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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/01/2025, alle ore 9:38, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13631/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Margherita MISURACA, anche in sostituzione dell'Avv. Eugenio
SCOTTO DI TELLA, per il ricorrente e l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
L'Avv. Misuraca chiede, altresì, la distrazione delle spese di lite.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.32 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13631 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Addì ______________ Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA, giusta Rilasciata spedizione in procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di forma esecutiva all'Avv. questi, in Palermo, Via Roma 489; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/09/2022) fino al Marzo 2023.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti
Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA;
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (21/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari per il solo periodo del trattamento chemioterapico (da Settembre 2022 a
Marzo 2023).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
3 7/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento anche per il periodo successivo a Marzo 2023.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 23/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetto da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva: angioplastica coronarica (02/2018) Parte_1
in buon compenso emodinamico specie dopo impianto, in data 02/24, di ICD atrio – ventricolare,
spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale: artroprotesi a sinistra nel 2012 con deambulazione autonoma,
con lieve limitazione funzionale, carcinoma piatto papillare della vescica (6/22) sottoposto a resezione
endoscopica (TURBK) e trattamento di immunoprofilassi con instillazioni endovescicali di BCC
(Bacillo di attenuato), nefrectomia in età infantile per causa imprecisata, con Controparte_3
normale funzionalità del rene residuo, uretrotomia (06/2004) per stenosi uretrale, deficit visivo in O
sx, ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale (asserisce di aver lasciato a casa la protesi acustica) e steatosi
epatica” e ha concluso che “le plurime affezioni morbose, non siano tali da necessitare una
assistenza continua in quanto il ricorrente è in condizione di deambulare autonomamente e può
accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (lavarsi,vestirsi); non ricorrono, pertanto, a mio
avviso,i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento in data successiva a
Marzo 2023”.
Anche il c.t.u. nominato nella fase di opposizione ha, dunque, concluso che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto, soltanto da Settembre 2022, epoca di presentazione della domanda amministrativa, coincidente con l'inizio del trattamento chemioterapico, fino al termine dello stesso (Marzo 2023).
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuta la
Commissione Medico Legale dell' ma sovrapponibili a quelle espresse dal c.t.u. nella CP_1
4 prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per la indennità Parte_1
di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (21/09/2022), fino al Marzo 2023.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite,
mentre l' va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Eugenio Scotto DI TELLA e Margherita
MISURACA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/01/2025, alle ore 9:38, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13631/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Margherita MISURACA, anche in sostituzione dell'Avv. Eugenio
SCOTTO DI TELLA, per il ricorrente e l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
L'Avv. Misuraca chiede, altresì, la distrazione delle spese di lite.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.32 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13631 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Addì ______________ Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA, giusta Rilasciata spedizione in procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di forma esecutiva all'Avv. questi, in Palermo, Via Roma 489; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/09/2022) fino al Marzo 2023.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti
Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA;
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (21/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari per il solo periodo del trattamento chemioterapico (da Settembre 2022 a
Marzo 2023).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
3 7/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento anche per il periodo successivo a Marzo 2023.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 23/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetto da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva: angioplastica coronarica (02/2018) Parte_1
in buon compenso emodinamico specie dopo impianto, in data 02/24, di ICD atrio – ventricolare,
spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale: artroprotesi a sinistra nel 2012 con deambulazione autonoma,
con lieve limitazione funzionale, carcinoma piatto papillare della vescica (6/22) sottoposto a resezione
endoscopica (TURBK) e trattamento di immunoprofilassi con instillazioni endovescicali di BCC
(Bacillo di attenuato), nefrectomia in età infantile per causa imprecisata, con Controparte_3
normale funzionalità del rene residuo, uretrotomia (06/2004) per stenosi uretrale, deficit visivo in O
sx, ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale (asserisce di aver lasciato a casa la protesi acustica) e steatosi
epatica” e ha concluso che “le plurime affezioni morbose, non siano tali da necessitare una
assistenza continua in quanto il ricorrente è in condizione di deambulare autonomamente e può
accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (lavarsi,vestirsi); non ricorrono, pertanto, a mio
avviso,i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento in data successiva a
Marzo 2023”.
Anche il c.t.u. nominato nella fase di opposizione ha, dunque, concluso che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto, soltanto da Settembre 2022, epoca di presentazione della domanda amministrativa, coincidente con l'inizio del trattamento chemioterapico, fino al termine dello stesso (Marzo 2023).
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuta la
Commissione Medico Legale dell' ma sovrapponibili a quelle espresse dal c.t.u. nella CP_1
4 prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per la indennità Parte_1
di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (21/09/2022), fino al Marzo 2023.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite,
mentre l' va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Eugenio Scotto DI TELLA e Margherita
MISURACA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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