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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4231 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Parte_2
e , rappresentate e difese, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti
[...] Parte_3
CA TI e RA SA, anche disgiuntamente tra loro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Parma, Piazzale Arrigo Boito n. 5
Attrici
e
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall' Avv. Alessandro Gaetani, Controparte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Tommasini n. 18
Convenuto
e
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mariano Albanese, Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Strada Cavestro n. 12
Convenuta
e
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Sara Onetti, presso il Controparte_3 cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Strada Petrarca n. 8
Convenuto
OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 9 luglio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale affinché venisse ordinato a , e Controparte_1 Controparte_2
di provvedere all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Parma, alla Via Controparte_3
Bixio n. 26/30, nonché dell'autorimessa posta a pertinenza del predetto appartamento, sita in Parma in Borgo Fornovo n. 7, beni rispettivamente di proprietà di esse attrici. Inoltre, chiedevano che fosse contestualmente designato l'Ufficiale Giudiziario per l'eventuale esecuzione coattiva del provvedimento e che fosse determinato ai sensi dell'art. 614 bis cpc l'importo giornaliero dovuto dai convenuti, in caso di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento.
A sostegno delle spiegate domande, e esponevano Parte_1 Parte_3 che la era proprietaria di un appartamento posto al secondo, terzo e quarto Controparte_4 piano (con annessi sottotetto e cantina) dell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio
n. 26/30, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parma alla sezione urbana 001, foglio 30, particella 647, sub 14, graffata alla particella 649, sub 7, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9
e superficie catastale di 172 mq. invece, era proprietaria dell'autorimessa, Parte_3 posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma al mappale n. 1167, sub. 45, al quale sono graffati i mappali 1168 sub 6, 1170 sub 2 e 1171 sub 2, zona cens. 1, categoria C/6, classe 7, mq 18.
Assumevano le attrici che la proprietà dell'appartamento sito in via Nino Bixio, inizialmente suddiviso in due unità immobiliari e successivamente accorpate in un'unica, era stata venduta a dalla società , in forza di atto di cessione del 18 giugno 1999 CP_5 Controparte_6 redatto dal Notaio La società venditrice aveva a sua volta acquistato l'immobile in Persona_1 data 15 aprile 1988, tramite atto del Notaio dai signori e i Per_2 Persona_3 CP_7 quali ne avevano acquistato la proprietà per una parte (terzo piano, soffitta con sottotetto e vano cantina) con atto del Notaio del 3 maggio 1983 e per l'altra parte (quarto piano con il Per_4 relativo sottotetto) con atto del Notaio del 29 dicembre 1984. Per_5
In merito all'autorimessa di Borgo Fornovo, le attrici precisavano che la aveva acquistato Pt_3 il cespite dalla società Seneca S.r.l. in forza di un atto di compravendita del 12 dicembre 2006, redatto dal Notaio La venditrice Seneca S.r.l., a propria volta, con atto a rogito del Notaio Per_6 del 12 dicembre 2005, aveva comprato il terreno su era stata costruita l'autorimessa, ed in Per_5 particolare i mappali 1168, 1170 e 1771, dalla Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, che aveva acquistato la proprietà del terreno, in forza di successione in morte della contessa deceduta il 27 gennaio 1956, per testamento olografo pubblicato dal Persona_7 notaio il 4 febbraio 1956. Il mappale 1167, invece, era stato venduto a Seneca S.r.l. dai Per_8 sig.ri e per atto rogato dal Notaio il 10 marzo 2003. Persona_9 Controparte_8 Per_5
2 Quest'ultimi ne erano divenuti proprietari in forza di successione mortis causa del padre deceduto a Parma il 19 aprile 1961, e successivo atto di acquisto da Persona_10
con atto a rogito del Notaio in data 29 dicembre 1972. Controparte_9 Per_11
Ciò premesso, esponevano le attrici che in data 18 gennaio 2007 i fratelli ed CP_1 [...] avevano perfezionato una scrittura privata, denominata “Puntuazione del Programma Per_12
Transattivo del 18 gennaio 2007”, con la quale avevano stilato un complesso programma negoziale destinato a comporre in via transattiva le controversie fra loro pendenti.
Successivamente, il 5 giugno 2007 i due fratelli avevano perfezionato un'ulteriore CP_1 scrittura denominata “Puntuazione del Programma Transattivo del 18 gennaio 2007 Stato di
Attuazione al 5.06.2007 e Programma di definitiva Esecuzione”, avente ad oggetto il reciproco trasferimento di beni immobili, di proprietà di terzi soggetti.
Assumevano le attrici che il regolamento negoziale intercorso tra i fratelli doveva CP_1
essere inquadrato nella figura della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cc, in quanto i beni che avrebbero dovuto essere trasferiti a erano di proprietà della Controparte_1 Parte_1
e di
[...] Pt_3 Parte_3
Infatti, aveva promesso che avrebbe deliberato una scissione Persona_12 CP_5 societaria, con attribuzione alla società scissa dell'immobile di via Bixio n. 26/30, le cui quote sarebbero state poi cedute a o a persona dallo stesso designata. In alternativa, Controparte_1
avrebbe potuto chiedere a di vendere a lui o ad o Controparte_1 CP_5 Controparte_2 ad altri soggetti l'appartamento di via Bixio. In base all'accordo raggiunto, Parte_3 avrebbe alienato l'autorimessa ad o ad altra persona designata da Controparte_2 [...]
CP_1
Dal canto suo, aveva promesso che la società Gloria s.s. si sarebbe scissa e che Controparte_1 egli avrebbe poi venduto al fratello , o ad altro soggetto da questo designato, tutte le quote Per_12 della società beneficiaria della scissione, la quale sarebbe risultata proprietaria dell'immobile sito in
Parma via Paradigna n. 21/a.
In virtù di quanto pattuito, il 5 giugno 2007, le odierne attrici, terze rispetto alla predetta scrittura privata, avevano immesso nel possesso dell'appartamento di Via Bixio 26/30 e Controparte_1 dell'autorimessa di Borgo Fornovo n.
7. A distanza di poco tempo, aveva Controparte_1 messo tali beni a disposizione della figlia e del di lei marito . CP_2 Controparte_3
Le attrici allegavano che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e la scadenza di tutti i termini pattuiti, l'accordo transattivo stipulato tra i fratelli non aveva trovato esecuzione, CP_1 atteso che, da un lato, gli immobili di loro proprietà non erano mai stati trasferiti a CP_1
e, dall'altro, la quota di ½ dell'unità immobiliare ad uso ufficio situata in via Paradigna n. 21
[...]
3 non era stata trasferita ad ma risultava di proprietà di Informarsi.it s.s. Persona_12
(società costituita per effetto della scissione di Gloria s.s.).
Pertanto, assumevano le attrici che esse nel 2012, unitamente a avevano Persona_12 convenuto innanzi al Tribunale di Parma e lamentando Controparte_1 CP_10
l'inadempimento da parte dei convenuti delle obbligazioni assunte con la scrittura privata, e domandando il trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. della quota dell'ufficio di Via
Paradigna n. 21. Esse si era dichiarate a loro volta disponibili a trasferire l'immobile di Via Bixio e l'autorimessa di Borgo Fornovo.
Ebbene, il Tribunale, con la sentenza n. 1029 del 2018, pur dichiarando l'inadempimento di aveva rigettato la domanda degli attori, in quanto aveva ritenuto non Controparte_1 giuridicamente possibile il trasferimento coattivo, essendo i beni oggetto della domanda ex art. 2932 cc di proprietà della Gloria s.s., la quale non era parte della scrittura transattiva, così come non lo erano la e la signora CP_5 Parte_3
Ancora, riferiva parte attrice che, a marzo 2019, , in qualità di amministratore Controparte_1 della società semplice Informarsi.it, aveva depositato innanzi all'Organismo di Mediazione presso il
Tribunale di Parma la richiesta di avvio della procedura di mediazione nei confronti di CP_11
in persona del suo amministratore dichiarando di voler
[...] Parte_2 addivenire alla divisione giudiziale dell'immobile ubicato in Parma, via Paradigna n. 21, unitamente alle pertinenze (due garage e diciotto posti auto), in comproprietà di Informarsi.it s.s. e della società
Nonostante avesse aderito alla richiesta di divisione, il procedimento CP_11 CP_11 di mediazione si era concluso con esito negativo a causa dell'abbandono della procedura da parte di
. Controparte_1
Infine, specificavano le attrici che il 5 febbraio 2021 il Condominio “Centro Paradigna” aveva proceduto al pignoramento della quota indivisa di ½, in proprietà di Informarsi.it s.s., dell'immobile ad uso ufficio, posto al secondo piano dell'edificio di via Paradigna n. 21, che nell'accordo transattivo perfezionato dai fratelli avrebbe dovuto essere trasferito a CP_1 Per_12
.
[...]
