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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in
sostituzione del GdL dott. R. Gibboni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 0007/25 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0007/2025 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso all'udienza del giorno
04.11.2025, avente ad oggetto: “Retribuzione”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Alati del Parte_1 N. _______________
Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 137/25 R.B. Lav.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castel S.
OR (Sa), Via Piave, n. 125;
Discusso all'udienza del giorno 04.11.2025
Ricorrente
e
Deposito minuta in persona del legale rappr. p.t., con sede in Salerno, CP_1 _________________
Via Ricci, n. 44;
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
All'udienza del giorno 04.11.2025 la parte costituita ha discusso la causa e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 02.01.2025 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
01.12.2021 al giorno 17.09.2024, con la mansione di turnista scommesse, senza regolarizzazione presso gli istituti previdenziali, e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 18.708,74, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 13.01.2025, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), all'udienza del giorno 04.11.2025 la parte costituita ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è parzialmente Parte_1
fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, le concrete mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, risultano allegati agli atti l'estratto contributivo, il CCNL di settore, i conteggi analitici e la messa in mora in data 02.12.2024 (cfr. allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, i testi escussi in data odierna (
[...]
e ) hanno confermato sostanzialmente le Tes_1 Testimone_2
circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa il rapporto di lavoro di natura squisitamente subordinata, la durata dello stesso,
l'orario di lavoro e le mansioni concretamente svolte dal ricorrente (cfr. il verbale di udienza di escussione dei testi).
Le dichiarazioni rese dai testi sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto proveniente da soggetti ben informati sui fatti causa, in quanto i testi sono i colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente e hanno lavorato, in particolare il teste nello stesso periodo in cui Tes_2
ha lavorato il ricorrente presso la società resistente.
In riferimento, poi, alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema
Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, indicati dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetti ben a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati. Pertanto, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, circa le mansioni e CP_2
l'orario di lavoro svolto, con esclusione, però, delle festività, delle ferie e dei permessi, in relazione ai quali i testi escussi nulla di specifico sono stati in grado di riferire: peraltro, negli stessi capi di prova articolati nulla
è stato inserito in merito a tali circostanze (cfr., sul punto, Cass., Sez.
Lav., n. 16150/2018; Cass. n. 1071/2016; Cass., Sez. Lav. n. 9906/2015;
Cass. n. 9599/2013; Cass. n. 18564/2008).
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 Inoltre, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove, documentali e orali fornite, va evidenziato che la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi sviluppati dalla parte e allegati al ricorso: i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione.
Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 12.753,63 (di cui euro 4.395,33 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo
(cfr. i conteggi allegati al ricorso).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, causa di valore da euro 5.001,00 a euro 26.000,00, di non particolare difficoltà (contumaciale) e rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato in
[...] CP_1
data 02.01.2025 e ritualmente notificato 13.01.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1 dell'importo totale di euro 12.753,63 (di cui euro 4.395,33 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 04.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0007/25 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_1