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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2445/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2445/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] – Parte_1 C.F._1
AR (Spagna) il 10.08.1969, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. AR Maria Banfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cormano (MI), Via Tiziano n. 19, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Mapelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in LISSONE, Via Monza n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“In via principale:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ra e sig. Parte_1 [...]
con addebito di colpa a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_2
2. Assegnare la casa coniugale di Lissone (MB), via Monza 8, alla moglie, in quanto la figlia AR è ancora economicamente dipendente dai genitori ed ivi ha deciso di risiedere dopo la separazione personale dei suoi genitori come da sua audizione del 10 gennaio 2023;
3. Anche alla luce dei redditi occulti del resistente ampiamente dimostrati nelle precedenti memorie istruttorie, stabilire l'obbligo per il resistente, di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della figlia pari ad euro 500,00 o maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale Adito deciderà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, e da erogare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Oltre alla partecipazione, nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dal protocollo n. 2067 del 2018 del Tribunale di Monza, che si ritiene qui integralmente riportato:
4. Trattandosi di rito anteriforma Cartabia, codesta difesa si trova costretta a rinunciare alla domanda di risarcimento a carico del sig. per tutti i danni patiti e patendi dalla sig.ra , per Parte_2 Parte_1 la violazione, da parte dello stesso, dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio;
- In via istruttoria:
5. Con vittoria spese, onorari e diritti di causa In via istruttoria: Ci si riporta in toto alle richieste svolte nelle nostre memorie ex art. 183 c.p.c. ed alle relative repliche, che si devono ritenere come qui trascritte, nonché alle nostre istanze istruttorie di cui ai verbali di udienza. Soprattutto si insiste affinché, al fine di individuare l'effettiva capacità reddituale del sig.
[...]
dalla data di matrimonio ad oggi, Codesto Tribunale adito investa le autorità preposte Parte_2
(Guardia di Finanza e Polizia Tributaria) di poter disporre indagini (nazionali ed internazionali) sul ricorrente, al fine di rilevare i suoi redditi occulti. Infine, si rinuncia alla richiesta di CTU medico/legale e psicologico sulla sig.ra volta a delineare l'effettivo danno morale ed Parte_1 esistenziale patito e patendo, nonché i danni alla salute patiti e patendi dalla resistente per il comportamento assunto dal marito, causa del naufragio familiare;
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed argomentare ex artt. 183 e 184 c.p.c. Come disposto dal Giudice Istruttore nel verbale del 12 dicembre 2024, si depositano le buste paga del periodo in cui ha lavorato, la lettera di conclusione rapporto lavorativo e la carta di Parte_3 circolazione dell'autoveicolo intestato alla sig.ra .” Parte_1
Conclusioni per : Parte_2
“- IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_2 Parte_1
con addebito di colpa a quest'ultima per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2) accertata e dichiarata la capacità lavorativa della figlia l'assenza di incolpevole Parte_3 disoccupazione e lo svolgimento di attività senza inquadramento contrattuale e contributivo della medesima, confermata la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento per
[...]
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 e del box Parte_3 pertinenziale in favore della signora;
Parte_1
3) disporre che le spese ordinarie della casa coniugale (utenze, spese condominiali, tassa rifiuti) e del box, resteranno a carico della signora sino a quando la medesima occuperà ed avrà il godimento Parte_1 esclusivo dei citati beni, mentre le spese straordinarie (condominiali e mutuo) resteranno a carico delle parti al 50% ciascuno secondo il diritto di proprietà;
4) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
5) trattandosi di rito “ante cartabia” il signor rinuncia nel presente giudizio alla Parte_2 domanda di condanna della signora al risarcimento di tutti i danni, Parte_1 patiti e patiendi per la violazione da parte della medesima dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio. Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge.
- IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signor e Parte_2 Parte_1
con addebito di colpa a quest'ultima per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2) accertata e dichiarata la capacità lavorativa della figlia l'assenza di incolpevole Parte_3 disoccupazione e lo svolgimento di attività senza inquadramento contrattuale e contributivo della medesima, confermata la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento per
[...]