Tanto esposto, lamentava l'impossibilità di poter fruire dell'appartamento di sua CP_5 proprietà sito in Via Bixio, in quanto illegittimamente posseduto dai convenuti, e inoltre segnalava lo stato di grave degrado in cui versava l'appartamento, specie nella zona della mansarda, visibile anche dalla facciata esterna dell'edificio, la quale presentava il distacco dell'intonaco a causa di infiltrazioni di acqua. Lo stato di degrado era stato, peraltro, rappresentato dallo stesso CP_1
a rappresentante legale della il
[...] Parte_2 Parte_1 quale, in data 10 giugno 2020, aveva chiesto allo zio di poter accedere nel Controparte_1
4 proprio immobile al fine di verificare lo stato dei luoghi, ricevendo, tuttavia, risposta negativa.
Infatti, l'odierno convenuto gli aveva riferito di non avere la disponibilità delle chiavi dell'appartamento e di aver segnalato la presenza delle infiltrazioni solo per spirito di collaborazione, essendo lui condomino di un'altra unità abitativa sita nello stesso stabile. In relazione a tale circostanza, evidenziavano le attrici la mala fede di , posto che Controparte_1 costui tramite mail del 21 dicembre 2019 aveva riferito a e al fratello di aver CP_5 Per_12 pulito ripetutamente il terrazzo dell'appartamento per evitare ristagni di acqua, circostanza questa che comprovava la disponibilità del bene da parte di . Controparte_1
Le attrici allegavano di aver sollecitato, con raccomandata a/r del 25 giugno 2020, la restituzione delle chiavi dell'immobile a e , senza ricevere alcun esito. Controparte_2 Controparte_3
Pertanto, il 17 settembre 2020, esse avevano depositato una richiesta di avvio della procedura di mediazione all'Organismo istituito presso il Tribunale di Parma nei confronti di , Controparte_1
e , per la rivendicazione ed il rilascio dei propri immobili, ma Controparte_2 Controparte_3 la procedura era stata chiusa con esito negativo, a seguito della mancata comparizione delle parti convocate. Per cui, il 30 dicembre 2020 aveva intimato ancora una volta a CP_5 [...] la riconsegna delle chiavi del proprio immobile, ma quest'ultimo aveva diffidato la CP_1 medesima ad accedere al fabbricato, al fine di evitare una violazione di domicilio.
Tanto esposto in fatto, le attrici argomentavano in diritto, specificando di agire in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., al fine di poter rientrare nella disponibilità degli immobili, che esse avevano perso a seguito dell'immissione di nel possesso degli stessi, avvenuta in data 5 Controparte_1 giugno 2007.
Si costituivano in giudizio , e . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
allegava di essere formalmente separato da dal 7 maggio Controparte_3 Controparte_2
2018 e di non dimorare più sin dall'anno 2017 presso l'immobile, oggetto della domanda di rilascio.
Esponeva che il suocero aveva messo a disposizione dei giovani sposi Controparte_1
l'appartamento di via Bixio nell'anno 2007, al momento della nascita della loro prima figlia precisando di non aver mai saputo che l'appartamento non fosse nella libera disponibilità Per_13 del suocero. Tale circostanza, a dire del convenuto, avrebbe dovuto essere ben nota alle attrici, essendo l'atto di separazione formalmente trascritto ed essendo nota alle stesse attrici anche la sua nuova residenza, come dimostrato dal fatto che le attrici avevano notificato il libello introduttivo presso l'indirizzo risultante dal suo certificato di residenza. Alla luce di tutto ciò, il CP_3 chiedeva di essere estromesso dal giudizio, con conseguente rigetto della delle domande spiegate nei suoi confronti, stante la sua completa estraneità alla controversia.
costituitasi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di Controparte_2
5 non avere la disponibilità materiale del bene. Pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio e in ogni caso instava per la declaratoria dell'infondatezza della domande proposte nei suoi confronti.
Infine, si costituiva , il quale, al pari degli altri convenuti, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, sosteneva di non occupare e di non detenere né l'unità immobiliare né l'autorimessa oggetto del giudizio, asserendo di risiedere presso il medesimo numero civico (n. 30) di Via Bixio, ma in un diverso appartamento.
In secondo luogo, il predetto convenuto, pur riconoscendo il diritto di proprietà delle odierne attrici, rilevava la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle stesse, atteso che la sua immissione in possesso era avvenuta in maniera del tutto legittima, in forza di un accordo valido ed efficace intercorso tra lo stesso e il fratello , a cui le odierne attrici avevano dato spontanea Per_12 esecuzione. A dire del convenuto, soltanto lui e il fratello, quali sottoscrittori dei patti c.d. di puntuazione, erano legittimati a far valere l'eventuale risoluzione, invalidità o inefficacia della scrittura.
Nel merito, negava la sussistenza dei presupposti sia dell'azione di rivendicazione, atteso che nel caso di specie non vi era contestazione della proprietà delle attrici, sia dell'azione di restituzione in quanto le attrici non avevano dato prova dell'insussistenza o del venir meno del titolo in base al quale era avvenuta la consegna dei beni in suo favore.
Infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 614 bis cpc, sulla base Controparte_1 dell'assunto che l'istituto dell'astreinte non fosse applicabile al caso di specie, non configurandosi il rilascio come un obbligo infungibile di fare. In ogni caso, si opponeva all'accoglimento della domanda di applicazione della misura di cui all'art. 614 bis c.p.c., in quanto infondata, non avendo egli il possesso o la detenzione dei beni.
Nel corso del giudizio, a seguito delle istanze di rimessione in termini formulate ai sensi dell'art. 153 cpc dalle attrici, queste venivano autorizzate dal Giudice Istruttore a depositare ulteriore documentazione sopravvenuta in corso di causa, volta a dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisione. In primo luogo, al fine di dimostrare la definitiva impossibilità di dare esecuzione alla pattuizione intercorsa tra i fratelli le attrici allegavano che, nell'ambito della CP_1 procedura di esecuzione avente ad oggetto la quota indivisa in proprietà di Informarsi.it s.s., il GE dott. , aveva disposto di procedere alla divisione degli immobili pignorati. Nel corso Persona_14 del menzionato procedimento di divisione (RG 2187/2023), celebrato nell'ambito della procedura esecutiva RGE 17/2021, essendo il cespite indivisibile, ne veniva disposta la vendita, la quale aveva avuto esito positivo, in quanto il bene era stato aggiudicato e successivamente trasferito a terzi.
In secondo luogo, deducevano le attrici, sempre a dimostrazione della effettiva disponibilità del bene da parte dell'odierno convenuto, che aveva suddiviso l'immobile di Controparte_1
6 proprietà di in due unità, chiudendo il passaggio intermedio, e aveva poi concesso una CP_5 parte dell'immobile (corrispondente alla sezione 1, foglio 30, particella 647, sub. 14) in locazione ai signori e , a partire dal 1° settembre 2023 al Persona_15 Persona_16 Parte_4 canone mensile di euro 900,00 e l'altra parte ai signori e i cui nomi erano stati Pt_5 Pt_6 rinvenuti sulla targhetta del citofono del civico n. 30.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, nel caso di specie le odierne attrici hanno esperito l'azione di rivendicazione, prevista dall'art. 948 c.c., al fine di ottenere la restituzione dei beni di loro proprietà, posseduti o detenuti dai convenuti.
L'azione di rivendicazione, la quale tende al recupero della materiale disponibilità del bene, ha carattere reale. Con essa l'attore, assumendo di essere proprietario del bene, ma di non essere in possesso dello stesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, la cui prova dev'essere fornita in modo rigoroso. Nel caso di acquisto a titolo derivativo, il titolare deve, infatti, provare l'esistenza del diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, risalendo la catena degli acquisti fino a un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, se del caso mediante gli istituti dell'accessione o successione nel possesso;
mentre il convenuto può limitarsi ad invocare la propria situazione di fatto (possideo quia possideo).
L'azione in parola è, peraltro, esperibile dal proprietario, al posto dell'azione personale di restituzione, anche quando il possesso del bene sia stato trasferito in base ad un'obbligazione assunta contrattualmente.
Legittimato passivamente all'azione di rivendica è, dunque, chiunque di fatto, possegga o detenga il bene rivendicato, onde abbia la facultas restituendi. Va, tuttavia, evidenziato che il proprietario in rivendica può proseguire l'azione anche se, dopo la proposizione della domanda, il convenuto abbia cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa o ne abbia temporaneamente accordato ad altri l'uso. In tal caso, il convenuto è tenuto a recuperarla per l'attore a proprie spese o a corrispondergliene il valore.
Occorre rimarcare, a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di CP_1
, che la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un
[...]
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente
7 idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione (v. Cass. n. 18050/2023).
Così delineate le coordinate normative e giurisprudenziali entro cui si inscrive la presente vicenda, deve procedersi all'esame degli specifici fatti oggetto di causa.
In primo luogo, rileva il Giudice che, a fronte della domanda attorea di restituzione dei beni immobili, nessuno dei convenuti ha contestato la sussistenza del diritto di proprietà delle attrici. Al contrario, e hanno concordemente Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 riconosciuto la titolarità in capo a società semplice della proprietà dell'appartamento di Via CP_5
Bixio n. 26/30 e in capo a della proprietà dell'autorimessa di Borgo Parte_3
Fornovo n. 7, essendosi limitati ad eccepire il loro difetto di legittimazione passiva all'azione di rivendicazione, per non essere nella materiale disponibilità dei beni oggetto dell'azione.
