CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI OL Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'AP Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 396/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3452/2022 emessa il 2/8/2022 e depositata il
10/10/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Parte_1
Moschiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Napoli via Depretis n. 102 – Appellante
E
– – - Appellati contumaci Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. La società ha citato in giudizio la Controparte_1 Parte_1
chiedendo all'adito Tribunale di Salerno di accertare il rapporto di
[...]
dare e avere tra le parti in causa in ordine al contratto di conto corrente n. 2661.02
e ai “conti anticipi” n. 5059.94 e n. 5738,94, previa declaratoria di nullità di clausole negoziali ( meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio), e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 34.744,36, “illegittimamente
addebitata e o riscossa” nonché al pagamento delle spese processuali.
1.1 La costituitasi in giudizio, ha resistito, Parte_1
eccependo, fra l'altro, la prescrizione della pretesa azionata dall'attrice ed ha concluso per il rigetto delle domande con vittoria delle spese processuali.
1.2 Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la società ai CP_3
sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito della
[...]
aderendo alle ragioni della convenuta. Parte_1
1.3 Esaurita l'attività istruttoria – consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento di una C.T.U. contabile – il Tribunale di
Salerno con sentenza depositata il 10/10/2022 ha così provveduto: a) “accoglie
parzialmente la domanda di accertamento, dichiarando che il saldo a debito della
è, al 30.09.2017, di euro 31.629,47, anziché quello registrato Controparte_1
in estratto conto pari ad euro 50.084,42”; b) “condanna la Parte_1
alla restituzione delle eventuali somme indebitamente addebitate
[...]
o riscosse”; c) “compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone a definitivo
carico della le spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio, secondo la liquidazione operata in istruttoria”.
In particolare il Giudice a quo – valorizzando gli esiti della espletata C.T.U.
contabile – in primo luogo ha evidenziato che l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio consentiva di procedere alla rideterminazione del saldo soltanto in ordine al rapporto di conto corrente n. 2661.02; di poi ha argomentato che la domanda poteva essere accolta solo parzialmente “preso atto
che il consulente di ufficio ha concluso per un saldo attivo, al 30.09.2017, in favore
della pari ad euro 31.629,47, inferiore a quello contabilizzato in estratto Pt_1
conto; che è pervenuto a tale diverso conteggio mediante l'accertamento della
intervenuta prescrizione decennale dei versamenti aventi natura solutoria ossia
effettuati quando il conto corrente presentava un mero scoperto, stante la mancata
esibizione di un contratto di affidamento;
che ha correttamente eliminato tutte le
commissioni di massimo scoperto, poiché nulle per indeterminatezza, non essendo
state pattuite con sufficiente chiarezza e non essendo stati specificati, in contratto,
i criteri con cui sarebbero state addebitate” e “rilevato che il rapporto di conto
corrente non risulta formalmente estinto”.
1.4 Avverso la predetta sentenza la ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 7/4/2023, evocando in giudizio non solo le società e ma anche;
Controparte_1 CP_3 Controparte_2
l'appellante ha criticato soltanto la statuizione di condanna riportata al suindicato punto b) del dispositivo della sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.5 Le società e nonché non Controparte_1 CP_3 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio.
1.6 Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata il 6/11/2025, all'esito della celebrazione in forma scritta dell'udienza ex art 352 c.p.c., ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. In primis va dichiarata contumacia delle società e Controparte_1 CP_3
nonché di in quanto gli appellati, pur essendo stati
[...] Controparte_2
regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti. 3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione articolata dalla
[...]
nei confronti di è inammissibile Parte_1 Controparte_2
per difetto di legittimazione in quanto l'appellato non è stato parte del giudizio di primo grado e nel contempo l'appellante, pur avendo rappresentato nell'atto di gravame la cancellazione dal Registro delle Imprese delle Imprese dalla società
e di avere conseguentemente evocato nel presente giudizio Controparte_1
di appello , in qualità di socio della predetta società, non ha fornito Controparte_2
alcuna prova sul punto.
Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto in forza del quale la qualità di parte legittimata a proporre impugnazione e a resistere alla stessa spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata sicchè va dichiarata inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, rilevabile di ufficio, l'impugnazione proposta da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio definito con la sentenza impugnata ( cfr. Cass. n. 13954/2006; cfr. anche Cass. 1468/2002; Cass.
n. 16591/2004; Cass. n. 520/2012; Cass. n. 32248/2021 in motivazione).
4. Procedendo alla disamina dell'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti delle società e il
[...] Controparte_1 CP_3
Collegio ritiene che l' impugnazione è fondata e, pertanto, va accolta.
5. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la banca “alla restituzione delle eventuali somme
indebitamente addebitate o riscosse”, lamentando l'erroneità di tale condanna in ragione dell'intervenuto accertamento di un saldo passivo per la società correntista nonché la contraddittorietà di tale statuizione di condanna Controparte_1
rispetto alle argomentazioni esplicate nella motivazione della sentenza. A ciò si aggiunge – prosegue l'appellante - che manca anche il presupposto dell'azione prevista dall'art. 2033 c.c., ossia l'avvenuto pagamento: le somme oggetto di condanna, infatti, non sono mai state versate dalla società Controparte_1
alla Parte_1
La critica è fondata.
In primo luogo il Collegio osserva che la statuizione di condanna in esame a carico della banca e in favore della società correntista relativa al conto corrente n. 2661.02
- contenuta, peraltro nel solo dispositivo della sentenza impugnata e non anche nella motivazione – è in evidente contrasto con la statuizione di accertamento di un saldo passivo per la medesima società correntista, riferibile anche esso al suindicato conto corrente n. 2661.02.
In particolare l'accertamento di un saldo passivo per la correntista, e dunque, di un debito della società nei confronti della Controparte_1 [...]
a sua volta, pertanto, creditrice della predetta società, implica Parte_1
che non vi è spazio per la statuizione della condanna in esame tanto di più che essa
– come rimarcato dall'appellante – contrasta con la motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata.
In diritto giova ricordare che è possibile esperire l'azione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti della banca solo se il rapporto di conto corrente sia formalmente estinto, posto che i versamenti effettuati in costanza di rapporto non consistono in pagamenti;
rappresenta un'eccezione a tale regola il caso in cui il versamento venga eseguito in assenza di affidamento (ovvero oltre i limiti di esso)
giacché in tale evenienza il correntista effettua un pagamento effettivo a beneficio della banca, con una rimessa di natura solutoria, la quale – se fosse indebita –
legittimerebbe la proposizione dell'azione ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (cfr. in particolare Cass. Sezioni Unite n. 24418/2010 anche in motivazione). Orbene nella vicenda in esame – come evidenziato dal Tribunale con argomentazioni che non sono state censurate dalle parti processuali e, pertanto,
restano ferme - non vi è stata la chiusura del rapporto di conto corrente n. 2661.02
e nel contempo è stata accertata l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti aventi natura solutoria effettuati dalla società in favore della Controparte_1
di talché, pur essendovi il presupposto Parte_1
richiesto dall'art. 2033 c.c. (id est i pagamenti) il diritto di ottenerne la restituzione si è estinto per prescrizione, rendendo pertanto erronea qualsivoglia statuizione di condanna nei confronti dell'odierna appellante.
5. Le argomentazioni esposte – restando assorbita l'ulteriore doglianza incentrata sull'assenza di pagamenti effettuati dalla società correntista in favore della banca -
conducono all'accoglimento dell'interposto gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso che la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dalla società va rigettata, con elisione, quindi, della Controparte_4
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata: “ condanna la
[...]
alla restituzione delle eventuali somme Parte_1
indebitamente addebitate o riscosse”.
6. Passando al governo delle spese processuali, la Corte ritiene che in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e le società trova Controparte_1
applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice d'appello, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n.
