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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2193/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18.3.2025, vertente
TRA
Pt_1 con l'Avv. Maria Francesca Granata
-Appellante-
E
Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
OS TIZIANA E OS CO NELLA LORO
QUALITA' DI DI CP_2 P_ con l'Avv. Barbara Santese
-Appellati-
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3157/2022 del 6.4.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 3157/22 del 6/04/2022 notificata
l'1.08.2022 nella controversia iscritta al n R.G. 15414/2021, accogliere
l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto:
1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore del Giudice Tributario;
2) nel merito, in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; Pt_1
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che, alla luce della corretta applicazione della disciplina di cui al comma 2 dell'art.3 della L.
206/2004, l' non ha operato alcune indebita trattenuta sul Pt_1 trattamento pensionistico della ricorrente e, per l'effetto, respingere la richiesta di restituzione della somma di € 594.664,70 oltre interessi legali da parte dell' ; Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali”.
Per gli appellati IA CA e NC CA:
“in via preliminare,
dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e confermare la sentenza di primo grado, condannandolo alla restituzione in favore di IA CA e
NC CA nella loro qualità di eredi di , P_ deceduta in data 14 novembre 2022, delle trattenute indebitamente operate per IRPEF sulla pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal
2 gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro
594.664,70 oltre interessi e rivalutazione o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
nel merito e in via principale respingere l'impugnazione proposta da Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che inammissibili
e confermare la sentenza impugnata, condannandolo alla restituzione in favore di IA CA e NC CA nella loro qualità di eredi di , deceduta in data 14 novembre 2022, delle P_ trattenute indebitamente operate per IRPEF sulla pensione indiretta n.
03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro 594.664,70 oltre interessi e rivalutazione o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
nel merito e in via subordinata all'accoglimento del quarto motivo di appello proposto, condannare
l' e l' , ciascuno per quanto di propria Controparte_1 Pt_1 competenza, alla restituzione in favore di IA CA e NC
CA nella loro qualità di eredi di , deceduta in data P_
14 novembre 2022, delle somme percepite o indebitamente trattenute
a titolo di IRPEF sulla pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro
594.664,70 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari tutti di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
3 Per l'appellata : Controparte_1
“a) rigettare l'appello, siccome inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.6.2021 vedova del P_
Dott. Procuratore Capo della Repubblica di Frosinone Persona_1 deceduto per azione terroristica nel 1978 ha convenuto in giudizio Pt_1
e presso il Tribunale di Roma Sezione Lavoro per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale condannare l' alla restituzione in Controparte_1 favore di delle somme percepite a titolo di Irpef sulla P_ pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016 e l alla restituzione in favore della medesima Pt_1
delle trattenute operate per Irpef sul trattamento P_ pensionistico predetto e per quanto non ancora versate all'
[...]
, per un totale complessivo di euro 594.664,70 o di quella _1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
in via subordinata condannare l' e l' ciascuno Controparte_1 Pt_1 per quanto di propria competenza, alla restituzione in favore di P_ delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione sulla
[...] pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro 594.664,70 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia”.
La ricorrente ha dedotto:
4 - che il Ministero della Giustizia ha riconosciuto il coniuge quale "vittima del terrorismo" ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004;
- di percepire, come da decreto del n. 79242 del 3 Persona_2 dicembre 1979, pensione indiretta n. 03149441;
- che le pensioni e i vitalizi di cui beneficiano gli eredi superstiti delle vittime di terrorismo godono di un regime fiscale di favore di cui all'art. 2 L. n. 407 del 23 novembre 1998 e all'art.3 L. n.206 del 2004, in materia di esenzione dall'Irpef;
- di aver ricevuto, a far data dall'anno 2005, importi dai quali l' ha Pt_1 trattenuto indebitamente le ritenute fiscali.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il proprio Pt_1 difetto di legittimazione passiva per il periodo precedente al 2017, epoca del provvedimento di detassazione, essendo legittimata passivamente l' alla quale l' ha versato la Controparte_1 Pt_2 trattenuta in qualità di sostituto d'imposta; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione.
