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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1502/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8599/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4915/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100071112738000 REGISTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249000858957/000 REGISTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha accolto, per intervenuta prescrizione, il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.R.L., avverso intimazione di pagamento n. 10020249000858957000 notificata l'11.01.2024 unitamente alla sottesa cartella di pagamento n.
10020100071112738000, notificata il 28.01.2011, relativa ad imposta di registro, sanzioni e interessi, relativamente alla annualità 2003, del complessivo importo di euro 301.037,98.
Ha ritenuto maturato il termine decennale di prescrizione al 19/10/2021, rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento (19/10/2011) e, pur considerando il più ampio periodo di sospensione Covid decorrente dall'8 marzo 2020 al 31/12/2021, in ogni caso il termine era giunto a maturazione ad aprile
2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo nel 2024.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe censurando la statuizione relativa alla prescrizione.
L'appello è fondato
Con il primo motivo, la parte appellante deduce che avverso la cartella di pagamento n.10020100071112738000, la società appellata aveva già proposto altro ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria, definito in primo grado con la sentenza n.262/12, in secondo grado con sent.
n.9743/15 nel giudizio di legittimità con ordinanza n.6990/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto segue.
La S.C. di Cass. ha chiarito che “nel processo tributario il contribuente che impugni un provvedimento impositivo (cartella) o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato (S.U. n. 25790 del 10/12/2009 come succ conformi).
Il diritto alla riscossione, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati".
Non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto.
La mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore (come nella specie, con l'opposizione alla cartella indicata in premessa) ha avuto effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass n. 31435 del 07/12/2024 ).
Con riferimento alla cartella in questione deve ritenersi allora che, dall'inizio di decorrenza prescrizione dal
2021 (in cui è stata emessa l'ordinanza che ha definito il giudizio di legittimità) al 2024 (in cui è stata notificata l'impugnazione oggetto di causa), alcuna prescrizione, nemmeno quinquennale, si è verificata.
L'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Il grado di controvertibilità della questione da ultimo esaminata, oggetto di chiarimento da parte dell'organo di legittimità di recente, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8599/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4915/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100071112738000 REGISTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249000858957/000 REGISTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha accolto, per intervenuta prescrizione, il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.R.L., avverso intimazione di pagamento n. 10020249000858957000 notificata l'11.01.2024 unitamente alla sottesa cartella di pagamento n.
10020100071112738000, notificata il 28.01.2011, relativa ad imposta di registro, sanzioni e interessi, relativamente alla annualità 2003, del complessivo importo di euro 301.037,98.
Ha ritenuto maturato il termine decennale di prescrizione al 19/10/2021, rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento (19/10/2011) e, pur considerando il più ampio periodo di sospensione Covid decorrente dall'8 marzo 2020 al 31/12/2021, in ogni caso il termine era giunto a maturazione ad aprile
2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo nel 2024.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe censurando la statuizione relativa alla prescrizione.
L'appello è fondato
Con il primo motivo, la parte appellante deduce che avverso la cartella di pagamento n.10020100071112738000, la società appellata aveva già proposto altro ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria, definito in primo grado con la sentenza n.262/12, in secondo grado con sent.
n.9743/15 nel giudizio di legittimità con ordinanza n.6990/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto segue.
La S.C. di Cass. ha chiarito che “nel processo tributario il contribuente che impugni un provvedimento impositivo (cartella) o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato (S.U. n. 25790 del 10/12/2009 come succ conformi).
Il diritto alla riscossione, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati".
Non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto.
La mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore (come nella specie, con l'opposizione alla cartella indicata in premessa) ha avuto effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass n. 31435 del 07/12/2024 ).
Con riferimento alla cartella in questione deve ritenersi allora che, dall'inizio di decorrenza prescrizione dal
2021 (in cui è stata emessa l'ordinanza che ha definito il giudizio di legittimità) al 2024 (in cui è stata notificata l'impugnazione oggetto di causa), alcuna prescrizione, nemmeno quinquennale, si è verificata.
L'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Il grado di controvertibilità della questione da ultimo esaminata, oggetto di chiarimento da parte dell'organo di legittimità di recente, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.