16526/2024; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014). E' utile ancora ricordare che vi è soccombenza reciproca – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass.
Sezioni Unite. n. 32061/2022).
Nel presente giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, va rimarcato che da un lato è stata accolto il capo della domanda volto all'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere tra la società e la Controparte_1 [...]
con rideterminazione dell'originario saldo, Parte_1
dall'altro è stato rigettato il capo della domanda relativo alla ripetizione dell'indebito oggettivo;
ciò – in applicazione del suindicato principio di diritto -
giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese della C.T.U..
La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado innanzi indicata si riflette anche sulla posizione della società perchè, CP_3
intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito della
[...]
ha aderito alle difese della cedente;
in ordine, invece, alla Parte_1
spese processuali del giudizio di secondo grado, assumendo rilievo il rapporto processuale tra la e la società Parte_1 CP_3
non occorre procedere ad alcuna regolamentazione delle spese in quanto l'appellante non ha rivolto alcuna domanda nei confronti della società CP_3
peraltro, rimasta contumace.
Riguardo, invece, al rapporto processuale tra la Parte_1
e non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese
[...] Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio giacchè la parte vittoriosa (
[...] ) rispetto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, non essendosi CP_2
costituita in giudizio, non ha articolato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
delle società nonché nei confronti di Controparte_5 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3452/2022 emessa il CP_2
2/8/2022 e depositata il 10/10/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle società e nonché Controparte_1 CP_3
di ; Controparte_2
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2
3. accoglie l'appello articolato dalla nei Parte_1
confronti dalla società e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo;
4. dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, comprese le spese dell'espletata C.T.U.;
5. dichiara interamente compensate le spese processuali del giudizio di secondo grado tra la e la società Parte_1 Parte_2
6. nulla per le spese processuali del giudizio di secondo grado tra la
[...]
e nonché tra la Parte_1 Controparte_2 Parte_1
e
[...] CP_3
Salerno, 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'AP VI OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI OL Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'AP Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 396/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3452/2022 emessa il 2/8/2022 e depositata il
10/10/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Parte_1
Moschiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Napoli via Depretis n. 102 – Appellante
E
– – - Appellati contumaci Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. La società ha citato in giudizio la Controparte_1 Parte_1
chiedendo all'adito Tribunale di Salerno di accertare il rapporto di
[...]
dare e avere tra le parti in causa in ordine al contratto di conto corrente n. 2661.02
e ai “conti anticipi” n. 5059.94 e n. 5738,94, previa declaratoria di nullità di clausole negoziali ( meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio), e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 34.744,36, “illegittimamente
addebitata e o riscossa” nonché al pagamento delle spese processuali.
1.1 La costituitasi in giudizio, ha resistito, Parte_1
eccependo, fra l'altro, la prescrizione della pretesa azionata dall'attrice ed ha concluso per il rigetto delle domande con vittoria delle spese processuali.
1.2 Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la società ai CP_3
sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito della
[...]
aderendo alle ragioni della convenuta. Parte_1
1.3 Esaurita l'attività istruttoria – consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento di una C.T.U. contabile – il Tribunale di
Salerno con sentenza depositata il 10/10/2022 ha così provveduto: a) “accoglie
parzialmente la domanda di accertamento, dichiarando che il saldo a debito della
è, al 30.09.2017, di euro 31.629,47, anziché quello registrato Controparte_1
in estratto conto pari ad euro 50.084,42”; b) “condanna la Parte_1
alla restituzione delle eventuali somme indebitamente addebitate
[...]
o riscosse”; c) “compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone a definitivo
carico della le spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio, secondo la liquidazione operata in istruttoria”.
