TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 23 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], (C.U.I. : elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria
Pitorri, (c.f. ) che lo rappresenta e difende, come da mandato in CodiceFiscale_2
atti;
- ricorrente -
nei confronti di rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, come Controparte_1
da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
LATINA di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 08/04/2024 e notificato al ricorrente in data
08/01/2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino pakistano;
di aver lavorato con regolare contratto nel 2024; di avere attualmente un impiego a tempo determinato, con contratto regolare.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
***
L'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_2
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. SP [GC], § 110; AR c. RO [GC], § 71; IC e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dal 23/05/2024 al 31/12/2024 ha lavorato con regolare contratto per la società Pak Holdings srl, come attestato dal contratto di lavoro, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga, depositati in atti.
Attualmente il ricorrente lavora per la società Effenne srl come magazziniere, con contratto iniziato nell 14/01/2025. Questa circostanza è confermata dal contratto di lavoro, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025, presenti in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che
la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 23/05/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 23 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], (C.U.I. : elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria
Pitorri, (c.f. ) che lo rappresenta e difende, come da mandato in CodiceFiscale_2
atti;
- ricorrente -
nei confronti di rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, come Controparte_1
da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
LATINA di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 08/04/2024 e notificato al ricorrente in data
08/01/2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino pakistano;
di aver lavorato con regolare contratto nel 2024; di avere attualmente un impiego a tempo determinato, con contratto regolare.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
***
L'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_2
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. SP [GC], § 110; AR c. RO [GC], § 71; IC e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dal 23/05/2024 al 31/12/2024 ha lavorato con regolare contratto per la società Pak Holdings srl, come attestato dal contratto di lavoro, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga, depositati in atti.
Attualmente il ricorrente lavora per la società Effenne srl come magazziniere, con contratto iniziato nell 14/01/2025. Questa circostanza è confermata dal contratto di lavoro, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025, presenti in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che
la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 23/05/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni