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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4875/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 4875/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C e (C.F. Parte_2 C.F._2
), nato in [...] il [...], residente in [...] – Mira
[...]
(VE), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LUCIA ANGELA GINA MARZOLLO (C.F.
) con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia – C.F._3
Zelarino, Via E. Scaramuzza n. 50, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 10/11/2025:
“A- Dichiarare la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO fra i sigg. e , contratto in data 30/06/2001 in Venezia (VE), in regime di Parte_1 Parte_2 comunione dei beni (con scelta della separazione dei beni, attuata in data 28/05/2002) come
1 risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia (VE)
- Atto n. 103 – Parte II – Serie A - Anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti. B- Confermare l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli. C- La CASA FAMIGLIARE di Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla sig.ra affinché continui ad Parte_1 abitarvi con i figli e . La sig.ra avrà la facoltà - ove Per_1 Persona_2 Parte_1 lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso, Parte_1 Parte_2 comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. D- Relativamente all'affido, nulla si dispone per in quanto Per_1 maggiorenne. resterà AFFIDATA CONGIUNTAMENTE ad entrambi i Persona_2 genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C. E) Relativamente al diritto di visita del genitore non residenziale, nulla si dispone per (ormai maggiorenne), lasciando allo stesso la Per_1 possibilità di decidere ove vivere ed in che termini frequentare l'altro genitore. Relativamente alla minore , i genitori concorderanno di volta in volta le Persona_2
MODALITÀ DI VISITA del sig. , il tutto compatibilmente con gli impegni Parte_2 scolastici e ricreativi della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp. In ogni caso, il sig. , Parte_2 sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della figlia, avrà la facoltà di tenere con sé la minore: - un giorno alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della minore) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà la figlia a scuola). F) La figlia trascorrerà le FESTIVITÀ secondo il Persona_2 principio dell'alternanza, da far decorrere dalla sentenza di omologa della separazione coniugi. Pertanto: - relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 la minore trascorrerà con ila mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola. - relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2026
2 la minore trascorrerà con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genito- ri, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con la figlia, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza. RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA. G) Per quanto concerne il MANTENIMENTO ORDINARIO DEL FIGLIO LEONARDO, i genitori applicheranno il regime del mantenimento diretto, essendo il figlio maggiorenne e libero di frequentare - senza alcuna preventiva disposizione - entrambi i genitori. Il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra - sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Euro 500,00 Parte_1 per il MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA FIGLIA e ciò fintanto che Persona_2 la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze della figlia minorenne e delle rispettive risorse economiche. Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 18). H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE pari a circa Euro 230,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
Le parti si impegnano a sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno,
[...] tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE. I) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento. L) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comu-
3 nicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. M) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia , Persona_2 consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero della minore dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori. N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata, oltre alla separazione, la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/06/2001 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli (29/10/2000) e (16/08/2009). Per_1 Persona_2
Emessa la sentenza di separazione n. 512/2025, pubbl. il 19/05/2025, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni della separazione, la causa era rimessa sul ruolo del relatore.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 10/11/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione in punto cessazione degli effetti civili sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 10/04/2025, data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
4 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e all'interesse materiale del figlio maggiorenne , in Persona_2 Per_1 quanto quest'ultimo non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 30/06/2001 tra e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 103.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 10/11/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- conferma l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori-figli.
- la casa famigliare di Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla sig.ra affinché continui ad abitarvi con i figli Parte_1
e La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno Per_1 Persona_2 Parte_1
5 - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta Parte_1
a darne notizia al sig. con congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Parte_2
Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione.
- Relativamente all'affido, nulla si dispone per in quanto maggiorenne. Per_1 Persona_2 resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi
[...] avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Terraglio n.
36/C.
- Relativamente al diritto di visita del genitore non residenziale, nulla si dispone per Per_1
(ormai maggiorenne), lasciando allo stesso la possibilità di decidere ove vivere ed in che termini frequentare l'altro genitore. Relativamente alla minore i genitori Persona_2 concorderanno di volta in volta le modalità di visita del sig. , il tutto Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp. In ogni caso, il sig. , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 della figlia, avrà la facoltà di tenere con sé la minore: - un giorno alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della minore) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà la figlia a scuola).
- La figlia trascorrerà le festività secondo il principio dell'alternanza, da Persona_2 far decorrere dalla sentenza di omologa della separazione coniugi. Pertanto: - relativamente alle vacanze natalizie: per il 2025 la minore trascorrerà con ila mamma il periodo dall'inizio
6 delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola. - relativamente alle vacanze pasquali: per il 2026 la minore trascorrerà con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con la figlia, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
- Per quanto concerne il mantenimento ordinario del figlio leonardo, i genitori applicheranno il regime del mantenimento diretto, essendo il figlio maggiorenne e libero di frequentare - senza alcuna preventiva disposizione - entrambi i genitori. Il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra - sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Euro 500,00 Parte_1 per il mantenimento ordinario della figlia e ciò fintanto che la figlia Persona_2 continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze della figlia minorenne e delle rispettive risorse economiche. Le spese straordinarie (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. Inoltre,
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle
7 disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI
IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di
Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e allegato al ricorso (DOC. N. 18).
- Le parti concordano inoltre che l'assegno unico e universale pari a circa Euro 230,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Le parti si impegnano a sottoscrivere Parte_1 ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
- Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
- I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comu- nicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia Persona_2 consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero della minore dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sot- toscrivono.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 4875/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C e (C.F. Parte_2 C.F._2
), nato in [...] il [...], residente in [...] – Mira
[...]
(VE), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LUCIA ANGELA GINA MARZOLLO (C.F.
) con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia – C.F._3
Zelarino, Via E. Scaramuzza n. 50, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 10/11/2025:
“A- Dichiarare la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO fra i sigg. e , contratto in data 30/06/2001 in Venezia (VE), in regime di Parte_1 Parte_2 comunione dei beni (con scelta della separazione dei beni, attuata in data 28/05/2002) come
1 risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia (VE)
- Atto n. 103 – Parte II – Serie A - Anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti. B- Confermare l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli. C- La CASA FAMIGLIARE di Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla sig.ra affinché continui ad Parte_1 abitarvi con i figli e . La sig.ra avrà la facoltà - ove Per_1 Persona_2 Parte_1 lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso, Parte_1 Parte_2 comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. D- Relativamente all'affido, nulla si dispone per in quanto Per_1 maggiorenne. resterà AFFIDATA CONGIUNTAMENTE ad entrambi i Persona_2 genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C. E) Relativamente al diritto di visita del genitore non residenziale, nulla si dispone per (ormai maggiorenne), lasciando allo stesso la Per_1 possibilità di decidere ove vivere ed in che termini frequentare l'altro genitore. Relativamente alla minore , i genitori concorderanno di volta in volta le Persona_2
MODALITÀ DI VISITA del sig. , il tutto compatibilmente con gli impegni Parte_2 scolastici e ricreativi della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp. In ogni caso, il sig. , Parte_2 sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della figlia, avrà la facoltà di tenere con sé la minore: - un giorno alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della minore) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà la figlia a scuola). F) La figlia trascorrerà le FESTIVITÀ secondo il Persona_2 principio dell'alternanza, da far decorrere dalla sentenza di omologa della separazione coniugi. Pertanto: - relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 la minore trascorrerà con ila mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola. - relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2026
2 la minore trascorrerà con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genito- ri, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con la figlia, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza. RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA. G) Per quanto concerne il MANTENIMENTO ORDINARIO DEL FIGLIO LEONARDO, i genitori applicheranno il regime del mantenimento diretto, essendo il figlio maggiorenne e libero di frequentare - senza alcuna preventiva disposizione - entrambi i genitori. Il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra - sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Euro 500,00 Parte_1 per il MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA FIGLIA e ciò fintanto che Persona_2 la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze della figlia minorenne e delle rispettive risorse economiche. Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 18). H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE pari a circa Euro 230,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
Le parti si impegnano a sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno,
[...] tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE. I) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento. L) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comu-
3 nicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. M) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia , Persona_2 consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero della minore dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori. N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata, oltre alla separazione, la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/06/2001 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli (29/10/2000) e (16/08/2009). Per_1 Persona_2
Emessa la sentenza di separazione n. 512/2025, pubbl. il 19/05/2025, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni della separazione, la causa era rimessa sul ruolo del relatore.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 10/11/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione in punto cessazione degli effetti civili sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 10/04/2025, data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
4 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e all'interesse materiale del figlio maggiorenne , in Persona_2 Per_1 quanto quest'ultimo non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 30/06/2001 tra e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 103.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 10/11/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- conferma l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori-figli.
- la casa famigliare di Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla sig.ra affinché continui ad abitarvi con i figli Parte_1
e La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno Per_1 Persona_2 Parte_1
5 - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta Parte_1
a darne notizia al sig. con congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Parte_2
Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione.
- Relativamente all'affido, nulla si dispone per in quanto maggiorenne. Per_1 Persona_2 resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi
[...] avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Terraglio n.
36/C.
- Relativamente al diritto di visita del genitore non residenziale, nulla si dispone per Per_1
(ormai maggiorenne), lasciando allo stesso la possibilità di decidere ove vivere ed in che termini frequentare l'altro genitore. Relativamente alla minore i genitori Persona_2 concorderanno di volta in volta le modalità di visita del sig. , il tutto Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp. In ogni caso, il sig. , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 della figlia, avrà la facoltà di tenere con sé la minore: - un giorno alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della minore) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà la figlia a scuola).
- La figlia trascorrerà le festività secondo il principio dell'alternanza, da Persona_2 far decorrere dalla sentenza di omologa della separazione coniugi. Pertanto: - relativamente alle vacanze natalizie: per il 2025 la minore trascorrerà con ila mamma il periodo dall'inizio
6 delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola. - relativamente alle vacanze pasquali: per il 2026 la minore trascorrerà con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con la figlia, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
- Per quanto concerne il mantenimento ordinario del figlio leonardo, i genitori applicheranno il regime del mantenimento diretto, essendo il figlio maggiorenne e libero di frequentare - senza alcuna preventiva disposizione - entrambi i genitori. Il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra - sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Euro 500,00 Parte_1 per il mantenimento ordinario della figlia e ciò fintanto che la figlia Persona_2 continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze della figlia minorenne e delle rispettive risorse economiche. Le spese straordinarie (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. Inoltre,
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle
7 disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI
IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di
Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e allegato al ricorso (DOC. N. 18).
- Le parti concordano inoltre che l'assegno unico e universale pari a circa Euro 230,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Le parti si impegnano a sottoscrivere Parte_1 ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
- Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
- I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comu- nicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia Persona_2 consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero della minore dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sot- toscrivono.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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