Ebbene, la difesa articolata dai convenuti consente di escludere, nel caso di specie, la necessità che parte attrice assolva il rigoroso onere della prova su di essa incombente ex lege.
Come, invero, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alle peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. Sez. 6 -
2, n. 1569/2022, Cass. Civ. Sez II n. 32074/2024). Ed ancora, il rigore probatorio rimane attenuato se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. civ. Sez II n.
14742/2025, Cass. civ. Sez. II n. 4874/2025).
In merito, va rimarcato che l'azione reale in questione presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione (Cass. Sez. 2, n. 10066 del 24/04/2018).
Pertanto, ritenuta raggiunta la prova del diritto di proprietà delle attrici sui beni immobili oggetto della controversia, occorre indagare se sussista l'ulteriore presupposto dell'azione di rivendicazione, ossia la situazione di possesso o di detenzione in capo agli odierni convenuti.
Per quanto riguarda anzitutto , questi ha chiesto di essere estromesso dal presente Controparte_3 processo, in quanto sin dall'anno 2017 non risiede più nell'appartamento di Via Bixio, essendosi legalmente separato dalla moglie nel mese di maggio 2018, dal 2018. Pertanto, non avendo più la materiale disponibilità dei beni, ha rilevato l'impossibilità di una sua condanna alla restituzione dei
8 cespiti.
Sul punto, dall'istruttoria svolta è emerso che ha risieduto presso l'immobile di Controparte_3
Via Bixio n. 26/30 dal 13 luglio 2007 fino al 21 aprile 2017, quando ha traferito la propria residenza in Via Farini n. 2 sempre in Parma. Dal 4 agosto 2017 risiede, invece, in Borgo Bernabei n. 46.
Tale ricostruzione, evincibile dal certificato storico di residenza prodotto dal (doc. 2), CP_3 ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste , madre dello Testimone_1 stesso convenuto, la quale, escussa all'udienza del 20 febbraio 2025, in risposta al cap. 1) della memoria istruttoria del (“vero che il signor non vive a Parma, in via Bixio CP_3 CP_3
n. 26/30 a far tempo dagli inizi del 2017?”) ha affermato: “ , che è mio figlio, non Controparte_3 vive più in via Bixio n. 26/30 a Parma da gennaio 2015, cioè da quando la moglie lo ha buttato via di casa. Dopo essere stato allontanato dalla casa coniugale, si è trasferito a vivere in Via Farini n.
25”. In merito al cap. 2) della medesima memoria (“vero che il signor vive a Parma in CP_3
b.go Bernabei n. 46 a far tempo da agosto 2017 e precedentemente viveva in strada Farini n. 25?”), la teste ha riferito: “si è vero. Attualmente mio figlio vive in Borgo Bernabei n. 46 a Parma, nello stesso stabile in cui vivo io, che si compone di due appartamenti. In precedenza, come ho già detto, ha vissuto con me in Strada Farini n. 25 a Parma, nella mia casa”.
Gli elementi emersi consentono, dunque, di ritenere fondate le allegazioni del atteso CP_3 che, già al momento della proposizione della domanda, costui non si trovava nella materiale disponibilità dei beni oggetto di rivendica. Pertanto, la mancanza del possesso o della detenzione da parte del convenuto fa venir meno una delle condizioni dell'azione, con conseguente rigetto delle domande attoree avanzate nei confronti dello stesso.
Passando ad esaminare la posizione di e di , questi ultimi, al Controparte_2 Controparte_1 pari del hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, sostenendo di non avere, al CP_3 momento di introduzione della presente causa, la disponibilità degli immobili e la conseguente falcultas restituendi degli stessi.
Orbene, quanto a è pacifico, oltre che documentalmente riscontrabile, il fatto che Controparte_2 la stessa ha avuto la disponibilità degli immobili, oggetto di causa, quantomeno dal mese di giugno
2007. Ciò trova conferma nelle numerose comunicazioni inoltrate nel corso del tempo dai convenuti a Sono infatti presenti in atti una mail del 6 giugno 2007, in cui Persona_12 CP_1
- al fine di correggere il fratello che aveva comunicato all'Amministratore del Condominio,
[...] come data di inizio del possesso dell'autorimessa di borgo Fornovo da parte della figlia , CP_2 quella del giorno 18 aprile 2007 - affermava che “in realtà, la data del 18.4 deve intendersi modificata in 5.6.07: data dell'immissione nel possesso” (cfr. doc 17/4 fascicolo attrici); una seconda mail, datata 18 marzo 2007, con cui informava lo zio Controparte_2 CP_1
9 di aver incaricato un architetto per la realizzazione di opere all'interno dell'appartamento Per_12
(cfr. doc. 17/1 fascicolo attrici); una mail del 14 aprile 2007 con cui domandava Controparte_2
a il nome del legale rappresentante di che, in qualità di Persona_12 CP_5 proprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto compilare e firmare la DIA predisposta dall'architetto
(cfr. doc. 17/2 fascicolo attrici); una mail del 15 giugno 2007 con cui invitava Persona_12 il fratello a provvedere alle volture delle utenze domestiche dell'appartamento Controparte_1 di via Bixio, in risposta alla quale pregava la figlia di attivarsi a tal fine Controparte_1 CP_2
(cfr. doc. 17/3 fascicolo attrici); infine, una mail del 17 luglio 2007, con cui Controparte_2 comunicava allo zio che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento erano Persona_12 quasi ultimati e che avrebbe montato un mobile nella camera da letto ed un altro nel soggiorno (cfr. doc. 17/6 fascicolo attrici).
Pertanto, dimostrato che è stata immessa nel possesso dei beni a giugno del Controparte_2
2007, ai fini della decisione, occorre comunque verificare se, anche all'epoca di introduzione del presente giudizio, la predetta convenuta si trovasse ancora nella materiale disponibilità degli stessi.
Sul punto, è stata escussa la teste , la quale, nel corso dell'udienza del 20 febbraio CP_10
2025, in risposta al cap. a) della memoria istruttoria della convenuta (“vero che la sig.ra
[...] risiedette nell'immobile di Strada Nino Bixio 26 fino alla data del luglio 2015, CP_2 allorquando lasciò l'immobile messole a disposizione dallo zio ”) ha Persona_12 dichiarato “Mia figlia ha vissuto nell'appartamento sito al terzo e al quarto piano di Strada Bixio n.
26 sino al mese di aprile/maggio 2013. Il predetto appartamento si articola su due livelli. Non so chi fosse il proprietario di detto appartamento, so solo che l'appartamento era stato messo a disposizione di mia figlia dallo zio Dal mese di aprile/maggio 2013 mia figlia Persona_12 ha vissuto e continua a vivere nell'appartamento sito al primo e al secondo piano di Strada Bixio n.
26, che è di proprietà del trustee “Casa sul Torrente Trust”. Preciso che in tale unità immobiliare ha vissuto anche il marito di mia figlia sino al mese di luglio 2015”.
Stando a quanto riferito dalla teste, già dal 2013, non disponeva più Controparte_2 dell'appartamento di proprietà di Pertanto, devono essere rigettate le domande spiegate CP_5 nei confronti dalla stessa.
Rispetto all'altro convenuto , deve, preliminarmente, evidenziarsi la sussistenza Controparte_1 di plurimi elementi che consentono di affermare la fondatezza delle domande attoree spiegate nei suoi confronti.
In primo luogo, risulta provato, oltre a non essere contestato, il fatto che sia Controparte_1 stato immesso nel possesso degli immobili per cui è causa in forza della scrittura privata di natura transattiva intercorsa il 5 giugno 2007 tra i fratelli circostanza questa che trova CP_1
10 fondamento nella “Puntuazione del Programma Transattivo del 18 gennaio 2007 Stato di
Attuazione al 5.06.2007 e Programma di definitiva Esecuzione”, la quale a pagina 3 espressamente prevede che “ è immesso nel possesso dell'appartamento di via Bixio 26/30 e Controparte_1 dell'autorimessa dalla data di sottoscrizione della presente scrittura.” (cfr. doc. 15 fascicolo attrici).
Ulteriore conferma della disponibilità da parte di dei beni di proprietà delle Controparte_1 attrici si rinviene nella comunicazione dallo stesso inviata via mail alla Infatti, risulta CP_5 documentato che a dicembre 2019, in occasione delle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio del terzo piano dell'immobile di via Bixio n. 26/30, informava, mediante mail, Controparte_1 la circa lo stato di deterioramento dell'immobile e in particolare scriveva che “pur CP_5 avendo pulito per l'ennesima volta detto terrazzo, affinché non ristagni acqua, le infiltrazioni proseguono indisturbate”, così espressamente ammettendo di aver libero accesso all'appartamento
(cfr. doc. 31 fascicolo attrici).