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 e del box Parte_3 pertinenziale in favore della signora;
Parte_1 3) la casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 con quanto l'arreda verrà abitata, a titolo gratuito, dalla signora , unitamente alla figlia, AR, così come il box di Parte_1 pertinenza dell'abitazione coniugale sarà goduto dalla ricorrente per l'ulteriore periodo di mesi 6 (decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza), scaduto il quale entrambe le parti avranno pari diritto di godimento sui citati beni comuni secondo le norme che regolano la comproprietà dei beni;
4) disporre che le spese ordinarie della casa coniugale (utenze, spese condominiali, tassa rifiuti) e le spese del box ordinarie saranno a carico della signora sino a quando avrà il godimento esclusivo Parte_1 dei menzionati beni, mentre le spese straordinarie (condominiali e mutuo) resteranno a carico delle parti al 50% ciascuno secondo il diritto di proprietà;
5) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
6) trattandosi di rito “ante cartabia” il signor rinuncia nel presente giudizio alla Parte_2 domanda di condanna della signora al risarcimento di tutti i danni, Parte_1 patiti e patiendi per la violazione da parte della medesima dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio. Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Il ricorrente Signor chiede, in ogni caso, ammettersi le seguenti prove: Parte_2
a) ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, scevri di giudizi, preceduti da “E' vero che”: 1) a partire dall'anno 2007, la signora ha iniziato a condurre una vita separata dal marito;
Parte_1
2) la signora , a partire dall'anno 2007, ha avuto rapporti sessuali con il marito due volte Parte_1 all'anno;
3) dal 2017, per volontà della signora nella coppia è iniziata la completa astensione da ogni Parte_1 rapporto sessuale;
4) dalle vacanze dell'anno 2017, la signora pretendeva di dormire in camere separate dal Parte_1 marito e/o in una camera tripla con la figlia Parte_3
5) la signora pretendeva di dormire in camere separate dal marito e/o con la figlia AR Parte_1 anche durante i soggiorni in Spagna presso la casa della madre;
6) la signora , una volta che la figlia ha raggiunto l'età scolastica (scuola elementare, anno Parte_1
2007) ha coltivato amicizie proprie;
7) la signora , una volta che la figlia ha raggiunto l'età scolastica (scuola elementare, anno Parte_1
2007), lasciava spesso da solo il marito a casa con la minore per uscire con le nuove amicizie;
8) a partire dall'anno 2007, la signora , almeno una volta alla settimana, usciva da sola con Parte_1 le amiche;
9) a partire dall'anno 2017, i signori e si sono limitati a condividere gli aspetti Parte_1 Parte_2 pratici e materiali dell'esistenza (a titolo esemplificativo, la spesa, le incombenze domestiche, la ripartizione delle spese, et cetera);
10) la signora , a partire dall'anno 2017, viveva con angoscia e rifiutava le attenzioni Parte_1 affettuose ed amorose del marito, alle quali, a volte anche con rabbia, reagiva con la frase “la stai organizzando”;
11) nell'anno 2019, ha terminato il proprio percorso scolastico ed è diventata Parte_3 estetista/massaggiatrice professionale;
12) dopo il conseguimento del diploma professionale, è stata occupata come estetista Parte_3 in un esercizio commerciale di Lissone;
13) dall'anno 2019, divenuta maggiorenne AR, i signori e avevano Parte_1 Parte_2 maturato l'intenzione di separarsi, vivendo ormai una vita (sentimentale, affettiva ed emotiva) separata;
14) dall'anno 2019, la signora aveva in essere una relazione con tale sig. Parte_1 Persona_1
15) dopo il c.d. “lockdown” del marzo 2020, la signora decideva di trascorrere Parte_1 sistematicamente fine settimana fuori casa;
16) dopo il c.d. “lockdown” del marzo 2020, la signora decideva di interrompere ogni Parte_1 momento di svago con il marito;
17) nell'anno 2020 e dopo il c.d. “lockdown”, le parti si accordavano per addivenire ad una separazione consensuale che avrebbero formalizzato di lì a poco;
18) la signora trascorreva, nell'estate del 2020, le vacanze, prima in Liguria e poi in Spagna, Parte_1 senza il marito;
19) la signora ha trascorso le vacanze estive nell'anno 2021 senza il marito;
Parte_1
20) la signora svolge l'attività di estetista e massaggiatrice presso l'abitazione famigliare Parte_3 in Lissone, Via Monza n. 8, a far data dall'anno 2018;
21) la signora riceve mediamente 4/5 clienti alla settimana presso l'abitazione Parte_3 famigliare in Lissone, Via Monza n. 8;
22) la signora svolgeva attività di baby-sitting in favore del sig. negli Parte_3 CP_1 anni 2020, 2021 e 2022;
23) la signora svolge attività di cantante presso locali di karaoke;
Parte_3
24) la signora svolge l'attività di cantante in locali e/o sagre e/o feste di piazza;
Parte_3
25) la signora svolge l'attività di ragazza immagine presso la discoteca “Hollywood” Parte_3 di Milano;
26) la signora parcheggia abitualmente la propria autovettura sulla pubblica via e, Parte_3 precisamente, lungo Via Monza. Si indicano a testi: Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, Parte_3
18, 20, 21, 22, 23, 23, 25 e 26); , Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 20, 21, 22 e 26); CP_1
Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 20, 21, 22 e 26); Via Piave n. 5, Tes_1 Persona_1
Cadorago (CO), su capitoli da n. 13 a n. 24; e Via Monza n. 6, Lissone Tes_2 Tes_3 Testimone_4
(tutti sui capitoli 20, 21, 22 e 26).