Costituendosi in giudizio l' eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
nel merito ha contestato il fondamento della domanda per carenza dei presupposti per ottenere la restituzione, nonché l'intervenuta prescrizione decennale.
Il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, rilevata la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, ha così deciso: “dichiara indebita la trattenuta operata dall' sulla Pt_1 pensione indiretta n.03149441 erogata alla ricorrente e per l'effetto condanna l' al versamento in favore di della Pt_2 P_ somma residua di € 594.664,70, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l' alla refusione a parte Pt_1
5 ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €15.000,00; compensa i compensi di lite tra ricorrente ed ”. Controparte_1
Con ricorso depositato in data 08.08.2022, ha proposto gravame Pt_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice tributario.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 211, della
Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dell'art. 3, comma 2, della
Legge 3 agosto 2004 n. 206 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alla ritenuta spettanza dell'esenzione IRPEF.
III) Violazione dell'art.1 comma 211 della Legge 11 dicembre 2016
n. 232.
IV) Carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
Deceduta nelle more , si sono costituiti nel giudizio di P_ appello, in qualità di eredi, IA CA e NC CA che hanno concluso per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 gravame proposto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Il primo motivo di appello è infondato.
Con la precisazione che il difetto di giurisdizione era stato sollevato in primo grado dall' (che non ha proposto appello Controparte_1
6 incidentale sul punto) e non dall' va evidenziato che, tuttavia, Pt_1 occorre esaminare la questione sollevata in appello dall' Pt_1 trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (salvo il limite del giudicato esplicito o implicito).
Le censure avanzate dall' sul punto non appaiono scalfire la Pt_1 motivazione adottata con la sentenza impunita, dal momento che l'appellante assume il difetto di giurisdizione sul presupposto che il primo giudice abbia errato nel nell'attribuire alla controversia natura previdenziale, mentre si tratta di “richiesta di restituzione delle somme trattenute a titolo di IRPEF” attribuita alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992.
Il Collegio condivide le motivazioni della sentenza di primo grado dove si afferma che “le controversie relative alle somme erogate a titolo di pensione o altri benefici nei confronti delle vittime del terrorismo ai sensi degli artt. 2 L. n. 407/1998 ed art.3 L. n. 206/2004 ed art. 1, comma 563, L. n.266/2005, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare al giudice del lavoro attesa la natura assistenziale riconosciuta a tali provvidenze”.
La giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative a somme erogate a titolo di pensione e/o benefici per le vittime di terrorismo è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9436 del 5 aprile 2023: “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'“an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della
7 sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”.
La suddetta questione è già stata affrontata da questa Corte (v. sent.
Corte di Appello n. 2903/2024), richiamando gli orientamenti della
Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili cui ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
“ 4.3.1. È noto alla Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, la controversia sulla domanda del dipendente pubblico già in quiescenza che è volta ad incidere sulla quantificazione del trattamento di pensione (Cass. SU Sentenza n. 10131 del 20/06/2012,
Cass. Sez. U Sentenza n. 24670 del 08/10/2018). Tuttavia, come evidenziato correttamente dalla parte appellata, questi “non ha contestato l'ammontare della pensione per mancata e/o errata valutazione di emolumenti che la compongono, ma ha chiesto
l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto all'esenzione fiscale sulla sua pensione, quale beneficio assistenziale riservato anche agli equiparati alle vittime del dovere”. In altri termini, “nel presente giudizio il petitum sostanziale è la dichiarazione del diritto a uno dei benefici assistenziali previsti in favore delle vittime del dovere
(esenzione fiscale sulle pensioni di cui all'art.1, comma 211, L
232/2016)” e in materia la Suprema Corte, come evidenziato dal
Tribunale, ha ripetutamente affermato che “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di
8 discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la
P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8982 del
11/04/2018).
4.3.2. D'altro canto, con riferimento specifico al caso di specie, la
Suprema Corte ha altresì affermato che anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge
n. 407/1998 e dall'art. 3 della legge n. 206/2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario avendo il legislatore inteso derogare alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n.
17078 del 08/08/2011).
