» (sentenza n. 190 del 2023).
Non può, infatti non ricordarsi come le gravi inefficienze del sistema della riscossione abbiano dato origine «
“[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo” con “un aumento esponenziale delle cause […] innanzi alle
Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'Agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021)» (ancora, sentenza n. 190 del 2023).
Sempre con riferimento al divieto di produzione in appello delle notificazioni, non è fondata neppure la censura di violazione del principio di eguaglianza e di parità delle armi, posto che, come già evidenziato, il regime diversificato introdotto per gli atti in questione risulta non manifestamente irragionevole.
Parimenti non fondata è la censura con la quale si lamenta che la disposizione in scrutinio impedirebbe al giudice di pervenire ad una decisione giusta attraverso la ricerca della verità materiale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost.
L'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale, essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost.
a coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità conducendolo ad una decisione giusta.
Deve, infine, escludersi la denunciata ingerenza del legislatore nel potere giurisdizionale di valutazione della prova.
Anzitutto, l'apprezzamento della indispensabilità non concerne l'attitudine dimostrativa della prova, quanto, piuttosto, la sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine ad una ricostruzione fattuale già effettuata dal giudice di prime cure (Cass., sez. un. civ., n. 10790 del 2017).
In ogni caso, l'ordinamento processuale ammette la possibilità che il potere giudiziale di valutazione della prova subisca limitazioni imposte dalla legge, come è reso evidente dal principio generale espresso dall'art. 116 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Conseguenza di tanto è il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OL AS, AT
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2209/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006834 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7422/2025 depositato il 07/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, GE.SE.T, impugna la sentenza n. 19163/4/24 del 17 settembre 2024, depositata il 23 dicembre 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202400006834, TARI per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018 di € 2.227,49, emesso e notificato dalla GE.SE.T. Italia S.p.A. P.I.
05946940631 sul presupposto della mancata prova da parte dell'ente impositore (rimasto contumace, unitamente all'odierno appellante, in primo grado) della notifica degli atti presupposti.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'utilizzabilità dei documenti depositati in questa fase di giudizio.
Non si è costituito il contribuente appellato
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si passano ad esporre.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, si ritiene, quindi, di poter decidere la controversia sulla base della questione – intrinsecamente di merito – attinente ai “nova” in appello con i quali assolvere all'onere della prova circa la regolarità o meno delle notificazioni degli atti presupposti a quello impugnato.
Orbene applicandosi ratione temporis al caso che ci occupa la nuova formulazione dell'art. 58, D.Lgs. n.
546/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 220/2023 (cfr. art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto di riforma del processo tributario), è fatto divieto di depositare documenti nuovi in appello, anche se decisivi.
La recente sentenza C.Cost. n.36/2025 ha tra l'altro, per quel che qui interessa dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
… non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.
n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”
Come precisato dalla Corte Costituzionale “non contrasta,…, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. né lede il diritto alla prova ex art. 24, secondo comma, Cost. e al contraddittorio ex art. 111, secondo comma, Cost. la scelta, alla base della previsione in scrutinio, di proibire il deposito delle notificazioni anche quando risultino indispensabili ai fini della decisione. In proposito, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è indispensabile la prova idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure quella in grado di provare quanto rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 maggio 2017, n. 10790).
La facoltà di dedurre in appello una prova nuova, ma indispensabile costituisce, dunque, uno strumento di contemperamento tra il regime delle preclusioni istruttorie – il quale «non è un carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative, essendo soltanto una tecnica elaborata per assicurare rispetto del contraddittorio, parità delle parti nel processo e sua ragionevole durata» (ancora Cass., sez. un. civ., n.
10790 del 2017) – e l'esigenza che l'accertamento giudiziale sia aderente alla realtà dei fatti.
La predisposizione di una disciplina che, al fine di favorire la ricerca della verità materiale, accordi alle parti la possibilità di integrare in appello le carenze probatorie emerse all'esito del giudizio di primo grado non costituisce, dunque, una garanzia indefettibile del giusto processo, ma, piuttosto, un'attenuazione del rigore delle preclusioni istruttorie in appello, che il legislatore può, o meno, accordare «sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (sentenza n. 199 del 2017) e calibrare secondo le caratteristiche e le esigenze del tipo di processo.
È, infatti, significativo che nel processo civile, all'esito di una travagliata evoluzione legislativa, tale facoltà sia stata espunta dalla disciplina dell'appello.
Ciò che, invece, in ossequio ai principi consacrati negli artt. 24 e 111 Cost., deve essere necessariamente assicurato è un sistema processuale che garantisca alle parti l'esercizio del diritto alla prova in almeno uno dei gradi di giudizio.