Nel corso del presente giudizio, si sono verificati ulteriori fatti che consentono di affermare che disponga tuttora materialmente del bene. Invero, risulta provato Controparte_1 documentalmente che in data 1° settembre 2023 ha concluso con i sig.ri Controparte_1 [...]
e , un contratto di locazione per studenti avente ad Per_15 Persona_16 Parte_4 oggetto il terzo e il quarto piano dell'immobile di via Bixio n. 26, (corrispondente alla sezione 1, foglio 30, particella 647, sub. 14) al canone mensile di euro 900,00, (cfr. doc. 44 fascicolo attrici).
Il contratto in parola, come si evince dalla riproduzione video allegata agli atti (cfr. doc. 45 fascicolo attrici), è stato personalmente consegnato dagli occupanti a Parte_2
quale amministratore di in occasione dell'accesso all'immobile avvenuto il 3
[...] CP_5 giugno 2024 alla presenza dell'avv. Paolo Terbonati. In merito a tale circostanza, all'udienza del 17 giugno 2025 è stato escusso il teste avv. Terbonati, il quale, senza avere ricevuto alcun incarico professionale e solo su cortese richiesta di aveva accompagnato Parte_2 quest'ultimo presso l'appartamento di Via Bixio.
Il teste, in risposta al cap. a) formulato da parte attrice nell'istanza ex art. 153 c.p.c. (“vero che il 3 giugno 2024 il dr. e l'Avvocato Paolo Terbonati si recarono presso Parte_2 il civico n. 26 di via Bixio a Parma ove parlarono con i signori e Persona_15 Persona_16
, che consegnarono loro il contratto di locazione stipulato con il dr. Parte_4 [...]
che si mostra al teste (doc. 44 ns)” ha dichiarato “confermo quanto al capitolo, la CP_1 data (previa verifica sul proprio cellulare da parte del teste) è corretta: 3.6.24; riconosco il documento numero 44 mostratomi che i conduttori ci avevano consegnato indicando come proprietario il dott. ”. Controparte_1
11 Inoltre, sempre in occasione del predetto accesso, il legale rappresentante della Controparte_4 scopriva che anche l'altra parte dell'immobile di sua proprietà – che precedentemente era stato diviso da in due unità abitative, mediante la chiusura della porta Controparte_1 intercomunicante- era stato concesso in locazione ai signori e i cui nominativi CP_12 CP_13 erano presenti sulle targhette del citofono del civico 30.
Anche rispetto a tale circostanza è stato sentito l'avv. Terbonati, che, in risposta al cap. c (“vero che nella stessa occasione il dr. e l'Avvocato Paolo Terbonati riverirono nelle Parte_2 targhette del citofono del civico n 30 i nominativi dei signori ), ha Controparte_14 dichiarato: “nel capitolo si sta parlando di un altro appartamento;
preciso che il capitolo precedente riguardava l'appartamento di cui al civico numero 26 o 30 (non ricordo) che era occupato dai tre soggetti stranieri del Myanmar;
dopodiché usciti da questo appartamento (io e il dottor ci siamo recati all'altro civico;
abbiamo spiegato la situazione Parte_2 chiedendo se potevamo interloquire con loro (sigg. e i quali ci chiesero di aspettare Pt_5 CP_13 qualche minuto e così facemmo;
dopo pochi minuti uscì da un altro appartamento il dottor qualificandosi come proprietario dell'immobile in questione a conferma di Controparte_1 quanto avevano sostenuto i signori e (che infatti avevano nel frattempo contattato il Pt_5 CP_13 medesimo dottor di recarsi in loco, come in effetti avvenne). Controparte_1
Infine, il teste ha pure confermato il fatto che in occasione di tale incontro ha Controparte_1 ammesso di aver lui locato le unità immobiliari site ai numeri civici 26 e 30 di via Bixio, ritenendosi proprietario delle stesse.
Ebbene, rileva il Giudice che gli elementi istruttori acquisiti dimostrano che , a Controparte_1 partire dal 2007, dispone materialmente degli immobili oggetto dell'azione di rivendica esperita da parte attrice, al punto da aver locato le due unità abitative ricavate a seguito della divisione dell'originario appartamento. In accoglimento della domanda attorea, deve, Controparte_1 pertanto, essere condannato all'immediato rilascio dei beni immobili oggetto della controversia, di proprietà di e di CP_5 Parte_3
Riguardo invece alla richiesta di designazione dell'ufficiale giudiziario per l'eventuale esecuzione coattiva del provvedimento di rilascio, è evidente che non rientra nella competenza funzionale del
Giudice della cognizione procedere a tale designazione, trattandosi di un provvedimento di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Occorre ora esaminare la domanda, avanzata dalle attrici ex art. 614 bis cpc, di condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Si tratta della richiesta di applicazione dell'istituto delle cd astreinte, che rappresenta una misura di coercizione indiretta, cioè uno strumento di pressione ai danni del
12 soggetto inadempiente in tutti i casi in cui sia condannato ad una prestazione diversa dal pagamento di una somma in denaro. Tale istituto trova pacificamente applicazione non solo con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili e di non facere, ma anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio.
Nella specie, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di immissione di nel possesso dei beni oggetto di rivendicazione e quindi dell'evidente interesse Parte_7
delle attrici a rientrare nella disponibilità dei beni, si reputa congruo determinare in euro 60,00 la somma dovuta dal convenuto a favore di semplice, proprietaria Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza (e ciò in coerenza con il presumibile valore locativo dell'intero immobile, desumibile dal canone di locazione di euro 900,00 mensili concordato dal con riferimento a una delle due unità CP_1 immobiliari, in cui l'appartamento è stato suddiviso) e in euro 10,00 la somma dovuta dal convenuto a favore di quale proprietaria Controparte_1 Parte_3 dell'autorimessa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. Appare equo procrastinare la decorrenza del pagamento al decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, in modo da evitare l'applicazione di tale sanzione durante il lasso temporale presumibilmente necessario per liberare gli immobili da persone e cose.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese si liquidano come da dispositivo.
In particolare, quanto al rapporto processuale tra le attrici e il convenuto , tenuto Controparte_1 conto della complessità dell'attività difensiva espletata dalle attrici al fine di comprovare la fondatezza dei propri assunti, la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa viene effettuata facendo applicazione dei valori medi delle tariffe previste dalle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra le attrici e i convenuti e Controparte_3 CP_2
, la liquidazione delle spese a favore di questi ultimi viene effettuata facendo applicazione dei
[...]
valori minimi delle tariffe previste dalle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022. A tali valori viene applicata la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014, tenuto conto che l'attività difensiva espletata dai procuratori dei predetti convenuti si è incentrata essenzialmente sull'allegazione del difetto di legittimazione passiva dei rispettivi assistiti, senza la prospettazione di questioni giuridiche di particolare rilevanza.
Infine, occorre considerare che il procedimento di mediazione è stato esperito in maniera infruttuosa, in quanto nessuno dei convenuti ha aderito alla mediazione (cfr. verbale
13 di mediazione negativo allegato da parte attrice) e ciò senza giustificato motivo. Pertanto,
, e benché questi ultimi vittoriosi, non Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avendo partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, devono essere condannati, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
La “sanzione” del pagamento della somma verso l'Erario discende dalla mera condotta dei convenuti, consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, a prescindere dalla soccombenza: tale sanzione deve essere, infatti, applicata dal giudice al solo ricorrere dei presupposti normativi, senza alcuna discrezionalità. La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dalle attrici nei confronti di e Controparte_3 CP_2
;
[...]
2) In accoglimento delle richieste attoree, ordina a l'immediato rilascio, a Controparte_1
favore dei rispettivi proprietari e Parte_1 Parte_3 dell'appartamento posto al secondo, terzo e quarto piano (con annessi sottotetto e cantina) dell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio n. 26/30 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parma alla sezione urbana 001, foglio 30, particella 647, sub 14, graffata alla particella 649, sub 7, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9 e superficie catastale di 172 mq sito in Parma, via Bixio n. 26/30) e dell'autorimessa, posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7 (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Parma al mappale n.
1167, sub. 45, al quale sono graffati i mappali 1168 sub 6, 1170 sub 2 e 1171 sub 2, zona cens. 1, categoria C/6, classe 7, mq 18);
3) Condanna il convenuto al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, in favore Controparte_1
di società semplice, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della CP_5
presente sentenza, della somma di euro 60,00, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
14 dell'appartamento ubicato nell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio n. 26/30;
4) Condanna il convenuto al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, in favore Controparte_1
di a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della Parte_3
presente sentenza, della somma di euro 10,00, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'autorimessa, posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7.
5) Condanna le attrici alla rifusione, in favore di , delle spese di lite da questi Controparte_3
sostenute, che liquida in complessivi euro 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge;
6) Condanna le attrici alla rifusione, in favore di delle spese di lite da questa Controparte_2
sostenute, che liquida in complessivi euro 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge;
7) Condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 CP_5 Parte_3
delle spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CPA come per legge.
8) Condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 versamento all'Entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Parma, il 21 novembre 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4231 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Parte_2
e , rappresentate e difese, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti
[...] Parte_3
CA TI e RA SA, anche disgiuntamente tra loro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Parma, Piazzale Arrigo Boito n. 5
Attrici
e
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall' Avv. Alessandro Gaetani, Controparte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Tommasini n. 18
Convenuto
e
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mariano Albanese, Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Strada Cavestro n. 12
Convenuta
e
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Sara Onetti, presso il Controparte_3 cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Strada Petrarca n. 8
Convenuto
OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 9 luglio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale affinché venisse ordinato a , e Controparte_1 Controparte_2
di provvedere all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Parma, alla Via Controparte_3
Bixio n. 26/30, nonché dell'autorimessa posta a pertinenza del predetto appartamento, sita in Parma in Borgo Fornovo n. 7, beni rispettivamente di proprietà di esse attrici. Inoltre, chiedevano che fosse contestualmente designato l'Ufficiale Giudiziario per l'eventuale esecuzione coattiva del provvedimento e che fosse determinato ai sensi dell'art. 614 bis cpc l'importo giornaliero dovuto dai convenuti, in caso di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento.
A sostegno delle spiegate domande, e esponevano Parte_1 Parte_3 che la era proprietaria di un appartamento posto al secondo, terzo e quarto Controparte_4 piano (con annessi sottotetto e cantina) dell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio
n. 26/30, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parma alla sezione urbana 001, foglio 30, particella 647, sub 14, graffata alla particella 649, sub 7, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9
e superficie catastale di 172 mq. invece, era proprietaria dell'autorimessa, Parte_3 posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma al mappale n. 1167, sub. 45, al quale sono graffati i mappali 1168 sub 6, 1170 sub 2 e 1171 sub 2, zona cens. 1, categoria C/6, classe 7, mq 18.
Assumevano le attrici che la proprietà dell'appartamento sito in via Nino Bixio, inizialmente suddiviso in due unità immobiliari e successivamente accorpate in un'unica, era stata venduta a dalla società , in forza di atto di cessione del 18 giugno 1999 CP_5 Controparte_6 redatto dal Notaio La società venditrice aveva a sua volta acquistato l'immobile in Persona_1 data 15 aprile 1988, tramite atto del Notaio dai signori e i Per_2 Persona_3 CP_7 quali ne avevano acquistato la proprietà per una parte (terzo piano, soffitta con sottotetto e vano cantina) con atto del Notaio del 3 maggio 1983 e per l'altra parte (quarto piano con il Per_4 relativo sottotetto) con atto del Notaio del 29 dicembre 1984. Per_5
In merito all'autorimessa di Borgo Fornovo, le attrici precisavano che la aveva acquistato Pt_3 il cespite dalla società Seneca S.r.l. in forza di un atto di compravendita del 12 dicembre 2006, redatto dal Notaio La venditrice Seneca S.r.l., a propria volta, con atto a rogito del Notaio Per_6 del 12 dicembre 2005, aveva comprato il terreno su era stata costruita l'autorimessa, ed in Per_5 particolare i mappali 1168, 1170 e 1771, dalla Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, che aveva acquistato la proprietà del terreno, in forza di successione in morte della contessa deceduta il 27 gennaio 1956, per testamento olografo pubblicato dal Persona_7 notaio il 4 febbraio 1956. Il mappale 1167, invece, era stato venduto a Seneca S.r.l. dai Per_8 sig.ri e per atto rogato dal Notaio il 10 marzo 2003. Persona_9 Controparte_8 Per_5
2 Quest'ultimi ne erano divenuti proprietari in forza di successione mortis causa del padre deceduto a Parma il 19 aprile 1961, e successivo atto di acquisto da Persona_10
con atto a rogito del Notaio in data 29 dicembre 1972. Controparte_9 Per_11
Ciò premesso, esponevano le attrici che in data 18 gennaio 2007 i fratelli ed CP_1 [...] avevano perfezionato una scrittura privata, denominata “Puntuazione del Programma Per_12
Transattivo del 18 gennaio 2007”, con la quale avevano stilato un complesso programma negoziale destinato a comporre in via transattiva le controversie fra loro pendenti.
Successivamente, il 5 giugno 2007 i due fratelli avevano perfezionato un'ulteriore CP_1 scrittura denominata “Puntuazione del Programma Transattivo del 18 gennaio 2007 Stato di
Attuazione al 5.06.2007 e Programma di definitiva Esecuzione”, avente ad oggetto il reciproco trasferimento di beni immobili, di proprietà di terzi soggetti.
Assumevano le attrici che il regolamento negoziale intercorso tra i fratelli doveva CP_1
essere inquadrato nella figura della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cc, in quanto i beni che avrebbero dovuto essere trasferiti a erano di proprietà della Controparte_1 Parte_1
e di
[...] Pt_3 Parte_3
Infatti, aveva promesso che avrebbe deliberato una scissione Persona_12 CP_5 societaria, con attribuzione alla società scissa dell'immobile di via Bixio n. 26/30, le cui quote sarebbero state poi cedute a o a persona dallo stesso designata. In alternativa, Controparte_1
avrebbe potuto chiedere a di vendere a lui o ad o Controparte_1 CP_5 Controparte_2 ad altri soggetti l'appartamento di via Bixio. In base all'accordo raggiunto, Parte_3 avrebbe alienato l'autorimessa ad o ad altra persona designata da Controparte_2 [...]
CP_1
Dal canto suo, aveva promesso che la società Gloria s.s. si sarebbe scissa e che Controparte_1 egli avrebbe poi venduto al fratello , o ad altro soggetto da questo designato, tutte le quote Per_12 della società beneficiaria della scissione, la quale sarebbe risultata proprietaria dell'immobile sito in
Parma via Paradigna n. 21/a.
In virtù di quanto pattuito, il 5 giugno 2007, le odierne attrici, terze rispetto alla predetta scrittura privata, avevano immesso nel possesso dell'appartamento di Via Bixio 26/30 e Controparte_1 dell'autorimessa di Borgo Fornovo n.
7. A distanza di poco tempo, aveva Controparte_1 messo tali beni a disposizione della figlia e del di lei marito . CP_2 Controparte_3
Le attrici allegavano che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e la scadenza di tutti i termini pattuiti, l'accordo transattivo stipulato tra i fratelli non aveva trovato esecuzione, CP_1 atteso che, da un lato, gli immobili di loro proprietà non erano mai stati trasferiti a CP_1
e, dall'altro, la quota di ½ dell'unità immobiliare ad uso ufficio situata in via Paradigna n. 21
[...]
3 non era stata trasferita ad ma risultava di proprietà di Informarsi.it s.s. Persona_12
(società costituita per effetto della scissione di Gloria s.s.).
Pertanto, assumevano le attrici che esse nel 2012, unitamente a avevano Persona_12 convenuto innanzi al Tribunale di Parma e lamentando Controparte_1 CP_10
l'inadempimento da parte dei convenuti delle obbligazioni assunte con la scrittura privata, e domandando il trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. della quota dell'ufficio di Via
Paradigna n. 21. Esse si era dichiarate a loro volta disponibili a trasferire l'immobile di Via Bixio e l'autorimessa di Borgo Fornovo.
Ebbene, il Tribunale, con la sentenza n. 1029 del 2018, pur dichiarando l'inadempimento di aveva rigettato la domanda degli attori, in quanto aveva ritenuto non Controparte_1 giuridicamente possibile il trasferimento coattivo, essendo i beni oggetto della domanda ex art. 2932 cc di proprietà della Gloria s.s., la quale non era parte della scrittura transattiva, così come non lo erano la e la signora CP_5 Parte_3
Ancora, riferiva parte attrice che, a marzo 2019, , in qualità di amministratore Controparte_1 della società semplice Informarsi.it, aveva depositato innanzi all'Organismo di Mediazione presso il
Tribunale di Parma la richiesta di avvio della procedura di mediazione nei confronti di CP_11
in persona del suo amministratore dichiarando di voler
[...] Parte_2 addivenire alla divisione giudiziale dell'immobile ubicato in Parma, via Paradigna n. 21, unitamente alle pertinenze (due garage e diciotto posti auto), in comproprietà di Informarsi.it s.s. e della società
Nonostante avesse aderito alla richiesta di divisione, il procedimento CP_11 CP_11 di mediazione si era concluso con esito negativo a causa dell'abbandono della procedura da parte di
. Controparte_1
Infine, specificavano le attrici che il 5 febbraio 2021 il Condominio “Centro Paradigna” aveva proceduto al pignoramento della quota indivisa di ½, in proprietà di Informarsi.it s.s., dell'immobile ad uso ufficio, posto al secondo piano dell'edificio di via Paradigna n. 21, che nell'accordo transattivo perfezionato dai fratelli avrebbe dovuto essere trasferito a CP_1 Per_12
.
[...]