4.3.3. Deve, pertanto, ritenersi corretta e condivisibile la decisione del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la circostanza che l'accoglimento della domanda proposta dall'originario ricorrente possa comportare un effetto riflesso sulla misura del trattamento pensionistico, non sposta la questione principale, ossia che il petitum sostanziale debba individuarsi nella richiesta di riconoscimento del diritto al beneficio dell'esenzione fiscale in favore di una vittima del dovere, che, in quanto tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'esenzione in questione debba applicarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. 232/2016 e dell'art. 3, comma 2, l. 206/2004, “ai soli trattamenti pensionistici che trovino
9 il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere” , ovvero “il trattamento speciale di reversibilità” corrisposto ai superstiti dei caduti e “le pensioni privilegiate dirette” corrisposte si soggetti di cui all'art. 1 l n. 302/1990, norme agevolative di stretta interpretazione, non soggette ad applicazione analogica.
Con il terzo motivo l' si duole del fatto che il Tribunale non ha Pt_1 considerato la portata dell'art. 1, comma 211 l. n. 232/2016 (legge di stabilità del 2017), il quale prevede che i benefici fiscali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge e dunque solo dal 1o gennaio 2017.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Si richiamano sul punto le argomentazioni già espresse da questa Corte con la citata sentenza n. 2903/2024, condivise dal Collegio e che si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
“5.1. A sostegno delle proprie argomentazioni, rileva, inoltre, l' : Pt_2
i) con ricorso incidentale adesivo al ricorso per cassazione proposto dall' , e diretto ad ottenere la cassazione della Controparte_1 sentenza n. 66/2022 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della
Liguria Sez. I, l' ha denunciato violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 1, comma 211, della L. 232/2016, dell'art. 3, comma 2 della
L. 206/2004 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n.
3 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria per non aver tenuto conto che con la suddetta norma è prevista un'esenzione IRPEF per le vittime del dovere, ma tale esenzione va riferita ai soli trattamenti pensionistici che trovino il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere, richiamando il messaggio n. 3274 del 10/08/2017; ii) i benefici fiscali che Per_3
10 vengono estesi ai trattamenti pensionistici sono quelli previsti dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004: l'esenzione IRPEF riguarda unicamente “il trattamento speciale di reversibilità” corrisposto ai superstiti dei caduti e “le pensioni privilegiate dirette” corrisposte ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990; iii) del pari, l'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 limita l'esenzione IRPEF soltanto “alla pensione maturata ai sensi del comma 1” e cioè alla pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, corrisposta a “coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo
e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari”; iv) l'estensione analogica dell'esenzione IRPEF in favore delle vittime del dovere ed equiparati, operata dal legislatore con l'art. 1, comma 211, cit., non può comportare un'applicazione generalizzata del beneficio: inoltre,
l'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e l'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 che prevedono il beneficio fiscale dell'esenzione
IRPEF, essendo norme agevolative, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
5.2. Trattasi di argomentazioni che la Corte ritiene non condivisibili alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.
15056/2024, che ha deciso in ordine al ricorso proposto dall'
[...]
, rispetto al quale l' aveva presentato ricorso _1 Pt_1 incidentale adesivo, e le cui argomentazioni di seguito sinteticamente si riportano: a) in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017; in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi;
b) l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici
11 spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, tuttavia dato che né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine,
l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati;
c) la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere: né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004;
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: - del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
- delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di super invalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n.
1092/1973; la seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1” che “è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”, ed è pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status;
d) del resto il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795,
12 della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”: l'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo;
e) la tesi dell'Ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni, e tale considerazione esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra.”
I motivi di gravame devono pertanto essere disattesi.
Con il quarto motivo l' lamenta il mancato riconoscimento del Pt_1 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione dell'imposta già regolarmente versata all' _1
.
[...]
La censura è infondata.
Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado (in riferimento al periodo anteriore al 2017, anno da quale l' ha operato la detassazione) poggiava sulla seguente Pt_2
13 argomentazione: “l' , quale sostituto di imposta, è tenuto a versare Pt_1 periodicamente all'erario l'IRPEF trattenuta;
pertanto, non è legittimato alla restituzione dell'imposta già regolarmente versata in favore dell' negli anni pretesi dalla ricorrente. Ne Controparte_1 consegue che la presente domanda non può essere rivolta nei confronti dell' atteso che, allo stato, l'Agenzia delle Entrate è competente in Pt_1 via esclusiva alla restituzione in favore della ricorrente delle somme detenute a titolo di IRPEF e soprattutto in considerazione del fatto che
l' non detiene importi trattenuti alla sig.ra per IRPEF Pt_2 P_ non versati all'erario”.
Il primo giudice, nel richiamare quanto previsto dalla Legge 206/2004, ha sottolineato che l'appellante, “non dovendo per legge operare alcuna trattenuta sulla pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente, non ha operato come sostituto d'imposta per il solo fatto che alcuna imposta era dovuta. Ha quindi versato indebitamente a terzo che non era creditore somma dovuta alla ricorrente, in tal modo restando inadempiente all'obbligo su di lui gravante il versamento della rata di pensione per l'intero”.
Al fine di superare tale statuizione, l' sostiene l'erroneità del Pt_1 presupposto sul quale la stessa si fonda, ossia che l'IRPEF non fosse dovuta, eccependo, al contrario, che la relativa esenzione non sarebbe applicabile (come nel caso di specie) a tutti i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo.
L'assunto non è condivisibile. Come già esposto nei precedenti punti riguardanti i primi due motivi di censura,
In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
14 Le spese del grado tra e CA IA e CA NC, Pt_1 nella qualità, seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM
147/2022, come da dispositivo.
Sono compensate le spese del grado nei confronti di _1
, necessariamente evocata nel giudizio di appello, quale
[...] litisconsorte processuale nei cui confronti, tuttavia non sono residuate domande.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e condanna al rimborso, in favore di CA Pt_1
IA e CA NC, nella loro qualità di eredi di P_
, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in
[...] complessivi Euro 9.256,00 oltre spese generali ed accessori come per legge;
- compensa tra e le spese del grado;
Pt_1 Controparte_1
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2193/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18.3.2025, vertente
TRA
Pt_1 con l'Avv. Maria Francesca Granata
-Appellante-
E
Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
OS TIZIANA E OS CO NELLA LORO
QUALITA' DI DI CP_2 P_ con l'Avv. Barbara Santese
-Appellati-
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3157/2022 del 6.4.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 3157/22 del 6/04/2022 notificata
l'1.08.2022 nella controversia iscritta al n R.G. 15414/2021, accogliere
l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto:
1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore del Giudice Tributario;
2) nel merito, in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; Pt_1
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che, alla luce della corretta applicazione della disciplina di cui al comma 2 dell'art.3 della L.
206/2004, l' non ha operato alcune indebita trattenuta sul Pt_1 trattamento pensionistico della ricorrente e, per l'effetto, respingere la richiesta di restituzione della somma di € 594.664,70 oltre interessi legali da parte dell' ; Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali”.
Per gli appellati IA CA e NC CA:
“in via preliminare,
dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e confermare la sentenza di primo grado, condannandolo alla restituzione in favore di IA CA e
NC CA nella loro qualità di eredi di , P_ deceduta in data 14 novembre 2022, delle trattenute indebitamente operate per IRPEF sulla pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal
2 gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro
594.664,70 oltre interessi e rivalutazione o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
nel merito e in via principale respingere l'impugnazione proposta da Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che inammissibili
e confermare la sentenza impugnata, condannandolo alla restituzione in favore di IA CA e NC CA nella loro qualità di eredi di , deceduta in data 14 novembre 2022, delle P_ trattenute indebitamente operate per IRPEF sulla pensione indiretta n.