In particolare il Giudice a quo – valorizzando gli esiti della espletata C.T.U.
contabile – in primo luogo ha evidenziato che l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio consentiva di procedere alla rideterminazione del saldo soltanto in ordine al rapporto di conto corrente n. 2661.02; di poi ha argomentato che la domanda poteva essere accolta solo parzialmente “preso atto
che il consulente di ufficio ha concluso per un saldo attivo, al 30.09.2017, in favore
della pari ad euro 31.629,47, inferiore a quello contabilizzato in estratto Pt_1
conto; che è pervenuto a tale diverso conteggio mediante l'accertamento della
intervenuta prescrizione decennale dei versamenti aventi natura solutoria ossia
effettuati quando il conto corrente presentava un mero scoperto, stante la mancata
esibizione di un contratto di affidamento;
che ha correttamente eliminato tutte le
commissioni di massimo scoperto, poiché nulle per indeterminatezza, non essendo
state pattuite con sufficiente chiarezza e non essendo stati specificati, in contratto,
i criteri con cui sarebbero state addebitate” e “rilevato che il rapporto di conto
corrente non risulta formalmente estinto”.
1.4 Avverso la predetta sentenza la ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 7/4/2023, evocando in giudizio non solo le società e ma anche;
Controparte_1 CP_3 Controparte_2
l'appellante ha criticato soltanto la statuizione di condanna riportata al suindicato punto b) del dispositivo della sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.5 Le società e nonché non Controparte_1 CP_3 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio.
1.6 Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata il 6/11/2025, all'esito della celebrazione in forma scritta dell'udienza ex art 352 c.p.c., ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. In primis va dichiarata contumacia delle società e Controparte_1 CP_3
nonché di in quanto gli appellati, pur essendo stati
[...] Controparte_2
regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti. 3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione articolata dalla
[...]
nei confronti di è inammissibile Parte_1 Controparte_2
per difetto di legittimazione in quanto l'appellato non è stato parte del giudizio di primo grado e nel contempo l'appellante, pur avendo rappresentato nell'atto di gravame la cancellazione dal Registro delle Imprese delle Imprese dalla società
e di avere conseguentemente evocato nel presente giudizio Controparte_1
di appello , in qualità di socio della predetta società, non ha fornito Controparte_2
alcuna prova sul punto.
Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto in forza del quale la qualità di parte legittimata a proporre impugnazione e a resistere alla stessa spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata sicchè va dichiarata inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, rilevabile di ufficio, l'impugnazione proposta da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio definito con la sentenza impugnata ( cfr. Cass. n. 13954/2006; cfr. anche Cass. 1468/2002; Cass.
n. 16591/2004; Cass. n. 520/2012; Cass. n. 32248/2021 in motivazione).
4. Procedendo alla disamina dell'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti delle società e il
[...] Controparte_1 CP_3
Collegio ritiene che l' impugnazione è fondata e, pertanto, va accolta.
5. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la banca “alla restituzione delle eventuali somme
indebitamente addebitate o riscosse”, lamentando l'erroneità di tale condanna in ragione dell'intervenuto accertamento di un saldo passivo per la società correntista nonché la contraddittorietà di tale statuizione di condanna Controparte_1
rispetto alle argomentazioni esplicate nella motivazione della sentenza. A ciò si aggiunge – prosegue l'appellante - che manca anche il presupposto dell'azione prevista dall'art. 2033 c.c., ossia l'avvenuto pagamento: le somme oggetto di condanna, infatti, non sono mai state versate dalla società Controparte_1
alla Parte_1
La critica è fondata.
In primo luogo il Collegio osserva che la statuizione di condanna in esame a carico della banca e in favore della società correntista relativa al conto corrente n. 2661.02
- contenuta, peraltro nel solo dispositivo della sentenza impugnata e non anche nella motivazione – è in evidente contrasto con la statuizione di accertamento di un saldo passivo per la medesima società correntista, riferibile anche esso al suindicato conto corrente n. 2661.02.
In particolare l'accertamento di un saldo passivo per la correntista, e dunque, di un debito della società nei confronti della Controparte_1 [...]
a sua volta, pertanto, creditrice della predetta società, implica Parte_1
che non vi è spazio per la statuizione della condanna in esame tanto di più che essa
– come rimarcato dall'appellante – contrasta con la motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata.
In diritto giova ricordare che è possibile esperire l'azione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti della banca solo se il rapporto di conto corrente sia formalmente estinto, posto che i versamenti effettuati in costanza di rapporto non consistono in pagamenti;
rappresenta un'eccezione a tale regola il caso in cui il versamento venga eseguito in assenza di affidamento (ovvero oltre i limiti di esso)
giacché in tale evenienza il correntista effettua un pagamento effettivo a beneficio della banca, con una rimessa di natura solutoria, la quale – se fosse indebita –
legittimerebbe la proposizione dell'azione ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (cfr. in particolare Cass. Sezioni Unite n. 24418/2010 anche in motivazione). Orbene nella vicenda in esame – come evidenziato dal Tribunale con argomentazioni che non sono state censurate dalle parti processuali e, pertanto,
restano ferme - non vi è stata la chiusura del rapporto di conto corrente n. 2661.02
e nel contempo è stata accertata l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti aventi natura solutoria effettuati dalla società in favore della Controparte_1
di talché, pur essendovi il presupposto Parte_1
richiesto dall'art. 2033 c.c. (id est i pagamenti) il diritto di ottenerne la restituzione si è estinto per prescrizione, rendendo pertanto erronea qualsivoglia statuizione di condanna nei confronti dell'odierna appellante.
5. Le argomentazioni esposte – restando assorbita l'ulteriore doglianza incentrata sull'assenza di pagamenti effettuati dalla società correntista in favore della banca -
conducono all'accoglimento dell'interposto gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso che la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dalla società va rigettata, con elisione, quindi, della Controparte_4
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata: “ condanna la
[...]
alla restituzione delle eventuali somme Parte_1
indebitamente addebitate o riscosse”.
6. Passando al governo delle spese processuali, la Corte ritiene che in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e le società trova Controparte_1
applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice d'appello, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n.
16526/2024; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014). E' utile ancora ricordare che vi è soccombenza reciproca – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass.
Sezioni Unite. n. 32061/2022).
Nel presente giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, va rimarcato che da un lato è stata accolto il capo della domanda volto all'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere tra la società e la Controparte_1 [...]
con rideterminazione dell'originario saldo, Parte_1
dall'altro è stato rigettato il capo della domanda relativo alla ripetizione dell'indebito oggettivo;
ciò – in applicazione del suindicato principio di diritto -
giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese della C.T.U..
La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado innanzi indicata si riflette anche sulla posizione della società perchè, CP_3
intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito della
[...]
ha aderito alle difese della cedente;
in ordine, invece, alla Parte_1
spese processuali del giudizio di secondo grado, assumendo rilievo il rapporto processuale tra la e la società Parte_1 CP_3
non occorre procedere ad alcuna regolamentazione delle spese in quanto l'appellante non ha rivolto alcuna domanda nei confronti della società CP_3
peraltro, rimasta contumace.
Riguardo, invece, al rapporto processuale tra la Parte_1
e non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese
[...] Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio giacchè la parte vittoriosa (
[...] ) rispetto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, non essendosi CP_2
costituita in giudizio, non ha articolato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
delle società nonché nei confronti di Controparte_5 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3452/2022 emessa il CP_2
2/8/2022 e depositata il 10/10/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle società e nonché Controparte_1 CP_3
di ; Controparte_2
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2
3. accoglie l'appello articolato dalla nei Parte_1
confronti dalla società e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo;
4. dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, comprese le spese dell'espletata C.T.U.;
5. dichiara interamente compensate le spese processuali del giudizio di secondo grado tra la e la società Parte_1 Parte_2
6. nulla per le spese processuali del giudizio di secondo grado tra la
[...]
e nonché tra la Parte_1 Controparte_2 Parte_1
e
[...] CP_3
Salerno, 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'AP VI OL