3.d L'ordine di esibizione Si chiede che il Giudice voglia ex art. 210 c.p.c. ordinare in giudizio l'esibizione: 1) della polizza di accumulo e risparmio accesa presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (contratto n. 689/1520921 con decorrenza 5/01/2010 e scadenza 5/01/2025), nominalmente intestata alla signora e per la quale il sig. ha versato la somma di € 7.200,00 (salvi errori Parte_1 Parte_2
e/o omissioni);
2) delle proprietà, mobiliari ed immobiliari, della madre della signora site in Spagna e Parte_1 cadute in successione.
3.e Richiesta di accertamento tramite Autorità italiane e spagnole Il sig. in assenza di produzione da parte della signora ed ove non ottemperi Parte_2 Parte_1 all'ordine di esibizione chiede che venga acquisita copia della dichiarazione di successione della madre della medesima ovvero delle proprietà, mobiliari ed immobiliari, cadute in successione avvalendosi delle competenti Autorità italiane e/o spagnole.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio Parte_2 in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994 e dalla cui unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente AR (in data 07.02.2001). La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione in € 500,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché in € 200,00 l'importo che lo stesso fosse tenuto a corrisponderle per il proprio mantenimento, ovvero che il resistente venisse condannato al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali. Si costituiva con memoria depositata in data 18.11.2022 il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, l'addebito della stessa alla moglie, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla ricorrente, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con ripartizione tra le parti delle spese abitative, il mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, ovvero che la ricorrente venisse condannata al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali. Altresì, in via subordinata, domandava l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e ciò sino alla vendita dell'immobile, nonché che lo stesso fosse tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 150,00 mensile sino al 31.12.2023, oltre al 50% delle spese extra. All'udienza presidenziale del 29.11.2022 il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di procedere alla audizione di AR al fine di conoscere le sue determinazioni in ordine alla collocazione abitativa, fissava nuova udienza per il 10.01.2023. A tale udienza, si procedeva all'audizione della figlia AR;
al termine, i legali delle parti si riportavano alle rispettive richieste e il Presidente f.f. si riservava. Con ordinanza del 31.01.2023, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I) Autorizza i coniugi a vivere separati;
II) Assegna la casa coniugale sita in Lissone, Via Monza n.8, con gli immobili che la arredano, a
[...]
per ivi convivere con la figlia, con obbligo per di Parte_1 Parte_2 allontanarsene ed asportare i propri effetti personali nel termine del 5 marzo 2023; III) pone a carico di l'importo di euro 200,00 da versarsi a Parte_2 Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia AR. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di gennaio 2024 e con riferimento al mese di gennaio 2023. IV) Porsi, inoltre, a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e i trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. Nomina se stessa G.I. e fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del 5 ottobre 2023, h.10,10 riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna alla ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine al resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;” All'udienza del 05.10.2023 il Giudice, in via temporanea e urgente a parziale modifica dei precedenti provvedimenti presidenziali adottava i seguenti provvedimenti: “I.
