Articolo 3 della Legge 17 aprile 1989, n. 139
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25 aprile 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 aprile 1989