Tanto esposto, lamentava l'impossibilità di poter fruire dell'appartamento di sua CP_5 proprietà sito in Via Bixio, in quanto illegittimamente posseduto dai convenuti, e inoltre segnalava lo stato di grave degrado in cui versava l'appartamento, specie nella zona della mansarda, visibile anche dalla facciata esterna dell'edificio, la quale presentava il distacco dell'intonaco a causa di infiltrazioni di acqua. Lo stato di degrado era stato, peraltro, rappresentato dallo stesso CP_1
a rappresentante legale della il
[...] Parte_2 Parte_1 quale, in data 10 giugno 2020, aveva chiesto allo zio di poter accedere nel Controparte_1
4 proprio immobile al fine di verificare lo stato dei luoghi, ricevendo, tuttavia, risposta negativa.
Infatti, l'odierno convenuto gli aveva riferito di non avere la disponibilità delle chiavi dell'appartamento e di aver segnalato la presenza delle infiltrazioni solo per spirito di collaborazione, essendo lui condomino di un'altra unità abitativa sita nello stesso stabile. In relazione a tale circostanza, evidenziavano le attrici la mala fede di , posto che Controparte_1 costui tramite mail del 21 dicembre 2019 aveva riferito a e al fratello di aver CP_5 Per_12 pulito ripetutamente il terrazzo dell'appartamento per evitare ristagni di acqua, circostanza questa che comprovava la disponibilità del bene da parte di . Controparte_1
Le attrici allegavano di aver sollecitato, con raccomandata a/r del 25 giugno 2020, la restituzione delle chiavi dell'immobile a e , senza ricevere alcun esito. Controparte_2 Controparte_3
Pertanto, il 17 settembre 2020, esse avevano depositato una richiesta di avvio della procedura di mediazione all'Organismo istituito presso il Tribunale di Parma nei confronti di , Controparte_1
e , per la rivendicazione ed il rilascio dei propri immobili, ma Controparte_2 Controparte_3 la procedura era stata chiusa con esito negativo, a seguito della mancata comparizione delle parti convocate. Per cui, il 30 dicembre 2020 aveva intimato ancora una volta a CP_5 [...] la riconsegna delle chiavi del proprio immobile, ma quest'ultimo aveva diffidato la CP_1 medesima ad accedere al fabbricato, al fine di evitare una violazione di domicilio.
Tanto esposto in fatto, le attrici argomentavano in diritto, specificando di agire in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., al fine di poter rientrare nella disponibilità degli immobili, che esse avevano perso a seguito dell'immissione di nel possesso degli stessi, avvenuta in data 5 Controparte_1 giugno 2007.
Si costituivano in giudizio , e . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
allegava di essere formalmente separato da dal 7 maggio Controparte_3 Controparte_2
2018 e di non dimorare più sin dall'anno 2017 presso l'immobile, oggetto della domanda di rilascio.
Esponeva che il suocero aveva messo a disposizione dei giovani sposi Controparte_1
l'appartamento di via Bixio nell'anno 2007, al momento della nascita della loro prima figlia precisando di non aver mai saputo che l'appartamento non fosse nella libera disponibilità Per_13 del suocero. Tale circostanza, a dire del convenuto, avrebbe dovuto essere ben nota alle attrici, essendo l'atto di separazione formalmente trascritto ed essendo nota alle stesse attrici anche la sua nuova residenza, come dimostrato dal fatto che le attrici avevano notificato il libello introduttivo presso l'indirizzo risultante dal suo certificato di residenza. Alla luce di tutto ciò, il CP_3 chiedeva di essere estromesso dal giudizio, con conseguente rigetto della delle domande spiegate nei suoi confronti, stante la sua completa estraneità alla controversia.
costituitasi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di Controparte_2
5 non avere la disponibilità materiale del bene. Pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio e in ogni caso instava per la declaratoria dell'infondatezza della domande proposte nei suoi confronti.
Infine, si costituiva , il quale, al pari degli altri convenuti, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, sosteneva di non occupare e di non detenere né l'unità immobiliare né l'autorimessa oggetto del giudizio, asserendo di risiedere presso il medesimo numero civico (n. 30) di Via Bixio, ma in un diverso appartamento.
In secondo luogo, il predetto convenuto, pur riconoscendo il diritto di proprietà delle odierne attrici, rilevava la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle stesse, atteso che la sua immissione in possesso era avvenuta in maniera del tutto legittima, in forza di un accordo valido ed efficace intercorso tra lo stesso e il fratello , a cui le odierne attrici avevano dato spontanea Per_12 esecuzione. A dire del convenuto, soltanto lui e il fratello, quali sottoscrittori dei patti c.d. di puntuazione, erano legittimati a far valere l'eventuale risoluzione, invalidità o inefficacia della scrittura.
Nel merito, negava la sussistenza dei presupposti sia dell'azione di rivendicazione, atteso che nel caso di specie non vi era contestazione della proprietà delle attrici, sia dell'azione di restituzione in quanto le attrici non avevano dato prova dell'insussistenza o del venir meno del titolo in base al quale era avvenuta la consegna dei beni in suo favore.
Infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 614 bis cpc, sulla base Controparte_1 dell'assunto che l'istituto dell'astreinte non fosse applicabile al caso di specie, non configurandosi il rilascio come un obbligo infungibile di fare. In ogni caso, si opponeva all'accoglimento della domanda di applicazione della misura di cui all'art. 614 bis c.p.c., in quanto infondata, non avendo egli il possesso o la detenzione dei beni.
Nel corso del giudizio, a seguito delle istanze di rimessione in termini formulate ai sensi dell'art. 153 cpc dalle attrici, queste venivano autorizzate dal Giudice Istruttore a depositare ulteriore documentazione sopravvenuta in corso di causa, volta a dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisione. In primo luogo, al fine di dimostrare la definitiva impossibilità di dare esecuzione alla pattuizione intercorsa tra i fratelli le attrici allegavano che, nell'ambito della CP_1 procedura di esecuzione avente ad oggetto la quota indivisa in proprietà di Informarsi.it s.s., il GE dott. , aveva disposto di procedere alla divisione degli immobili pignorati. Nel corso Persona_14 del menzionato procedimento di divisione (RG 2187/2023), celebrato nell'ambito della procedura esecutiva RGE 17/2021, essendo il cespite indivisibile, ne veniva disposta la vendita, la quale aveva avuto esito positivo, in quanto il bene era stato aggiudicato e successivamente trasferito a terzi.
In secondo luogo, deducevano le attrici, sempre a dimostrazione della effettiva disponibilità del bene da parte dell'odierno convenuto, che aveva suddiviso l'immobile di Controparte_1
6 proprietà di in due unità, chiudendo il passaggio intermedio, e aveva poi concesso una CP_5 parte dell'immobile (corrispondente alla sezione 1, foglio 30, particella 647, sub. 14) in locazione ai signori e , a partire dal 1° settembre 2023 al Persona_15 Persona_16 Parte_4 canone mensile di euro 900,00 e l'altra parte ai signori e i cui nomi erano stati Pt_5 Pt_6 rinvenuti sulla targhetta del citofono del civico n. 30.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, nel caso di specie le odierne attrici hanno esperito l'azione di rivendicazione, prevista dall'art. 948 c.c., al fine di ottenere la restituzione dei beni di loro proprietà, posseduti o detenuti dai convenuti.
L'azione di rivendicazione, la quale tende al recupero della materiale disponibilità del bene, ha carattere reale. Con essa l'attore, assumendo di essere proprietario del bene, ma di non essere in possesso dello stesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, la cui prova dev'essere fornita in modo rigoroso. Nel caso di acquisto a titolo derivativo, il titolare deve, infatti, provare l'esistenza del diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, risalendo la catena degli acquisti fino a un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, se del caso mediante gli istituti dell'accessione o successione nel possesso;
mentre il convenuto può limitarsi ad invocare la propria situazione di fatto (possideo quia possideo).
L'azione in parola è, peraltro, esperibile dal proprietario, al posto dell'azione personale di restituzione, anche quando il possesso del bene sia stato trasferito in base ad un'obbligazione assunta contrattualmente.
Legittimato passivamente all'azione di rivendica è, dunque, chiunque di fatto, possegga o detenga il bene rivendicato, onde abbia la facultas restituendi. Va, tuttavia, evidenziato che il proprietario in rivendica può proseguire l'azione anche se, dopo la proposizione della domanda, il convenuto abbia cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa o ne abbia temporaneamente accordato ad altri l'uso. In tal caso, il convenuto è tenuto a recuperarla per l'attore a proprie spese o a corrispondergliene il valore.
Occorre rimarcare, a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di CP_1
, che la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un
[...]
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente
7 idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione (v. Cass. n. 18050/2023).
Così delineate le coordinate normative e giurisprudenziali entro cui si inscrive la presente vicenda, deve procedersi all'esame degli specifici fatti oggetto di causa.
In primo luogo, rileva il Giudice che, a fronte della domanda attorea di restituzione dei beni immobili, nessuno dei convenuti ha contestato la sussistenza del diritto di proprietà delle attrici. Al contrario, e hanno concordemente Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 riconosciuto la titolarità in capo a società semplice della proprietà dell'appartamento di Via CP_5
Bixio n. 26/30 e in capo a della proprietà dell'autorimessa di Borgo Parte_3
Fornovo n. 7, essendosi limitati ad eccepire il loro difetto di legittimazione passiva all'azione di rivendicazione, per non essere nella materiale disponibilità dei beni oggetto dell'azione.