Ritenuto che
allo stato la disponibilità dell'immobile casa coniugale sia un contributo sufficiente al mantenimento della figlia Parte_3 considerata l'età e la capacità lavorativa della medesima da un lato e il raggiungimento dell'età pensionabile con 47 anni di lavoro dall'altro, revoca l'assegno di mantenimento sia fisso sia per spese straordinarie;
II. Mantiene l'assegnazione della coniugale alla signora Pt_1
III. Assegna alle parti i seguenti termini il cui primo decorre dal 30 dicembre 2024 (dies a quo non computatur):
• trenta giorni per il deposito di memorie limitate alla sola precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
• ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
• ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.”; il Giudice, altresì, fissava successiva udienza per il 10.04.2024 da tenersi mediante in deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza resa in data 24.06.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie orali delle parti, disponeva l'ordine di documentazione reddituale per entrambe le parti nonché economica per parte ricorrente e fissava udienza per il tentativo di conciliazione o per il termine per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024. A tale udienza, le parti raggiungevano un accordo in punto di mantenimento per la figlia AR e assegnazione della casa familiare. In particolare, parte resistente riconosceva alla figlia maggiorenne la somma di €200,00 mensili per un periodo di 24 mesi;
altresì le parti pattuivano l'assegnazione della casa familiare alla moglie per un periodo di 18 mesi. Preso atto il Giudice, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12.03.2025 poi differita al 24.09.2025. Al termine di detta udienza, il Giudice rinviava la causa al 01.10.2025 al fine di verificare il raggiungimento dell'accordo. All'udienza del 01.10.2025, stante il mancato accordo tra le parti il Giudice, vista la richiesta di parte ricorrente circa la concessione delle memorie 190 c.p.c., fissava termini 30 + 20 per la redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica al cui termine la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. II. La domanda di separazione giudiziale è fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994. Dalla loro unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente AR (in data 07.02.2001). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Quanto alle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alla violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale da parte del resistente. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a sé formulata dalla moglie e, in via riconvenzionale, ha chiesto che la separazione venisse addebitata in via esclusiva alla stessa. Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente, la moglie ha dedotto la violazione da parte del marito del dovere di fedeltà gravante sui coniugi rappresentando che lo stesso dal 2019 avrebbe intrapreso una stabile relazione extra coniugale con un'altra donna, tuttora in corso. Quanto alla domanda di addebito alla moglie formulata dal marito, il resistente a sostegno della propria domanda ha dedotto che la crisi coniugale avrebbe avuto origine poco dopo la nascita della figlia AR;
da allora i momenti di affetto tra i coniugi si sarebbero sensibilmente ridotti d che si sarebbero interrotti definitivamente dall'anno 2017. Lo stesso rappresentava che nel 2019 avrebbe scoperto una relazione extra coniugale della moglie con un altro uomo. Osserva il Tribunale che per quanto entrambe le parti abbiano allegato e prodotto elementi idonei a dimostrare che ciascuna avesse violato i doveri di cui all'art. 143 c.c., resta questione concettualmente distinta l'accertamento della causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, non avendo le stesse parti provato l'esclusiva riconducibilità rispettivamente al marito o alla moglie. Devono di conseguenza essere rigettate le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti l'una in danno dell'altra. IV. Quanto al mantenimento di AR è noto che ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Rileva il Tribunale che AR, risulta aver completato il suo percorso di studi ed è stata assunta nel mese di marzo 2024 come cameriera presso la società Semo Fritti Srls, con contratto di apprendistato a tempo parziale della durata di tre anni, impiego per cui in data 31.01.2025 ha presentato le dimissioni. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che necessariamente tiene conto della maggiore flessibilità dell'attuale mercato del lavoro, l'indagine del Giudice in ordine all'indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere ispirata a criteri di relatività ed essere ancorata al percorso scolastico del figlio, nonché all'effettiva situazione del mercato del lavoro in un dato momento storico (in tal senso Cass. n. 19077/20). Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che AR debba considerarsi economicamente indipendente dal momento che la ragazza ha completato il suo percorso di studi da tempo, avendo conseguito il diploma da estetista nel mese di luglio 2019 entrando quindi nel mondo del lavoro da più di cinque anni, e tenuto conto che a marzo 2024 è stata assunta con contratto di apprendistato della durata di tre anni percependo una retribuzione di circa € 600,00 mensili, salvo leggere variazioni, impiego per cui ha rassegnato le dimissioni il 31.01.2025. Indipendenza economica che deve essere confermata seppur non vi è conoscenza dell'attuale situazione lavorativa della ragazza. Tenuto conto degli anni trascorsi dopo il termine del percorso di studi (circa 6 anni), la stessa è pertanto ormai economicamente indipendente secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza maggioritaria dal quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie. Deve, in conclusione, essere confermata la revoca dell'obbligo di di contribuire al Parte_2 mantenimento indiretto della figlia, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal Tribunale nel corso dell'udienza del 05.10.2023. VI. Quanto alla domanda di di assegnazione della casa coniugale, la Parte_1 stessa deve essere respinta mancando il presupposto per provvedere in merito, costituito dall'affidamento di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti (cfr. Cass. Civ., 18.9.2001 n. 11696, Cass. Civ., 18.9.2003 n. 13747, Cass. Civ., 6.7.2004 n. 12309), tenuto conto del fatto che eventuali deroghe all'ordinario regime civilistico di godimento degli immobili in tanto è possibile in quanto giustificato dall'esigenza di garantire alla prole la conservazione di un rapporto continuativo con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare;
pertanto, in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da tutelare, vigono le disposizioni del codice civile. VII. La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 24.03.2022, così provvede: Parte_2
I. Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994; II. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_2 [...]
; Parte_1
IV. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1
Parte_2
V. Conferma la revoca l'assegno di mantenimento versato da a Parte_2 Parte_1
nell'interesse della figlia
[...] Parte_3
VI. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
VII. Spese compensate. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2445/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] – Parte_1 C.F._1
AR (Spagna) il 10.08.1969, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. AR Maria Banfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cormano (MI), Via Tiziano n. 19, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Mapelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in LISSONE, Via Monza n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“In via principale:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ra e sig. Parte_1 [...]
con addebito di colpa a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_2
2. Assegnare la casa coniugale di Lissone (MB), via Monza 8, alla moglie, in quanto la figlia AR è ancora economicamente dipendente dai genitori ed ivi ha deciso di risiedere dopo la separazione personale dei suoi genitori come da sua audizione del 10 gennaio 2023;
3. Anche alla luce dei redditi occulti del resistente ampiamente dimostrati nelle precedenti memorie istruttorie, stabilire l'obbligo per il resistente, di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della figlia pari ad euro 500,00 o maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale Adito deciderà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, e da erogare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Oltre alla partecipazione, nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dal protocollo n. 2067 del 2018 del Tribunale di Monza, che si ritiene qui integralmente riportato:
4. Trattandosi di rito anteriforma Cartabia, codesta difesa si trova costretta a rinunciare alla domanda di risarcimento a carico del sig. per tutti i danni patiti e patendi dalla sig.ra , per Parte_2 Parte_1 la violazione, da parte dello stesso, dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio;
- In via istruttoria:
5. Con vittoria spese, onorari e diritti di causa In via istruttoria: Ci si riporta in toto alle richieste svolte nelle nostre memorie ex art. 183 c.p.c. ed alle relative repliche, che si devono ritenere come qui trascritte, nonché alle nostre istanze istruttorie di cui ai verbali di udienza. Soprattutto si insiste affinché, al fine di individuare l'effettiva capacità reddituale del sig.
[...]
dalla data di matrimonio ad oggi, Codesto Tribunale adito investa le autorità preposte Parte_2
(Guardia di Finanza e Polizia Tributaria) di poter disporre indagini (nazionali ed internazionali) sul ricorrente, al fine di rilevare i suoi redditi occulti. Infine, si rinuncia alla richiesta di CTU medico/legale e psicologico sulla sig.ra volta a delineare l'effettivo danno morale ed Parte_1 esistenziale patito e patendo, nonché i danni alla salute patiti e patendi dalla resistente per il comportamento assunto dal marito, causa del naufragio familiare;
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed argomentare ex artt. 183 e 184 c.p.c. Come disposto dal Giudice Istruttore nel verbale del 12 dicembre 2024, si depositano le buste paga del periodo in cui ha lavorato, la lettera di conclusione rapporto lavorativo e la carta di Parte_3 circolazione dell'autoveicolo intestato alla sig.ra .” Parte_1
Conclusioni per : Parte_2
“- IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_2 Parte_1
con addebito di colpa a quest'ultima per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2) accertata e dichiarata la capacità lavorativa della figlia l'assenza di incolpevole Parte_3 disoccupazione e lo svolgimento di attività senza inquadramento contrattuale e contributivo della medesima, confermata la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento per
[...]
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 e del box Parte_3 pertinenziale in favore della signora;
Parte_1
3) disporre che le spese ordinarie della casa coniugale (utenze, spese condominiali, tassa rifiuti) e del box, resteranno a carico della signora sino a quando la medesima occuperà ed avrà il godimento Parte_1 esclusivo dei citati beni, mentre le spese straordinarie (condominiali e mutuo) resteranno a carico delle parti al 50% ciascuno secondo il diritto di proprietà;
4) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
5) trattandosi di rito “ante cartabia” il signor rinuncia nel presente giudizio alla Parte_2 domanda di condanna della signora al risarcimento di tutti i danni, Parte_1 patiti e patiendi per la violazione da parte della medesima dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio. Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge.
- IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signor e Parte_2 Parte_1
con addebito di colpa a quest'ultima per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2) accertata e dichiarata la capacità lavorativa della figlia l'assenza di incolpevole Parte_3 disoccupazione e lo svolgimento di attività senza inquadramento contrattuale e contributivo della medesima, confermata la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento per
[...]