Ciò premesso, diversamente da quanto ritenuto dalle Corti rimettenti, rispetto alle notificazioni dell'atto impugnato e di quelli presupposti, la deroga in scrutinio appare sorretta da una adeguata ragione giustificativa.
I documenti in esame – a differenza delle notifiche degli atti processuali che, essendo volte a documentare la regolarità dell'instaurazione e dello svolgimento del processo, sfuggono al divieto probatorio in scrutinio – forniscono la prova di una condizione di validità o di efficacia dell'esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l'attività istruttoria.
Infatti, la notificazione, da un lato, è condizione di efficacia degli atti impositivi, in quanto, stante il loro carattere recettizio, consente ad essi la produzione degli effetti, senza tuttavia incidere sulla loro validità
(Corte di cassazione, sezione quinta civile, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071); dall'altro lato, integra un requisito di validità dell'atto consequenziale, posto che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791; sezione quinta civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1144).
Va, inoltre, considerato che, come chiarito dalle pronunce ora richiamate, in quest'ultimo caso la nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
La Corte di cassazione ha anche evidenziato che se, in quest'ultimo caso, il giudizio verte sull'esistenza, o meno, della pretesa tributaria, nel primo il giudice è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza, o meno, del difetto di notifica, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) (Cass., sez. un. civ., n. 5791 del 2008).
Da ciò deriva che, in tale ultima evenienza, la dimostrazione, o meno, della notificazione contestata definisce il giudizio.
Ed è in ragione di tale attitudine dimostrativa che, rispetto alle notificazioni, il legislatore ha ritenuto superflua, perché inutilmente dilatoria, l'operatività del modello temperato di cui all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Si è voluto, in questo modo, evitare che nelle controversie in cui si faccia questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.
Il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Giova, anzitutto, ricordare che nella disciplina generale dei nova istruttori in appello la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure. In tale nozione rientra anche il caso di ignoranza incolpevole della esistenza della prova o quello in cui la stessa prova sia venuta ad esistenza in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.
Va anche rammentato che nelle suddette evenienze, ai fini della restituzione in termini, la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto nel caso concreto (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30324).
Rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione.
Ciò in quanto l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere. Inoltre, laddove le contestazioni cadano sulla notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha adottato l'atto impugnato, il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, parimenti introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, impone che il ricorso introduttivo sia sempre proposto nei riguardi di entrambi i soggetti, al fine di consentire che la produzione della notifica avvenga direttamente ad opera dell'ente che ha provveduto alla sua esecuzione.
Diverso è, invece, il caso in cui l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell'atto impugnato derivi dalla sua distruzione o perdita per fatto estraneo alla sfera di controllo dell'amministrazione, venendo, in tale evenienza, in considerazione la diversa facoltà, da esercitarsi pur sempre entro i termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado, di ricostruire il documento smarrito o distrutto attraverso altri mezzi di prova, come ad esempio la testimonianza scritta ex art. 257-bis cod. proc. civ., estesa anche al processo tributario dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 31 agosto 2022 n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari): ciò in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2724 cod. civ., la cui estensione al diritto tributario è stata confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2016, n. 23331).
È evidente come la restrizione operata dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 sia diretta a evitare che il giudizio di primo grado venga inutilmente instaurato in difetto di una regolare notifica, nonché ad arginare le distorsioni processuali indotte dalla «grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione» (sentenza n. 190 del 2023).
Non può, infatti non ricordarsi come le gravi inefficienze del sistema della riscossione abbiano dato origine «
“[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo” con “un aumento esponenziale delle cause […] innanzi alle
Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'Agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021)» (ancora, sentenza n. 190 del 2023).
Sempre con riferimento al divieto di produzione in appello delle notificazioni, non è fondata neppure la censura di violazione del principio di eguaglianza e di parità delle armi, posto che, come già evidenziato, il regime diversificato introdotto per gli atti in questione risulta non manifestamente irragionevole.
Parimenti non fondata è la censura con la quale si lamenta che la disposizione in scrutinio impedirebbe al giudice di pervenire ad una decisione giusta attraverso la ricerca della verità materiale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost.
L'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale, essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost.
a coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità conducendolo ad una decisione giusta.
Deve, infine, escludersi la denunciata ingerenza del legislatore nel potere giurisdizionale di valutazione della prova.
Anzitutto, l'apprezzamento della indispensabilità non concerne l'attitudine dimostrativa della prova, quanto, piuttosto, la sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine ad una ricostruzione fattuale già effettuata dal giudice di prime cure (Cass., sez. un. civ., n. 10790 del 2017).
In ogni caso, l'ordinamento processuale ammette la possibilità che il potere giudiziale di valutazione della prova subisca limitazioni imposte dalla legge, come è reso evidente dal principio generale espresso dall'art. 116 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Conseguenza di tanto è il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze