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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE AM Presidente
Dott. LU LL Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 7207/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 01.04.2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che venga affidato congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare alla madre, con mobili ed arredi che la compongono, dando atto che il sig. se n'è già allontanato portando con sè i suoi effetti personali e CP_1 provvederà a trasferire anche la propria residenza all'atto del perfezionamento dell'acquisto della nuova abitazione.
DISPONE che possa permanere con ciascuno dei genitori liberamente, secondo accordi Per_1 intervenuti tra loro e, in difetto di diverso e migliore accordo, secondo le seguenti modalità:
a) Un giorno infrasettimanale da individuarsi orientativamente nel martedì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giorno successivo, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre. Nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della madre il sig. potrà tenere con sé CP_1
anche il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con riaccompagnamento presso Per_1 l'abitazione materna.
b) A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente i pernottamenti di con il padre nel rispetto Per_1 dei tempi di adattamento del minore.
c) Durante le vacanze scolastiche invernali i genitori terranno con sé ad anni alterni dal Per_1 termine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 10 fino alla ripresa delle lezioni. I genitori stabiliscono che, indipendentemente dal genitore che usufruirà del primo periodo, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia dalle ore 10 del 24/12 alle ore 10 del 25/12 con la mamma, e il giorno di Natale dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 26/12 con il papà.
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta.
e) Ogni festività scolastica, comprensiva di eventuali ponti, verrà trascorsa dal minore con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, anche non consecutive, durante le Per_1 vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 31/5 di ogni anno. In caso di mancato accordo trascorrerà dal 1 al 16/8 ore 10 con la Per_1 mamma e dal 16/8 ore 10 al 31/8 ore 21 con il papà negli anni pari, viceversa negli anni dispari. I genitori concordano che, fino a che non si sarà adattato alla lontananza dalla mamma, il Per_1 padre potrà tenerlo con sé una sola settimana alla quale si aggiungerà una seconda settimana da individuare in periodo diverso.
g) I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo ove condurranno il figlio minore ed il recapito, nonchè a consentire che comunichi quotidianamente con il genitore che non Per_1 lo ha con sé in orario 19/21.
DISPONE che il sig. corrisponda, a titolo di concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra
[...]
la somma di € 450,00 mensili. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Parte_1 secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che il padre concorra, inoltre, nelle spese straordinarie in applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino, concordando espressamente i genitori di ripartire in pari misura il costo dei centri estivi cui dovrà essere iscritto il figlio minore in caso di indisponibilità di entrambi i genitori.
DÀ ATTO che il sig. , ad integrazione del contributo di cui sopra, si impegna a Controparte_1 rinunciare alla parte a lui spettante dell'assegno unico erogato in favore di autorizzando la Per_1 corresponsione dell'intero importo in favore della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a liberare il sig. dal mutuo cointestato Pt_1 CP_1 contratto per l'acquisto della casa famigliare in essere presso BNL, intestando a sé la piena proprietà dell'immobile con atto di trasferimento da effettuarsi a spese e cure della sig.ra Le parti Pt_1 danno atto che il trasferimento avverrà a titolo gratuito.
DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE AM Presidente
Dott. LU LL Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 7207/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 01.04.2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che venga affidato congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. avrà Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare alla madre, con mobili ed arredi che la compongono, dando atto che il sig. se n'è già allontanato portando con sè i suoi effetti personali e CP_1 provvederà a trasferire anche la propria residenza all'atto del perfezionamento dell'acquisto della nuova abitazione.
DISPONE che possa permanere con ciascuno dei genitori liberamente, secondo accordi Per_1 intervenuti tra loro e, in difetto di diverso e migliore accordo, secondo le seguenti modalità:
a) Un giorno infrasettimanale da individuarsi orientativamente nel martedì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giorno successivo, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre. Nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della madre il sig. potrà tenere con sé CP_1
anche il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con riaccompagnamento presso Per_1 l'abitazione materna.
b) A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente i pernottamenti di con il padre nel rispetto Per_1 dei tempi di adattamento del minore.
c) Durante le vacanze scolastiche invernali i genitori terranno con sé ad anni alterni dal Per_1 termine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 10 fino alla ripresa delle lezioni. I genitori stabiliscono che, indipendentemente dal genitore che usufruirà del primo periodo, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia dalle ore 10 del 24/12 alle ore 10 del 25/12 con la mamma, e il giorno di Natale dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 26/12 con il papà.
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta.
e) Ogni festività scolastica, comprensiva di eventuali ponti, verrà trascorsa dal minore con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, anche non consecutive, durante le Per_1 vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 31/5 di ogni anno. In caso di mancato accordo trascorrerà dal 1 al 16/8 ore 10 con la Per_1 mamma e dal 16/8 ore 10 al 31/8 ore 21 con il papà negli anni pari, viceversa negli anni dispari. I genitori concordano che, fino a che non si sarà adattato alla lontananza dalla mamma, il Per_1 padre potrà tenerlo con sé una sola settimana alla quale si aggiungerà una seconda settimana da individuare in periodo diverso.
g) I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo ove condurranno il figlio minore ed il recapito, nonchè a consentire che comunichi quotidianamente con il genitore che non Per_1 lo ha con sé in orario 19/21.
DISPONE che il sig. corrisponda, a titolo di concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra
[...]
la somma di € 450,00 mensili. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Parte_1 secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che il padre concorra, inoltre, nelle spese straordinarie in applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino, concordando espressamente i genitori di ripartire in pari misura il costo dei centri estivi cui dovrà essere iscritto il figlio minore in caso di indisponibilità di entrambi i genitori.
DÀ ATTO che il sig. , ad integrazione del contributo di cui sopra, si impegna a Controparte_1 rinunciare alla parte a lui spettante dell'assegno unico erogato in favore di autorizzando la Per_1 corresponsione dell'intero importo in favore della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a liberare il sig. dal mutuo cointestato Pt_1 CP_1 contratto per l'acquisto della casa famigliare in essere presso BNL, intestando a sé la piena proprietà dell'immobile con atto di trasferimento da effettuarsi a spese e cure della sig.ra Le parti Pt_1 danno atto che il trasferimento avverrà a titolo gratuito.
DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.