03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro 594.664,70 oltre interessi e rivalutazione o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
nel merito e in via subordinata all'accoglimento del quarto motivo di appello proposto, condannare
l' e l' , ciascuno per quanto di propria Controparte_1 Pt_1 competenza, alla restituzione in favore di IA CA e NC
CA nella loro qualità di eredi di , deceduta in data P_
14 novembre 2022, delle somme percepite o indebitamente trattenute
a titolo di IRPEF sulla pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro
594.664,70 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari tutti di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
3 Per l'appellata : Controparte_1
“a) rigettare l'appello, siccome inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.6.2021 vedova del P_
Dott. Procuratore Capo della Repubblica di Frosinone Persona_1 deceduto per azione terroristica nel 1978 ha convenuto in giudizio Pt_1
e presso il Tribunale di Roma Sezione Lavoro per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale condannare l' alla restituzione in Controparte_1 favore di delle somme percepite a titolo di Irpef sulla P_ pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016 e l alla restituzione in favore della medesima Pt_1
delle trattenute operate per Irpef sul trattamento P_ pensionistico predetto e per quanto non ancora versate all'
[...]
, per un totale complessivo di euro 594.664,70 o di quella _1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
in via subordinata condannare l' e l' ciascuno Controparte_1 Pt_1 per quanto di propria competenza, alla restituzione in favore di P_ delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione sulla
[...] pensione indiretta n. 03149441 e su ogni altro trattamento pensionistico alla stessa erogato quale “vittima del terrorismo”, anche ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004, dal gennaio 2005 al dicembre 2016, per un totale complessivo di euro 594.664,70 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia”.
La ricorrente ha dedotto:
4 - che il Ministero della Giustizia ha riconosciuto il coniuge quale "vittima del terrorismo" ai sensi della Legge n. 206 del 3 agosto 2004;
- di percepire, come da decreto del n. 79242 del 3 Persona_2 dicembre 1979, pensione indiretta n. 03149441;
- che le pensioni e i vitalizi di cui beneficiano gli eredi superstiti delle vittime di terrorismo godono di un regime fiscale di favore di cui all'art. 2 L. n. 407 del 23 novembre 1998 e all'art.3 L. n.206 del 2004, in materia di esenzione dall'Irpef;
- di aver ricevuto, a far data dall'anno 2005, importi dai quali l' ha Pt_1 trattenuto indebitamente le ritenute fiscali.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il proprio Pt_1 difetto di legittimazione passiva per il periodo precedente al 2017, epoca del provvedimento di detassazione, essendo legittimata passivamente l' alla quale l' ha versato la Controparte_1 Pt_2 trattenuta in qualità di sostituto d'imposta; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione.
Costituendosi in giudizio l' eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
nel merito ha contestato il fondamento della domanda per carenza dei presupposti per ottenere la restituzione, nonché l'intervenuta prescrizione decennale.
Il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, rilevata la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, ha così deciso: “dichiara indebita la trattenuta operata dall' sulla Pt_1 pensione indiretta n.03149441 erogata alla ricorrente e per l'effetto condanna l' al versamento in favore di della Pt_2 P_ somma residua di € 594.664,70, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l' alla refusione a parte Pt_1
5 ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €15.000,00; compensa i compensi di lite tra ricorrente ed ”. Controparte_1
Con ricorso depositato in data 08.08.2022, ha proposto gravame Pt_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice tributario.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 211, della
Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dell'art. 3, comma 2, della
Legge 3 agosto 2004 n. 206 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alla ritenuta spettanza dell'esenzione IRPEF.
III) Violazione dell'art.1 comma 211 della Legge 11 dicembre 2016
n. 232.
IV) Carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
Deceduta nelle more , si sono costituiti nel giudizio di P_ appello, in qualità di eredi, IA CA e NC CA che hanno concluso per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 gravame proposto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Il primo motivo di appello è infondato.
Con la precisazione che il difetto di giurisdizione era stato sollevato in primo grado dall' (che non ha proposto appello Controparte_1
6 incidentale sul punto) e non dall' va evidenziato che, tuttavia, Pt_1 occorre esaminare la questione sollevata in appello dall' Pt_1 trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (salvo il limite del giudicato esplicito o implicito).
Le censure avanzate dall' sul punto non appaiono scalfire la Pt_1 motivazione adottata con la sentenza impunita, dal momento che l'appellante assume il difetto di giurisdizione sul presupposto che il primo giudice abbia errato nel nell'attribuire alla controversia natura previdenziale, mentre si tratta di “richiesta di restituzione delle somme trattenute a titolo di IRPEF” attribuita alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992.
