Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6312 del 2024, proposto da
AR La TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana De Pasquale, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via della Libertà, 62;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Istituto Comprensivo Manzoni Impastato Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010631 del 14 marzo 2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha sostituito e annullato la precedente comunicazione inviata in data 11.03.2024 e respinto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su materia conseguito in Romania dal ricorrente;
- ove occorrer possa, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010039 del 11 marzo 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su materia conseguito in Romania dal ricorrente;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009802 del 24.04.2024 con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo ha disposto l’esclusione del docente La MATTINA MA dalla I fascia (con riserva) delle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Palermo, per la classe di concorso A030, nonché la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con il docente La TT AR in ragione dell’individuazione disposta con provvedimento prot. n. 19488 dell’08/09/2023;
- del provvedimento prot. n. 827 del 24.04.2024 con il quale l’Istituto comprensivo Statale NI AS ad indirizzo musicale di Palermo ha decretato la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11/09/2023, assunto al protocollo al n.10204 del 11/09/2023 tra il dirigente scolastico dell’I.C. MA AS PA — PAIC87900E ed il docente LA MATTINA AR;
- ove occorrer possa della circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13731 dell’08.04.2024, recante Istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su piattaforma SIDI “Riconoscimento Professione Docente” del Ministero dell’Istruzione e del merito
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Istituto Comprensivo Manzoni Impastato Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. SA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010631 del 14 marzo 2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha sostituito e annullato la precedente comunicazione inviata in data 11.03.2024 e respinto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su materia conseguito in Romania dal ricorrente.
Con memoria in data 2 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente ha rilevato il difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso relativamente alla sollevata questione concernente la intervenuta risoluzione del contratto, chiedendo dichiararsi la improcedibilità dello stesso.
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente e dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della già rilevata peculiarità e parziale novità delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA MA, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA MA |
IL SEGRETARIO