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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18301/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Amedeo Avogadro 26, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. DOLFI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Susa 32, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 INSABATO SVEVA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1 GN EM il 24/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GN EM (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/10/2020. Per_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 544 del 2025, pubblicata in data 17/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori Pt_1 e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN EM di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
pagina 2 di 5 2. l'assegnazione, nell'interesse della figlia minore, della casa coniugale ubicata nel Comune di Castagnole Piemonte, in Via Vittorio Veneto 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora la quale ne corrisponderà il relativo canone di locazione e le relative spese;
Controparte_1
3. l'affidamento della figlia minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. che la figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
− week-end alternati dal sabato sera alle ore 19:30 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola da parte del padre, o, in alternativa, alle ore 12.00 presso la madre se la minore non andrà all'asilo/scuola;
− il lunedì successivo al week-end in cui la minore è con la madre, il padre l'andrà a prendere all'asilo/scuola all'uscita e l'accompagnerà dopo cena entro le ore 21.30 a casa della madre;
− i mercoledì di tutte le settimane, con pernottamento: il padre l'andrà a prendere alle ore 19:30 a casa della madre e l'accompagnerà la mattina successiva all'asilo/scuola;
− durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente un anno dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, ovvero dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 06 gennaio, con precedenza alla festività del Santo Natale per l'anno in corso 2024 al padre;
− l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
− ponti scolastici e festività infrasettimanali ad anni alterni tra i genitori (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), cominciando con il ponte del 1° novembre al padre;
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, in Per_1 tempi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari;
conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
per le vacanze estive del corrente anno 2024 i genitori hanno già stabilito che Per_1 trascorrerà con la madre dal 5 al 19 luglio e con il padre dal 12 al 26 agosto;
− il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori, con precedenza per l'anno in corso 2024 Per_1 alla madre;
− il giorno del compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con pernottamento il genitore che Per_1 compie gli anni;
pagina 3 di 5 5. il riconoscimento da parte del sig. a titolo di mantenimento per la figlia minore dell'importo Pt_1 complessivo di € 300,00, comprensivo anche della quota di propria spettanza del 50% dell'assegno unico universale;
Dà ATTO:
6. del percepimento integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico universale, impegnandosi CP_1 il sig. a sottoscrivere quanto eventualmente in futuro all'uopo occorrente;
Pt_1
DISPONE:
7. il versamento da parte del sig. alla sig.ra tramite accredito sul conto corrente alla stessa Pt_1 CP_1 intestato, accesso presso banca Unicredit e avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma derivante dalla differenza tra il precitato importo di € 300,00 e l'importo del 50% dell'assegno unico universale –che la sig.ra dovrà comunicare periodicamente per iscritto al sig. e, in ogni caso, ad ogni CP_1 Pt_1 variazione- oltre rivalutazione ISTAT;
8. che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che:
9. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
10. la sig.ra si è obbligata, dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso CP_1 ed entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a corrispondere mensilmente al sig. il 50% Pt_1 dell'importo delle restanti rate mensili del del finanziamento n. 21886471, a questi erogato in data 17.04.2023 da banca Unicredit per il complessivo importo di Euro 14.722,01, con scadenza al 20.04.2030, per coprire le spese del matrimonio (doc.16), tramite accredito sul c/c intestato al sig. , Pt_1 acceso presso banca Unicredit e avente IBAN [...];
11. la signora ha prestato il suo consenso affinché l'autovettura Alfa Romeo tg. DZ331VX a CP_1 sé intestata, rimanga in comodato d'uso gratuito al sig. , alle condizioni di cui alla scrittura privata Pt_1 che si produce sub doc.17, da intendersi qui integralmente richiamata;
12. i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili per lo meno a un'utenza cellulare (per la signora
340.5462285; per il sig. 393.3644572); CP_1 Pt_1
13. entrambi i genitori, nell'interesse della minore e per il suo sereno sviluppo psicofisico, si impegnano a far conoscere e frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo in caso di relazione stabile, stante la tenera età della figlia;
14. entrambi i genitori si impegnano ad andare a prendere e a portare la figlia personalmente o, in caso di necessità, da familiari, evitando di delegare e/o farsi accompagnare dai rispettivi nuovi compagni, in modo tale da rendere tali operazioni il più serene possibili, nell'interesse della minore;
15. entrambi i genitori si impegnano a comunicare gli indirizzi di residenza dei rispettivi compagni nel caso in cui decidessero di pernottare con la minore presso di questi;
1. dare atto che entrambi i coniugi pagina 4 di 5 confermano il reciproco assenso per i rispettivi passaporti e per chiedere il rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18301/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Amedeo Avogadro 26, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. DOLFI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Susa 32, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 INSABATO SVEVA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1 GN EM il 24/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GN EM (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/10/2020. Per_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 544 del 2025, pubblicata in data 17/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori Pt_1 e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN EM di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
pagina 2 di 5 2. l'assegnazione, nell'interesse della figlia minore, della casa coniugale ubicata nel Comune di Castagnole Piemonte, in Via Vittorio Veneto 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora la quale ne corrisponderà il relativo canone di locazione e le relative spese;
Controparte_1
3. l'affidamento della figlia minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. che la figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
− week-end alternati dal sabato sera alle ore 19:30 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola da parte del padre, o, in alternativa, alle ore 12.00 presso la madre se la minore non andrà all'asilo/scuola;
− il lunedì successivo al week-end in cui la minore è con la madre, il padre l'andrà a prendere all'asilo/scuola all'uscita e l'accompagnerà dopo cena entro le ore 21.30 a casa della madre;
− i mercoledì di tutte le settimane, con pernottamento: il padre l'andrà a prendere alle ore 19:30 a casa della madre e l'accompagnerà la mattina successiva all'asilo/scuola;
− durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente un anno dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, ovvero dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 06 gennaio, con precedenza alla festività del Santo Natale per l'anno in corso 2024 al padre;
− l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
− ponti scolastici e festività infrasettimanali ad anni alterni tra i genitori (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), cominciando con il ponte del 1° novembre al padre;
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, in Per_1 tempi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari;
conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
per le vacanze estive del corrente anno 2024 i genitori hanno già stabilito che Per_1 trascorrerà con la madre dal 5 al 19 luglio e con il padre dal 12 al 26 agosto;
− il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori, con precedenza per l'anno in corso 2024 Per_1 alla madre;
− il giorno del compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con pernottamento il genitore che Per_1 compie gli anni;
pagina 3 di 5 5. il riconoscimento da parte del sig. a titolo di mantenimento per la figlia minore dell'importo Pt_1 complessivo di € 300,00, comprensivo anche della quota di propria spettanza del 50% dell'assegno unico universale;
Dà ATTO:
6. del percepimento integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico universale, impegnandosi CP_1 il sig. a sottoscrivere quanto eventualmente in futuro all'uopo occorrente;
Pt_1
DISPONE:
7. il versamento da parte del sig. alla sig.ra tramite accredito sul conto corrente alla stessa Pt_1 CP_1 intestato, accesso presso banca Unicredit e avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma derivante dalla differenza tra il precitato importo di € 300,00 e l'importo del 50% dell'assegno unico universale –che la sig.ra dovrà comunicare periodicamente per iscritto al sig. e, in ogni caso, ad ogni CP_1 Pt_1 variazione- oltre rivalutazione ISTAT;
8. che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che:
9. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
10. la sig.ra si è obbligata, dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso CP_1 ed entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a corrispondere mensilmente al sig. il 50% Pt_1 dell'importo delle restanti rate mensili del del finanziamento n. 21886471, a questi erogato in data 17.04.2023 da banca Unicredit per il complessivo importo di Euro 14.722,01, con scadenza al 20.04.2030, per coprire le spese del matrimonio (doc.16), tramite accredito sul c/c intestato al sig. , Pt_1 acceso presso banca Unicredit e avente IBAN [...];
11. la signora ha prestato il suo consenso affinché l'autovettura Alfa Romeo tg. DZ331VX a CP_1 sé intestata, rimanga in comodato d'uso gratuito al sig. , alle condizioni di cui alla scrittura privata Pt_1 che si produce sub doc.17, da intendersi qui integralmente richiamata;
12. i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili per lo meno a un'utenza cellulare (per la signora
340.5462285; per il sig. 393.3644572); CP_1 Pt_1
13. entrambi i genitori, nell'interesse della minore e per il suo sereno sviluppo psicofisico, si impegnano a far conoscere e frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo in caso di relazione stabile, stante la tenera età della figlia;
14. entrambi i genitori si impegnano ad andare a prendere e a portare la figlia personalmente o, in caso di necessità, da familiari, evitando di delegare e/o farsi accompagnare dai rispettivi nuovi compagni, in modo tale da rendere tali operazioni il più serene possibili, nell'interesse della minore;
15. entrambi i genitori si impegnano a comunicare gli indirizzi di residenza dei rispettivi compagni nel caso in cui decidessero di pernottare con la minore presso di questi;
1. dare atto che entrambi i coniugi pagina 4 di 5 confermano il reciproco assenso per i rispettivi passaporti e per chiedere il rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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