Il Collegio condivide le motivazioni della sentenza di primo grado dove si afferma che “le controversie relative alle somme erogate a titolo di pensione o altri benefici nei confronti delle vittime del terrorismo ai sensi degli artt. 2 L. n. 407/1998 ed art.3 L. n. 206/2004 ed art. 1, comma 563, L. n.266/2005, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare al giudice del lavoro attesa la natura assistenziale riconosciuta a tali provvidenze”.
La giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative a somme erogate a titolo di pensione e/o benefici per le vittime di terrorismo è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9436 del 5 aprile 2023: “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'“an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della
7 sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”.
La suddetta questione è già stata affrontata da questa Corte (v. sent.
Corte di Appello n. 2903/2024), richiamando gli orientamenti della
Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili cui ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
“ 4.3.1. È noto alla Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, la controversia sulla domanda del dipendente pubblico già in quiescenza che è volta ad incidere sulla quantificazione del trattamento di pensione (Cass. SU Sentenza n. 10131 del 20/06/2012,
Cass. Sez. U Sentenza n. 24670 del 08/10/2018). Tuttavia, come evidenziato correttamente dalla parte appellata, questi “non ha contestato l'ammontare della pensione per mancata e/o errata valutazione di emolumenti che la compongono, ma ha chiesto
l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto all'esenzione fiscale sulla sua pensione, quale beneficio assistenziale riservato anche agli equiparati alle vittime del dovere”. In altri termini, “nel presente giudizio il petitum sostanziale è la dichiarazione del diritto a uno dei benefici assistenziali previsti in favore delle vittime del dovere
(esenzione fiscale sulle pensioni di cui all'art.1, comma 211, L
232/2016)” e in materia la Suprema Corte, come evidenziato dal
Tribunale, ha ripetutamente affermato che “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di
8 discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la
P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8982 del
11/04/2018).
4.3.2. D'altro canto, con riferimento specifico al caso di specie, la
Suprema Corte ha altresì affermato che anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge
n. 407/1998 e dall'art. 3 della legge n. 206/2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario avendo il legislatore inteso derogare alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n.
17078 del 08/08/2011).
4.3.3. Deve, pertanto, ritenersi corretta e condivisibile la decisione del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la circostanza che l'accoglimento della domanda proposta dall'originario ricorrente possa comportare un effetto riflesso sulla misura del trattamento pensionistico, non sposta la questione principale, ossia che il petitum sostanziale debba individuarsi nella richiesta di riconoscimento del diritto al beneficio dell'esenzione fiscale in favore di una vittima del dovere, che, in quanto tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'esenzione in questione debba applicarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. 232/2016 e dell'art. 3, comma 2, l. 206/2004, “ai soli trattamenti pensionistici che trovino
9 il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere” , ovvero “il trattamento speciale di reversibilità” corrisposto ai superstiti dei caduti e “le pensioni privilegiate dirette” corrisposte si soggetti di cui all'art. 1 l n. 302/1990, norme agevolative di stretta interpretazione, non soggette ad applicazione analogica.
Con il terzo motivo l' si duole del fatto che il Tribunale non ha Pt_1 considerato la portata dell'art. 1, comma 211 l. n. 232/2016 (legge di stabilità del 2017), il quale prevede che i benefici fiscali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge e dunque solo dal 1o gennaio 2017.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Si richiamano sul punto le argomentazioni già espresse da questa Corte con la citata sentenza n. 2903/2024, condivise dal Collegio e che si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
“5.1. A sostegno delle proprie argomentazioni, rileva, inoltre, l' : Pt_2
i) con ricorso incidentale adesivo al ricorso per cassazione proposto dall' , e diretto ad ottenere la cassazione della Controparte_1 sentenza n. 66/2022 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della
Liguria Sez. I, l' ha denunciato violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 1, comma 211, della L. 232/2016, dell'art. 3, comma 2 della
