CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NE NI, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007132785000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009685176000 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009685277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNBTNBM000012 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-SI per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020239003507655/00 nonché avverso i seguenti atti: a) Cartella n.
03020150007132785000, relativa ad IVA, sanzioni ed interessi anno 2010; b) Cartella n.
03020180009685176000, relativa ad IVA, sanzioni ed interessi anno 2015; ) Avviso di accertamento n.
TNBTNBM000012, attinente ad Irpef, sanzioni ed interessi anno 2011; d) Cartella n.
03020180009685277000, attinente a diritto annuale camera di commercio, sanzioni ed interessi anno 2016.
Per un importo pari ad euro € 14.411,68. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità del credito riportato negli atti per avvenuta prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che in primis ha precisato che la pretesa non include l'avviso di accertamento n. TNBTNBM000012. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. A sostegno della propria difesa ha prodotto copia relate notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che l'avviso di accertamento n. TNBTNBM000012 è stato indicato erroneamente, atteso che non risulta contenuto nell'avviso di intimazione impugnato. Pertanto, il giudizio verterà esclusivamente sulle cartelle di pagamento n. 03020150007132785000; n. 03020180009685176000
e 03020180009685277000.
In ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva.
In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Nel caso in esame, parte resistente, ha fornito la prova della notifica degli atti presupposti, in particolare, la Cartella di pagamento n.
03020150007132785000, risulta notificata in data 30.10.2015; la cartella n. 03020180009685176000 risulta notificata in data 18.03.2019 e la Cartella di pagamento n. 03020180009685277000 risulta notificata in data
18.03.2019.
In ordine all'eccezione di prescrizione, la Corte osserva.
-Secondo consolidato orientamento di legittimità condiviso dal Collegio, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel piu' breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020, Cass. Ord. 13388/2021). Nel caso in esame, le cartelle di pagamento nn. 03020150007132785000 relativa ad IVA e 03020180009685176000 relativa ad IVA risultano essere stati notificate in data 31.10.2015 e 18.03.2019. Quindi, l'eccezione va rigettata, atteso che il termine decennale al momento della notifica dell'atto impugnato non era trascorso. Come va rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella di pagamento n.
03020180009685277000- diritti camerali- notificata in data 19.03.2019, la cui prescrizione è quinquennale per cui in tempi normali andava a maturare in data 19.03.2024. Ma detto termine, tuttavia, ha subito uno slittamento in ragione dell'entrata del D.L. 18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08.03.2020 al 31.08.2021. Stando cosi le cose, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del concessionario Agenzia delle
Entrate SI determinate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026. Il Presidente dott. Michele Sessa
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NE NI, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302023900350765500 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007132785000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009685176000 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009685277000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNBTNBM000012 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-SI per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020239003507655/00 nonché avverso i seguenti atti: a) Cartella n.
03020150007132785000, relativa ad IVA, sanzioni ed interessi anno 2010; b) Cartella n.
03020180009685176000, relativa ad IVA, sanzioni ed interessi anno 2015; ) Avviso di accertamento n.
TNBTNBM000012, attinente ad Irpef, sanzioni ed interessi anno 2011; d) Cartella n.
03020180009685277000, attinente a diritto annuale camera di commercio, sanzioni ed interessi anno 2016.
Per un importo pari ad euro € 14.411,68. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità del credito riportato negli atti per avvenuta prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che in primis ha precisato che la pretesa non include l'avviso di accertamento n. TNBTNBM000012. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. A sostegno della propria difesa ha prodotto copia relate notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che l'avviso di accertamento n. TNBTNBM000012 è stato indicato erroneamente, atteso che non risulta contenuto nell'avviso di intimazione impugnato. Pertanto, il giudizio verterà esclusivamente sulle cartelle di pagamento n. 03020150007132785000; n. 03020180009685176000
e 03020180009685277000.
In ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva.
In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Nel caso in esame, parte resistente, ha fornito la prova della notifica degli atti presupposti, in particolare, la Cartella di pagamento n.
03020150007132785000, risulta notificata in data 30.10.2015; la cartella n. 03020180009685176000 risulta notificata in data 18.03.2019 e la Cartella di pagamento n. 03020180009685277000 risulta notificata in data
18.03.2019.
In ordine all'eccezione di prescrizione, la Corte osserva.
-Secondo consolidato orientamento di legittimità condiviso dal Collegio, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel piu' breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020, Cass. Ord. 13388/2021). Nel caso in esame, le cartelle di pagamento nn. 03020150007132785000 relativa ad IVA e 03020180009685176000 relativa ad IVA risultano essere stati notificate in data 31.10.2015 e 18.03.2019. Quindi, l'eccezione va rigettata, atteso che il termine decennale al momento della notifica dell'atto impugnato non era trascorso. Come va rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella di pagamento n.
03020180009685277000- diritti camerali- notificata in data 19.03.2019, la cui prescrizione è quinquennale per cui in tempi normali andava a maturare in data 19.03.2024. Ma detto termine, tuttavia, ha subito uno slittamento in ragione dell'entrata del D.L. 18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08.03.2020 al 31.08.2021. Stando cosi le cose, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del concessionario Agenzia delle
Entrate SI determinate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026. Il Presidente dott. Michele Sessa