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 e del box Parte_3 pertinenziale in favore della signora;
Parte_1 3) la casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Monza n. 8 con quanto l'arreda verrà abitata, a titolo gratuito, dalla signora , unitamente alla figlia, AR, così come il box di Parte_1 pertinenza dell'abitazione coniugale sarà goduto dalla ricorrente per l'ulteriore periodo di mesi 6 (decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza), scaduto il quale entrambe le parti avranno pari diritto di godimento sui citati beni comuni secondo le norme che regolano la comproprietà dei beni;
4) disporre che le spese ordinarie della casa coniugale (utenze, spese condominiali, tassa rifiuti) e le spese del box ordinarie saranno a carico della signora sino a quando avrà il godimento esclusivo Parte_1 dei menzionati beni, mentre le spese straordinarie (condominiali e mutuo) resteranno a carico delle parti al 50% ciascuno secondo il diritto di proprietà;
5) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
6) trattandosi di rito “ante cartabia” il signor rinuncia nel presente giudizio alla Parte_2 domanda di condanna della signora al risarcimento di tutti i danni, Parte_1 patiti e patiendi per la violazione da parte della medesima dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio. Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Il ricorrente Signor chiede, in ogni caso, ammettersi le seguenti prove: Parte_2
a) ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, scevri di giudizi, preceduti da “E' vero che”: 1) a partire dall'anno 2007, la signora ha iniziato a condurre una vita separata dal marito;
Parte_1
2) la signora , a partire dall'anno 2007, ha avuto rapporti sessuali con il marito due volte Parte_1 all'anno;
3) dal 2017, per volontà della signora nella coppia è iniziata la completa astensione da ogni Parte_1 rapporto sessuale;
4) dalle vacanze dell'anno 2017, la signora pretendeva di dormire in camere separate dal Parte_1 marito e/o in una camera tripla con la figlia Parte_3
5) la signora pretendeva di dormire in camere separate dal marito e/o con la figlia AR Parte_1 anche durante i soggiorni in Spagna presso la casa della madre;
6) la signora , una volta che la figlia ha raggiunto l'età scolastica (scuola elementare, anno Parte_1
2007) ha coltivato amicizie proprie;
7) la signora , una volta che la figlia ha raggiunto l'età scolastica (scuola elementare, anno Parte_1
2007), lasciava spesso da solo il marito a casa con la minore per uscire con le nuove amicizie;
8) a partire dall'anno 2007, la signora , almeno una volta alla settimana, usciva da sola con Parte_1 le amiche;
9) a partire dall'anno 2017, i signori e si sono limitati a condividere gli aspetti Parte_1 Parte_2 pratici e materiali dell'esistenza (a titolo esemplificativo, la spesa, le incombenze domestiche, la ripartizione delle spese, et cetera);
10) la signora , a partire dall'anno 2017, viveva con angoscia e rifiutava le attenzioni Parte_1 affettuose ed amorose del marito, alle quali, a volte anche con rabbia, reagiva con la frase “la stai organizzando”;
11) nell'anno 2019, ha terminato il proprio percorso scolastico ed è diventata Parte_3 estetista/massaggiatrice professionale;
12) dopo il conseguimento del diploma professionale, è stata occupata come estetista Parte_3 in un esercizio commerciale di Lissone;
13) dall'anno 2019, divenuta maggiorenne AR, i signori e avevano Parte_1 Parte_2 maturato l'intenzione di separarsi, vivendo ormai una vita (sentimentale, affettiva ed emotiva) separata;
14) dall'anno 2019, la signora aveva in essere una relazione con tale sig. Parte_1 Persona_1
15) dopo il c.d. “lockdown” del marzo 2020, la signora decideva di trascorrere Parte_1 sistematicamente fine settimana fuori casa;
16) dopo il c.d. “lockdown” del marzo 2020, la signora decideva di interrompere ogni Parte_1 momento di svago con il marito;
17) nell'anno 2020 e dopo il c.d. “lockdown”, le parti si accordavano per addivenire ad una separazione consensuale che avrebbero formalizzato di lì a poco;
18) la signora trascorreva, nell'estate del 2020, le vacanze, prima in Liguria e poi in Spagna, Parte_1 senza il marito;
19) la signora ha trascorso le vacanze estive nell'anno 2021 senza il marito;
Parte_1
20) la signora svolge l'attività di estetista e massaggiatrice presso l'abitazione famigliare Parte_3 in Lissone, Via Monza n. 8, a far data dall'anno 2018;
21) la signora riceve mediamente 4/5 clienti alla settimana presso l'abitazione Parte_3 famigliare in Lissone, Via Monza n. 8;
22) la signora svolgeva attività di baby-sitting in favore del sig. negli Parte_3 CP_1 anni 2020, 2021 e 2022;
23) la signora svolge attività di cantante presso locali di karaoke;
Parte_3
24) la signora svolge l'attività di cantante in locali e/o sagre e/o feste di piazza;
Parte_3
25) la signora svolge l'attività di ragazza immagine presso la discoteca “Hollywood” Parte_3 di Milano;
26) la signora parcheggia abitualmente la propria autovettura sulla pubblica via e, Parte_3 precisamente, lungo Via Monza. Si indicano a testi: Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, Parte_3
18, 20, 21, 22, 23, 23, 25 e 26); , Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 20, 21, 22 e 26); CP_1
Via Monza n. 8, Lissone (sui capitoli 20, 21, 22 e 26); Via Piave n. 5, Tes_1 Persona_1
Cadorago (CO), su capitoli da n. 13 a n. 24; e Via Monza n. 6, Lissone Tes_2 Tes_3 Testimone_4
(tutti sui capitoli 20, 21, 22 e 26).