Ebbene, la difesa articolata dai convenuti consente di escludere, nel caso di specie, la necessità che parte attrice assolva il rigoroso onere della prova su di essa incombente ex lege.
Come, invero, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alle peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. Sez. 6 -
2, n. 1569/2022, Cass. Civ. Sez II n. 32074/2024). Ed ancora, il rigore probatorio rimane attenuato se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. civ. Sez II n.
14742/2025, Cass. civ. Sez. II n. 4874/2025).
In merito, va rimarcato che l'azione reale in questione presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione (Cass. Sez. 2, n. 10066 del 24/04/2018).
Pertanto, ritenuta raggiunta la prova del diritto di proprietà delle attrici sui beni immobili oggetto della controversia, occorre indagare se sussista l'ulteriore presupposto dell'azione di rivendicazione, ossia la situazione di possesso o di detenzione in capo agli odierni convenuti.
Per quanto riguarda anzitutto , questi ha chiesto di essere estromesso dal presente Controparte_3 processo, in quanto sin dall'anno 2017 non risiede più nell'appartamento di Via Bixio, essendosi legalmente separato dalla moglie nel mese di maggio 2018, dal 2018. Pertanto, non avendo più la materiale disponibilità dei beni, ha rilevato l'impossibilità di una sua condanna alla restituzione dei
8 cespiti.
Sul punto, dall'istruttoria svolta è emerso che ha risieduto presso l'immobile di Controparte_3
Via Bixio n. 26/30 dal 13 luglio 2007 fino al 21 aprile 2017, quando ha traferito la propria residenza in Via Farini n. 2 sempre in Parma. Dal 4 agosto 2017 risiede, invece, in Borgo Bernabei n. 46.
Tale ricostruzione, evincibile dal certificato storico di residenza prodotto dal (doc. 2), CP_3 ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste , madre dello Testimone_1 stesso convenuto, la quale, escussa all'udienza del 20 febbraio 2025, in risposta al cap. 1) della memoria istruttoria del (“vero che il signor non vive a Parma, in via Bixio CP_3 CP_3
n. 26/30 a far tempo dagli inizi del 2017?”) ha affermato: “ , che è mio figlio, non Controparte_3 vive più in via Bixio n. 26/30 a Parma da gennaio 2015, cioè da quando la moglie lo ha buttato via di casa. Dopo essere stato allontanato dalla casa coniugale, si è trasferito a vivere in Via Farini n.
25”. In merito al cap. 2) della medesima memoria (“vero che il signor vive a Parma in CP_3
b.go Bernabei n. 46 a far tempo da agosto 2017 e precedentemente viveva in strada Farini n. 25?”), la teste ha riferito: “si è vero. Attualmente mio figlio vive in Borgo Bernabei n. 46 a Parma, nello stesso stabile in cui vivo io, che si compone di due appartamenti. In precedenza, come ho già detto, ha vissuto con me in Strada Farini n. 25 a Parma, nella mia casa”.
Gli elementi emersi consentono, dunque, di ritenere fondate le allegazioni del atteso CP_3 che, già al momento della proposizione della domanda, costui non si trovava nella materiale disponibilità dei beni oggetto di rivendica. Pertanto, la mancanza del possesso o della detenzione da parte del convenuto fa venir meno una delle condizioni dell'azione, con conseguente rigetto delle domande attoree avanzate nei confronti dello stesso.
Passando ad esaminare la posizione di e di , questi ultimi, al Controparte_2 Controparte_1 pari del hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, sostenendo di non avere, al CP_3 momento di introduzione della presente causa, la disponibilità degli immobili e la conseguente falcultas restituendi degli stessi.
Orbene, quanto a è pacifico, oltre che documentalmente riscontrabile, il fatto che Controparte_2 la stessa ha avuto la disponibilità degli immobili, oggetto di causa, quantomeno dal mese di giugno
2007. Ciò trova conferma nelle numerose comunicazioni inoltrate nel corso del tempo dai convenuti a Sono infatti presenti in atti una mail del 6 giugno 2007, in cui Persona_12 CP_1
- al fine di correggere il fratello che aveva comunicato all'Amministratore del Condominio,
[...] come data di inizio del possesso dell'autorimessa di borgo Fornovo da parte della figlia , CP_2 quella del giorno 18 aprile 2007 - affermava che “in realtà, la data del 18.4 deve intendersi modificata in 5.6.07: data dell'immissione nel possesso” (cfr. doc 17/4 fascicolo attrici); una seconda mail, datata 18 marzo 2007, con cui informava lo zio Controparte_2 CP_1
9 di aver incaricato un architetto per la realizzazione di opere all'interno dell'appartamento Per_12
(cfr. doc. 17/1 fascicolo attrici); una mail del 14 aprile 2007 con cui domandava Controparte_2
a il nome del legale rappresentante di che, in qualità di Persona_12 CP_5 proprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto compilare e firmare la DIA predisposta dall'architetto
(cfr. doc. 17/2 fascicolo attrici); una mail del 15 giugno 2007 con cui invitava Persona_12 il fratello a provvedere alle volture delle utenze domestiche dell'appartamento Controparte_1 di via Bixio, in risposta alla quale pregava la figlia di attivarsi a tal fine Controparte_1 CP_2
(cfr. doc. 17/3 fascicolo attrici); infine, una mail del 17 luglio 2007, con cui Controparte_2 comunicava allo zio che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento erano Persona_12 quasi ultimati e che avrebbe montato un mobile nella camera da letto ed un altro nel soggiorno (cfr. doc. 17/6 fascicolo attrici).
Pertanto, dimostrato che è stata immessa nel possesso dei beni a giugno del Controparte_2
2007, ai fini della decisione, occorre comunque verificare se, anche all'epoca di introduzione del presente giudizio, la predetta convenuta si trovasse ancora nella materiale disponibilità degli stessi.
Sul punto, è stata escussa la teste , la quale, nel corso dell'udienza del 20 febbraio CP_10
2025, in risposta al cap. a) della memoria istruttoria della convenuta (“vero che la sig.ra
[...] risiedette nell'immobile di Strada Nino Bixio 26 fino alla data del luglio 2015, CP_2 allorquando lasciò l'immobile messole a disposizione dallo zio ”) ha Persona_12 dichiarato “Mia figlia ha vissuto nell'appartamento sito al terzo e al quarto piano di Strada Bixio n.
26 sino al mese di aprile/maggio 2013. Il predetto appartamento si articola su due livelli. Non so chi fosse il proprietario di detto appartamento, so solo che l'appartamento era stato messo a disposizione di mia figlia dallo zio Dal mese di aprile/maggio 2013 mia figlia Persona_12 ha vissuto e continua a vivere nell'appartamento sito al primo e al secondo piano di Strada Bixio n.
26, che è di proprietà del trustee “Casa sul Torrente Trust”. Preciso che in tale unità immobiliare ha vissuto anche il marito di mia figlia sino al mese di luglio 2015”.
Stando a quanto riferito dalla teste, già dal 2013, non disponeva più Controparte_2 dell'appartamento di proprietà di Pertanto, devono essere rigettate le domande spiegate CP_5 nei confronti dalla stessa.
Rispetto all'altro convenuto , deve, preliminarmente, evidenziarsi la sussistenza Controparte_1 di plurimi elementi che consentono di affermare la fondatezza delle domande attoree spiegate nei suoi confronti.
In primo luogo, risulta provato, oltre a non essere contestato, il fatto che sia Controparte_1 stato immesso nel possesso degli immobili per cui è causa in forza della scrittura privata di natura transattiva intercorsa il 5 giugno 2007 tra i fratelli circostanza questa che trova CP_1
10 fondamento nella “Puntuazione del Programma Transattivo del 18 gennaio 2007 Stato di
Attuazione al 5.06.2007 e Programma di definitiva Esecuzione”, la quale a pagina 3 espressamente prevede che “ è immesso nel possesso dell'appartamento di via Bixio 26/30 e Controparte_1 dell'autorimessa dalla data di sottoscrizione della presente scrittura.” (cfr. doc. 15 fascicolo attrici).
Ulteriore conferma della disponibilità da parte di dei beni di proprietà delle Controparte_1 attrici si rinviene nella comunicazione dallo stesso inviata via mail alla Infatti, risulta CP_5 documentato che a dicembre 2019, in occasione delle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio del terzo piano dell'immobile di via Bixio n. 26/30, informava, mediante mail, Controparte_1 la circa lo stato di deterioramento dell'immobile e in particolare scriveva che “pur CP_5 avendo pulito per l'ennesima volta detto terrazzo, affinché non ristagni acqua, le infiltrazioni proseguono indisturbate”, così espressamente ammettendo di aver libero accesso all'appartamento
(cfr. doc. 31 fascicolo attrici).
