Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2025, proposto da
AN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia - Sezione lavoro, n. 54 del 5 febbraio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di ottemperanza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia n. 54 del 5 febbraio 2025 (giudizio rubricato R.G. 728/24) con la quale si riconosceva il diritto della Sig.ra AN AN a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute durante i suoi rapporti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, e, per l’effetto, si condannava il Ministero al pagamento della somma di € 9.058,92=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente espone che il Ministero non ha dato esecuzione alla predetta sentenza, nonostante il rituale decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 10 febbraio 2025.
2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio facendo erroneo riferimento al differente giudizio rubricato al numero di ruolo R.G. 312/25 - incardinato dalla medesima ricorrente per il pagamento della cd. carta docenti - ed ha depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese legali in favore dell’Avv. Massimo Pistilli sempre relativamente al suddetto diverso giudizio.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Emerge dalla documentazione versata in atti che la pronuncia n. 50/2025 del Tribunale di Perugia risulta passata in giudicato, come da certificazione del suddetto ufficio giudiziario in data 28 luglio 2025; la parte ricorrente ha provveduto alla rituale notifica all’Amministrazione del medesimo provvedimento in forma esecutiva il 10 febbraio 2025 come da ricevuta in atti, ma ciò nondimeno, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non ha ancora dato esecuzione al dictum giudiziale.
5. Alla stregua di quanto esposto, questo Tribunale dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
6. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.
Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
7. Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza, su apposita richiesta della parte ricorrente.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.
Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel paragrafo 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero intimato, sono liquidate in 1.000,00 (mille/00) euro, oltre agli oneri ed accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato Massimo Pistilli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | SC GA |
IL SEGRETARIO