3.d L'ordine di esibizione Si chiede che il Giudice voglia ex art. 210 c.p.c. ordinare in giudizio l'esibizione: 1) della polizza di accumulo e risparmio accesa presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (contratto n. 689/1520921 con decorrenza 5/01/2010 e scadenza 5/01/2025), nominalmente intestata alla signora e per la quale il sig. ha versato la somma di € 7.200,00 (salvi errori Parte_1 Parte_2
e/o omissioni);
2) delle proprietà, mobiliari ed immobiliari, della madre della signora site in Spagna e Parte_1 cadute in successione.
3.e Richiesta di accertamento tramite Autorità italiane e spagnole Il sig. in assenza di produzione da parte della signora ed ove non ottemperi Parte_2 Parte_1 all'ordine di esibizione chiede che venga acquisita copia della dichiarazione di successione della madre della medesima ovvero delle proprietà, mobiliari ed immobiliari, cadute in successione avvalendosi delle competenti Autorità italiane e/o spagnole.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio Parte_2 in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994 e dalla cui unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente AR (in data 07.02.2001). La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione in € 500,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché in € 200,00 l'importo che lo stesso fosse tenuto a corrisponderle per il proprio mantenimento, ovvero che il resistente venisse condannato al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali. Si costituiva con memoria depositata in data 18.11.2022 il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, l'addebito della stessa alla moglie, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla ricorrente, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con ripartizione tra le parti delle spese abitative, il mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, ovvero che la ricorrente venisse condannata al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali. Altresì, in via subordinata, domandava l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e ciò sino alla vendita dell'immobile, nonché che lo stesso fosse tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 150,00 mensile sino al 31.12.2023, oltre al 50% delle spese extra. All'udienza presidenziale del 29.11.2022 il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di procedere alla audizione di AR al fine di conoscere le sue determinazioni in ordine alla collocazione abitativa, fissava nuova udienza per il 10.01.2023. A tale udienza, si procedeva all'audizione della figlia AR;
al termine, i legali delle parti si riportavano alle rispettive richieste e il Presidente f.f. si riservava. Con ordinanza del 31.01.2023, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I) Autorizza i coniugi a vivere separati;
II) Assegna la casa coniugale sita in Lissone, Via Monza n.8, con gli immobili che la arredano, a
[...]
per ivi convivere con la figlia, con obbligo per di Parte_1 Parte_2 allontanarsene ed asportare i propri effetti personali nel termine del 5 marzo 2023; III) pone a carico di l'importo di euro 200,00 da versarsi a Parte_2 Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia AR. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di gennaio 2024 e con riferimento al mese di gennaio 2023. IV) Porsi, inoltre, a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e i trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. Nomina se stessa G.I. e fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del 5 ottobre 2023, h.10,10 riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna alla ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine al resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;” All'udienza del 05.10.2023 il Giudice, in via temporanea e urgente a parziale modifica dei precedenti provvedimenti presidenziali adottava i seguenti provvedimenti: “I.