Nel corso del presente giudizio, si sono verificati ulteriori fatti che consentono di affermare che disponga tuttora materialmente del bene. Invero, risulta provato Controparte_1 documentalmente che in data 1° settembre 2023 ha concluso con i sig.ri Controparte_1 [...]
e , un contratto di locazione per studenti avente ad Per_15 Persona_16 Parte_4 oggetto il terzo e il quarto piano dell'immobile di via Bixio n. 26, (corrispondente alla sezione 1, foglio 30, particella 647, sub. 14) al canone mensile di euro 900,00, (cfr. doc. 44 fascicolo attrici).
Il contratto in parola, come si evince dalla riproduzione video allegata agli atti (cfr. doc. 45 fascicolo attrici), è stato personalmente consegnato dagli occupanti a Parte_2
quale amministratore di in occasione dell'accesso all'immobile avvenuto il 3
[...] CP_5 giugno 2024 alla presenza dell'avv. Paolo Terbonati. In merito a tale circostanza, all'udienza del 17 giugno 2025 è stato escusso il teste avv. Terbonati, il quale, senza avere ricevuto alcun incarico professionale e solo su cortese richiesta di aveva accompagnato Parte_2 quest'ultimo presso l'appartamento di Via Bixio.
Il teste, in risposta al cap. a) formulato da parte attrice nell'istanza ex art. 153 c.p.c. (“vero che il 3 giugno 2024 il dr. e l'Avvocato Paolo Terbonati si recarono presso Parte_2 il civico n. 26 di via Bixio a Parma ove parlarono con i signori e Persona_15 Persona_16
, che consegnarono loro il contratto di locazione stipulato con il dr. Parte_4 [...]
che si mostra al teste (doc. 44 ns)” ha dichiarato “confermo quanto al capitolo, la CP_1 data (previa verifica sul proprio cellulare da parte del teste) è corretta: 3.6.24; riconosco il documento numero 44 mostratomi che i conduttori ci avevano consegnato indicando come proprietario il dott. ”. Controparte_1
11 Inoltre, sempre in occasione del predetto accesso, il legale rappresentante della Controparte_4 scopriva che anche l'altra parte dell'immobile di sua proprietà – che precedentemente era stato diviso da in due unità abitative, mediante la chiusura della porta Controparte_1 intercomunicante- era stato concesso in locazione ai signori e i cui nominativi CP_12 CP_13 erano presenti sulle targhette del citofono del civico 30.
Anche rispetto a tale circostanza è stato sentito l'avv. Terbonati, che, in risposta al cap. c (“vero che nella stessa occasione il dr. e l'Avvocato Paolo Terbonati riverirono nelle Parte_2 targhette del citofono del civico n 30 i nominativi dei signori ), ha Controparte_14 dichiarato: “nel capitolo si sta parlando di un altro appartamento;
preciso che il capitolo precedente riguardava l'appartamento di cui al civico numero 26 o 30 (non ricordo) che era occupato dai tre soggetti stranieri del Myanmar;
dopodiché usciti da questo appartamento (io e il dottor ci siamo recati all'altro civico;
abbiamo spiegato la situazione Parte_2 chiedendo se potevamo interloquire con loro (sigg. e i quali ci chiesero di aspettare Pt_5 CP_13 qualche minuto e così facemmo;
dopo pochi minuti uscì da un altro appartamento il dottor qualificandosi come proprietario dell'immobile in questione a conferma di Controparte_1 quanto avevano sostenuto i signori e (che infatti avevano nel frattempo contattato il Pt_5 CP_13 medesimo dottor di recarsi in loco, come in effetti avvenne). Controparte_1
Infine, il teste ha pure confermato il fatto che in occasione di tale incontro ha Controparte_1 ammesso di aver lui locato le unità immobiliari site ai numeri civici 26 e 30 di via Bixio, ritenendosi proprietario delle stesse.
Ebbene, rileva il Giudice che gli elementi istruttori acquisiti dimostrano che , a Controparte_1 partire dal 2007, dispone materialmente degli immobili oggetto dell'azione di rivendica esperita da parte attrice, al punto da aver locato le due unità abitative ricavate a seguito della divisione dell'originario appartamento. In accoglimento della domanda attorea, deve, Controparte_1 pertanto, essere condannato all'immediato rilascio dei beni immobili oggetto della controversia, di proprietà di e di CP_5 Parte_3
Riguardo invece alla richiesta di designazione dell'ufficiale giudiziario per l'eventuale esecuzione coattiva del provvedimento di rilascio, è evidente che non rientra nella competenza funzionale del
Giudice della cognizione procedere a tale designazione, trattandosi di un provvedimento di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Occorre ora esaminare la domanda, avanzata dalle attrici ex art. 614 bis cpc, di condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Si tratta della richiesta di applicazione dell'istituto delle cd astreinte, che rappresenta una misura di coercizione indiretta, cioè uno strumento di pressione ai danni del
12 soggetto inadempiente in tutti i casi in cui sia condannato ad una prestazione diversa dal pagamento di una somma in denaro. Tale istituto trova pacificamente applicazione non solo con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili e di non facere, ma anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio.
Nella specie, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di immissione di nel possesso dei beni oggetto di rivendicazione e quindi dell'evidente interesse Parte_7
delle attrici a rientrare nella disponibilità dei beni, si reputa congruo determinare in euro 60,00 la somma dovuta dal convenuto a favore di semplice, proprietaria Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza (e ciò in coerenza con il presumibile valore locativo dell'intero immobile, desumibile dal canone di locazione di euro 900,00 mensili concordato dal con riferimento a una delle due unità CP_1 immobiliari, in cui l'appartamento è stato suddiviso) e in euro 10,00 la somma dovuta dal convenuto a favore di quale proprietaria Controparte_1 Parte_3 dell'autorimessa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. Appare equo procrastinare la decorrenza del pagamento al decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, in modo da evitare l'applicazione di tale sanzione durante il lasso temporale presumibilmente necessario per liberare gli immobili da persone e cose.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese si liquidano come da dispositivo.
In particolare, quanto al rapporto processuale tra le attrici e il convenuto , tenuto Controparte_1 conto della complessità dell'attività difensiva espletata dalle attrici al fine di comprovare la fondatezza dei propri assunti, la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa viene effettuata facendo applicazione dei valori medi delle tariffe previste dalle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra le attrici e i convenuti e Controparte_3 CP_2
, la liquidazione delle spese a favore di questi ultimi viene effettuata facendo applicazione dei
[...]
valori minimi delle tariffe previste dalle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022. A tali valori viene applicata la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014, tenuto conto che l'attività difensiva espletata dai procuratori dei predetti convenuti si è incentrata essenzialmente sull'allegazione del difetto di legittimazione passiva dei rispettivi assistiti, senza la prospettazione di questioni giuridiche di particolare rilevanza.
Infine, occorre considerare che il procedimento di mediazione è stato esperito in maniera infruttuosa, in quanto nessuno dei convenuti ha aderito alla mediazione (cfr. verbale
13 di mediazione negativo allegato da parte attrice) e ciò senza giustificato motivo. Pertanto,
, e benché questi ultimi vittoriosi, non Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avendo partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, devono essere condannati, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
La “sanzione” del pagamento della somma verso l'Erario discende dalla mera condotta dei convenuti, consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, a prescindere dalla soccombenza: tale sanzione deve essere, infatti, applicata dal giudice al solo ricorrere dei presupposti normativi, senza alcuna discrezionalità. La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dalle attrici nei confronti di e Controparte_3 CP_2
;
[...]
2) In accoglimento delle richieste attoree, ordina a l'immediato rilascio, a Controparte_1
favore dei rispettivi proprietari e Parte_1 Parte_3 dell'appartamento posto al secondo, terzo e quarto piano (con annessi sottotetto e cantina) dell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio n. 26/30 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parma alla sezione urbana 001, foglio 30, particella 647, sub 14, graffata alla particella 649, sub 7, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9 e superficie catastale di 172 mq sito in Parma, via Bixio n. 26/30) e dell'autorimessa, posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7 (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Parma al mappale n.
1167, sub. 45, al quale sono graffati i mappali 1168 sub 6, 1170 sub 2 e 1171 sub 2, zona cens. 1, categoria C/6, classe 7, mq 18);
3) Condanna il convenuto al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, in favore Controparte_1
di società semplice, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della CP_5
presente sentenza, della somma di euro 60,00, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
14 dell'appartamento ubicato nell'edificio condominiale sito in Parma, Strada Nino Bixio n. 26/30;
4) Condanna il convenuto al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, in favore Controparte_1
di a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della Parte_3
presente sentenza, della somma di euro 10,00, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'autorimessa, posta a servizio della predetta unità abitativa, sita in Parma, Borgo Fornovo n. 7.
5) Condanna le attrici alla rifusione, in favore di , delle spese di lite da questi Controparte_3
sostenute, che liquida in complessivi euro 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge;
6) Condanna le attrici alla rifusione, in favore di delle spese di lite da questa Controparte_2
sostenute, che liquida in complessivi euro 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA come per legge;
7) Condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 CP_5 Parte_3
delle spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CPA come per legge.
8) Condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 versamento all'Entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Parma, il 21 novembre 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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