L. 206/2004 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n.
3 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria per non aver tenuto conto che con la suddetta norma è prevista un'esenzione IRPEF per le vittime del dovere, ma tale esenzione va riferita ai soli trattamenti pensionistici che trovino il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere, richiamando il messaggio n. 3274 del 10/08/2017; ii) i benefici fiscali che Per_3
10 vengono estesi ai trattamenti pensionistici sono quelli previsti dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004: l'esenzione IRPEF riguarda unicamente “il trattamento speciale di reversibilità” corrisposto ai superstiti dei caduti e “le pensioni privilegiate dirette” corrisposte ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990; iii) del pari, l'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 limita l'esenzione IRPEF soltanto “alla pensione maturata ai sensi del comma 1” e cioè alla pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, corrisposta a “coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo
e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari”; iv) l'estensione analogica dell'esenzione IRPEF in favore delle vittime del dovere ed equiparati, operata dal legislatore con l'art. 1, comma 211, cit., non può comportare un'applicazione generalizzata del beneficio: inoltre,
l'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e l'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 che prevedono il beneficio fiscale dell'esenzione
IRPEF, essendo norme agevolative, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
5.2. Trattasi di argomentazioni che la Corte ritiene non condivisibili alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.
15056/2024, che ha deciso in ordine al ricorso proposto dall'
[...]
, rispetto al quale l' aveva presentato ricorso _1 Pt_1 incidentale adesivo, e le cui argomentazioni di seguito sinteticamente si riportano: a) in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017; in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi;
b) l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici
11 spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, tuttavia dato che né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine,
l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati;
c) la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere: né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004;
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: - del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
- delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di super invalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n.
1092/1973; la seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1” che “è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”, ed è pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status;
d) del resto il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795,
12 della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”: l'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo;
e) la tesi dell'Ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni, e tale considerazione esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra.”
I motivi di gravame devono pertanto essere disattesi.
Con il quarto motivo l' lamenta il mancato riconoscimento del Pt_1 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione dell'imposta già regolarmente versata all' _1
.
[...]
La censura è infondata.
Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado (in riferimento al periodo anteriore al 2017, anno da quale l' ha operato la detassazione) poggiava sulla seguente Pt_2
13 argomentazione: “l' , quale sostituto di imposta, è tenuto a versare Pt_1 periodicamente all'erario l'IRPEF trattenuta;
pertanto, non è legittimato alla restituzione dell'imposta già regolarmente versata in favore dell' negli anni pretesi dalla ricorrente. Ne Controparte_1 consegue che la presente domanda non può essere rivolta nei confronti dell' atteso che, allo stato, l'Agenzia delle Entrate è competente in Pt_1 via esclusiva alla restituzione in favore della ricorrente delle somme detenute a titolo di IRPEF e soprattutto in considerazione del fatto che
l' non detiene importi trattenuti alla sig.ra per IRPEF Pt_2 P_ non versati all'erario”.
Il primo giudice, nel richiamare quanto previsto dalla Legge 206/2004, ha sottolineato che l'appellante, “non dovendo per legge operare alcuna trattenuta sulla pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente, non ha operato come sostituto d'imposta per il solo fatto che alcuna imposta era dovuta. Ha quindi versato indebitamente a terzo che non era creditore somma dovuta alla ricorrente, in tal modo restando inadempiente all'obbligo su di lui gravante il versamento della rata di pensione per l'intero”.
Al fine di superare tale statuizione, l' sostiene l'erroneità del Pt_1 presupposto sul quale la stessa si fonda, ossia che l'IRPEF non fosse dovuta, eccependo, al contrario, che la relativa esenzione non sarebbe applicabile (come nel caso di specie) a tutti i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo.
L'assunto non è condivisibile. Come già esposto nei precedenti punti riguardanti i primi due motivi di censura,
In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
14 Le spese del grado tra e CA IA e CA NC, Pt_1 nella qualità, seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM
147/2022, come da dispositivo.
Sono compensate le spese del grado nei confronti di _1
, necessariamente evocata nel giudizio di appello, quale
[...] litisconsorte processuale nei cui confronti, tuttavia non sono residuate domande.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e condanna al rimborso, in favore di CA Pt_1
IA e CA NC, nella loro qualità di eredi di P_
, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in
[...] complessivi Euro 9.256,00 oltre spese generali ed accessori come per legge;
- compensa tra e le spese del grado;
Pt_1 Controparte_1
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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