Ritenuto che
allo stato la disponibilità dell'immobile casa coniugale sia un contributo sufficiente al mantenimento della figlia Parte_3 considerata l'età e la capacità lavorativa della medesima da un lato e il raggiungimento dell'età pensionabile con 47 anni di lavoro dall'altro, revoca l'assegno di mantenimento sia fisso sia per spese straordinarie;
II. Mantiene l'assegnazione della coniugale alla signora Pt_1
III. Assegna alle parti i seguenti termini il cui primo decorre dal 30 dicembre 2024 (dies a quo non computatur):
• trenta giorni per il deposito di memorie limitate alla sola precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
• ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
• ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.”; il Giudice, altresì, fissava successiva udienza per il 10.04.2024 da tenersi mediante in deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza resa in data 24.06.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie orali delle parti, disponeva l'ordine di documentazione reddituale per entrambe le parti nonché economica per parte ricorrente e fissava udienza per il tentativo di conciliazione o per il termine per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024. A tale udienza, le parti raggiungevano un accordo in punto di mantenimento per la figlia AR e assegnazione della casa familiare. In particolare, parte resistente riconosceva alla figlia maggiorenne la somma di €200,00 mensili per un periodo di 24 mesi;
altresì le parti pattuivano l'assegnazione della casa familiare alla moglie per un periodo di 18 mesi. Preso atto il Giudice, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12.03.2025 poi differita al 24.09.2025. Al termine di detta udienza, il Giudice rinviava la causa al 01.10.2025 al fine di verificare il raggiungimento dell'accordo. All'udienza del 01.10.2025, stante il mancato accordo tra le parti il Giudice, vista la richiesta di parte ricorrente circa la concessione delle memorie 190 c.p.c., fissava termini 30 + 20 per la redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica al cui termine la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. II. La domanda di separazione giudiziale è fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994. Dalla loro unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente AR (in data 07.02.2001). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Quanto alle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alla violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale da parte del resistente. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a sé formulata dalla moglie e, in via riconvenzionale, ha chiesto che la separazione venisse addebitata in via esclusiva alla stessa. Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente, la moglie ha dedotto la violazione da parte del marito del dovere di fedeltà gravante sui coniugi rappresentando che lo stesso dal 2019 avrebbe intrapreso una stabile relazione extra coniugale con un'altra donna, tuttora in corso. Quanto alla domanda di addebito alla moglie formulata dal marito, il resistente a sostegno della propria domanda ha dedotto che la crisi coniugale avrebbe avuto origine poco dopo la nascita della figlia AR;
da allora i momenti di affetto tra i coniugi si sarebbero sensibilmente ridotti d che si sarebbero interrotti definitivamente dall'anno 2017. Lo stesso rappresentava che nel 2019 avrebbe scoperto una relazione extra coniugale della moglie con un altro uomo. Osserva il Tribunale che per quanto entrambe le parti abbiano allegato e prodotto elementi idonei a dimostrare che ciascuna avesse violato i doveri di cui all'art. 143 c.c., resta questione concettualmente distinta l'accertamento della causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, non avendo le stesse parti provato l'esclusiva riconducibilità rispettivamente al marito o alla moglie. Devono di conseguenza essere rigettate le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti l'una in danno dell'altra. IV. Quanto al mantenimento di AR è noto che ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Rileva il Tribunale che AR, risulta aver completato il suo percorso di studi ed è stata assunta nel mese di marzo 2024 come cameriera presso la società Semo Fritti Srls, con contratto di apprendistato a tempo parziale della durata di tre anni, impiego per cui in data 31.01.2025 ha presentato le dimissioni. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che necessariamente tiene conto della maggiore flessibilità dell'attuale mercato del lavoro, l'indagine del Giudice in ordine all'indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere ispirata a criteri di relatività ed essere ancorata al percorso scolastico del figlio, nonché all'effettiva situazione del mercato del lavoro in un dato momento storico (in tal senso Cass. n. 19077/20). Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che AR debba considerarsi economicamente indipendente dal momento che la ragazza ha completato il suo percorso di studi da tempo, avendo conseguito il diploma da estetista nel mese di luglio 2019 entrando quindi nel mondo del lavoro da più di cinque anni, e tenuto conto che a marzo 2024 è stata assunta con contratto di apprendistato della durata di tre anni percependo una retribuzione di circa € 600,00 mensili, salvo leggere variazioni, impiego per cui ha rassegnato le dimissioni il 31.01.2025. Indipendenza economica che deve essere confermata seppur non vi è conoscenza dell'attuale situazione lavorativa della ragazza. Tenuto conto degli anni trascorsi dopo il termine del percorso di studi (circa 6 anni), la stessa è pertanto ormai economicamente indipendente secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza maggioritaria dal quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie. Deve, in conclusione, essere confermata la revoca dell'obbligo di di contribuire al Parte_2 mantenimento indiretto della figlia, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal Tribunale nel corso dell'udienza del 05.10.2023. VI. Quanto alla domanda di di assegnazione della casa coniugale, la Parte_1 stessa deve essere respinta mancando il presupposto per provvedere in merito, costituito dall'affidamento di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti (cfr. Cass. Civ., 18.9.2001 n. 11696, Cass. Civ., 18.9.2003 n. 13747, Cass. Civ., 6.7.2004 n. 12309), tenuto conto del fatto che eventuali deroghe all'ordinario regime civilistico di godimento degli immobili in tanto è possibile in quanto giustificato dall'esigenza di garantire alla prole la conservazione di un rapporto continuativo con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare;
pertanto, in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da tutelare, vigono le disposizioni del codice civile. VII. La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 24.03.2022, così provvede: Parte_2
I. Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio in AR (Spagna) il giorno 06.08.1994; II. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_2 [...]
; Parte_1
IV. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1
Parte_2
V. Conferma la revoca l'assegno di mantenimento versato da a Parte_2 Parte_1
nell'interesse della figlia
[...] Parte_3
VI. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
VII. Spese compensate. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti