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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/ 2024 promossa con ricorso congiunto in data 12.4.2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
( ), nato a [...]/04/1974 il POLICORO (MT) e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...]36 20867 CAPONAGO ITALIA , elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. MAIOLI MONICA MARIA CINZIA che li rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento di Avv. PIANA SIMONETTA MARIA GIUSEPPINA quale curatore speciale della figlia minore della minore nata a [...] il 01 ottobre del 2008 Persona_1 e residente a [...] (C.F. - C.F._3 del P.M. sede OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Carugate (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data del 30 gennaio 2025;
• revocare l'affido all'Ente della minore con ripristino della piena responsabilità Persona_1 genitoriale in capo al padre, avendo egli concluso – con esito favorevole – gli esami e le valutazioni del caso presso il NOA e, in capo alla madre, al termine del percorso terapeutico e di disintossicazione dalle sostanze alcoliche presso la comunità che l'ha presa in carico, una volta concluso con esito positivo;
con indicazione di tutti gli interventi ritenuti utili a supporto del nucleo, ivi compreso il monitoraggio dei servizi sociali di zona e il supporto alla genitorialità per il padre (già avviato); OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia minore rimane affidata in via super esclusiva al padre, con collocamento presso Per_1 quest'ultimo, in Caponago, via San Luigi 36, ove manterrà la residenza e ciò in considerazione della condizione di salute della madre che non le consente di prendersi cura della minore in maniera rispondente agli interessi della stessa;
il sig. quindi, assumerà in modo autonomo Parte_1 tutte le decisioni in ordine all'istruzione, educazione, cura e residenza della figlia;
2) Il genitore non affidatario - ove manifesterà interesse – potrà frequentare la figlia previo accordo con il genitore affidatario e, comunque, tendenzialmente un giorno settimanale nelle ore pomeridiane e il fine settimana (sabato pomeriggio o domenica) nelle settimane dispari e, in ogni caso, in presenza di un'altra figura adulta di fiducia (parenti e amici di famiglia) con la precisazione che - fino all'esito favorevole del percorso terapeutico intrapreso dalla sig.ra dal mese di dicembre 2024 – le Pt_2 visite e le telefonate, anche in video, della madre alla figlia, avverranno in modalità protetta con l'ausilio di un educatore della Comunità ospitante ovvero dei servizi sociali di Caponago ove risiede la minore, secondo la regolamentazione accordata dagli operatori;
3) La casa familiare, sita a Caponago, via San Luigi 36, rimarrà assegnata, completa di arredi, al sig.
, quale genitore affidatario della minore, fino all'indipendenza economica della Parte_1 figlia e si accollerà l'intero mutuo anche in relazione alla quota a carico della moglie;
4) il padre si farà carico interamente del mantenimento della figlia sia ordinario sia straordinario e percepirà, per l'effetto, l'assegno unico per la minore al 100%. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in CARUGATE in data 30.7.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 10.7.2025 per l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. La madre è ricoverata in Comunità dal 18.12.2024 per la situazione di dipendenza da alcool. Dalla relazione del 27.5.2025 si evince che è emotivamente instabile ed è poco collaborante, Parte_2 per cui il percorso non sta avendo gli esiti sperati. Di recente, è uscita di sua iniziativa per vedere la figlia (nata l'[...]) e si è appostata sotto casa. Persona_1 La minore è stata sentita dal giudice delegato all'udienza del 19.6.2025 e ha dichiarato:
“Ieri sera verso le 21 la mamma si è presentata sotto casa, il papà l'ha incontrata sulle scale mentre stava uscendo con il cane, è tornato indietro e ci siamo chiusi in casa. Poi doveva accompagnarmi dalla nonna e siamo usciti, siamo saliti in macchina, la mamma si è messa davanti, ho avuto paura che venisse investita anche se il papà andava piano, ma si è spostata. E' scoppiata a piangere e a chiedermi aiuto, mi ha detto che voleva vedermi. Il 16.6.2025 ci siamo sentite telefonicamente, poi ho dovuto bloccarla sul telefono perché continuava a chiamarmi. La mamma mi chiede di aiutarla, che a 18 anni potrò decidere io, ma io non so cosa posso fare per lei. Ho quasi perso la speranza che possa cambiare. Secondo me le videochiamate alla presenza di un educatore non serviranno molto, la mamma quando ottiene qualcosa, chiede sempre di più.” Per tale motivo, è necessario prevedere che, fino a quando la madre non avrà completato il percorso comunitario con esito positivo per il superamento della dipendenza da alcool, le visite madre-figlia potranno avvenire alla presenza di un educatore della Comunità ovvero con altra modalità protetta stabilita dai servizi del Comune di Caponago. La figlia minore rimane presso i nonni paterni a Cernusco sul Naviglio dalla fine della scuola sino al ritorno del padre dal lavoro. Per quanto concerne il padre, gli esami ematochimici e del capello hanno escluso l'abuso cronico da Part alcool e l'abuso da sostanze, per cui è conclusa la presa in carico da parte del di Vimercate come da comunicazione del 7.5.2025. Ha iniziato un percorso psicologico e di supporto alla genitorialità. Appare, opportuno, disporre un monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Caponago, per verificare le condizioni psico-fisiche della minore, che diverrà maggiorenne ad ottobre del prossimo anno e l'andamento del percorso che il padre sta facendo. Allo stato, può essere revocato l'affido all'ente e disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato in favore del padre, per responsabilizzarlo in merito alle decisioni relative alla minore, che ha un'età e una maturità tali da consentirle di poter esprimere il proprio convincimento in ordine alle decisioni che la riguardano. E' pienamente consapevole delle condizioni psico-fisiche della madre, della sua fragilità, la sente telefonicamente ma è stata capace di bloccarla sul telefono quando ha ricevuto continue chiamate, è la madre a tenere condotte inadeguate, cercando di ricevere un aiuto dalla figlia, non rendendosi conto che è lei che deve superare la situazione e la figlia non può aiutarla.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARUGATE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. invita a proseguire il percorso psicologico e di supporto alla genitorialità; Parte_1 V. dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della figlia minore, attualmente Caponago, per verificare le condizioni psico-fisiche della minore, che diverrà maggiorenne ad ottobre del prossimo anno e l'andamento del percorso che il padre sta facendo. I servizi dovranno segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
VI. dichiara compensate tra le parti le spese del curatore speciale della minore. VII. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del
[...]
. Parte_4
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025 Il Presidente Est. Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/ 2024 promossa con ricorso congiunto in data 12.4.2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
( ), nato a [...]/04/1974 il POLICORO (MT) e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...]36 20867 CAPONAGO ITALIA , elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. MAIOLI MONICA MARIA CINZIA che li rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento di Avv. PIANA SIMONETTA MARIA GIUSEPPINA quale curatore speciale della figlia minore della minore nata a [...] il 01 ottobre del 2008 Persona_1 e residente a [...] (C.F. - C.F._3 del P.M. sede OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Carugate (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data del 30 gennaio 2025;
• revocare l'affido all'Ente della minore con ripristino della piena responsabilità Persona_1 genitoriale in capo al padre, avendo egli concluso – con esito favorevole – gli esami e le valutazioni del caso presso il NOA e, in capo alla madre, al termine del percorso terapeutico e di disintossicazione dalle sostanze alcoliche presso la comunità che l'ha presa in carico, una volta concluso con esito positivo;
con indicazione di tutti gli interventi ritenuti utili a supporto del nucleo, ivi compreso il monitoraggio dei servizi sociali di zona e il supporto alla genitorialità per il padre (già avviato); OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia minore rimane affidata in via super esclusiva al padre, con collocamento presso Per_1 quest'ultimo, in Caponago, via San Luigi 36, ove manterrà la residenza e ciò in considerazione della condizione di salute della madre che non le consente di prendersi cura della minore in maniera rispondente agli interessi della stessa;
il sig. quindi, assumerà in modo autonomo Parte_1 tutte le decisioni in ordine all'istruzione, educazione, cura e residenza della figlia;
2) Il genitore non affidatario - ove manifesterà interesse – potrà frequentare la figlia previo accordo con il genitore affidatario e, comunque, tendenzialmente un giorno settimanale nelle ore pomeridiane e il fine settimana (sabato pomeriggio o domenica) nelle settimane dispari e, in ogni caso, in presenza di un'altra figura adulta di fiducia (parenti e amici di famiglia) con la precisazione che - fino all'esito favorevole del percorso terapeutico intrapreso dalla sig.ra dal mese di dicembre 2024 – le Pt_2 visite e le telefonate, anche in video, della madre alla figlia, avverranno in modalità protetta con l'ausilio di un educatore della Comunità ospitante ovvero dei servizi sociali di Caponago ove risiede la minore, secondo la regolamentazione accordata dagli operatori;
3) La casa familiare, sita a Caponago, via San Luigi 36, rimarrà assegnata, completa di arredi, al sig.
, quale genitore affidatario della minore, fino all'indipendenza economica della Parte_1 figlia e si accollerà l'intero mutuo anche in relazione alla quota a carico della moglie;
4) il padre si farà carico interamente del mantenimento della figlia sia ordinario sia straordinario e percepirà, per l'effetto, l'assegno unico per la minore al 100%. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in CARUGATE in data 30.7.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 10.7.2025 per l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. La madre è ricoverata in Comunità dal 18.12.2024 per la situazione di dipendenza da alcool. Dalla relazione del 27.5.2025 si evince che è emotivamente instabile ed è poco collaborante, Parte_2 per cui il percorso non sta avendo gli esiti sperati. Di recente, è uscita di sua iniziativa per vedere la figlia (nata l'[...]) e si è appostata sotto casa. Persona_1 La minore è stata sentita dal giudice delegato all'udienza del 19.6.2025 e ha dichiarato:
“Ieri sera verso le 21 la mamma si è presentata sotto casa, il papà l'ha incontrata sulle scale mentre stava uscendo con il cane, è tornato indietro e ci siamo chiusi in casa. Poi doveva accompagnarmi dalla nonna e siamo usciti, siamo saliti in macchina, la mamma si è messa davanti, ho avuto paura che venisse investita anche se il papà andava piano, ma si è spostata. E' scoppiata a piangere e a chiedermi aiuto, mi ha detto che voleva vedermi. Il 16.6.2025 ci siamo sentite telefonicamente, poi ho dovuto bloccarla sul telefono perché continuava a chiamarmi. La mamma mi chiede di aiutarla, che a 18 anni potrò decidere io, ma io non so cosa posso fare per lei. Ho quasi perso la speranza che possa cambiare. Secondo me le videochiamate alla presenza di un educatore non serviranno molto, la mamma quando ottiene qualcosa, chiede sempre di più.” Per tale motivo, è necessario prevedere che, fino a quando la madre non avrà completato il percorso comunitario con esito positivo per il superamento della dipendenza da alcool, le visite madre-figlia potranno avvenire alla presenza di un educatore della Comunità ovvero con altra modalità protetta stabilita dai servizi del Comune di Caponago. La figlia minore rimane presso i nonni paterni a Cernusco sul Naviglio dalla fine della scuola sino al ritorno del padre dal lavoro. Per quanto concerne il padre, gli esami ematochimici e del capello hanno escluso l'abuso cronico da Part alcool e l'abuso da sostanze, per cui è conclusa la presa in carico da parte del di Vimercate come da comunicazione del 7.5.2025. Ha iniziato un percorso psicologico e di supporto alla genitorialità. Appare, opportuno, disporre un monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Caponago, per verificare le condizioni psico-fisiche della minore, che diverrà maggiorenne ad ottobre del prossimo anno e l'andamento del percorso che il padre sta facendo. Allo stato, può essere revocato l'affido all'ente e disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato in favore del padre, per responsabilizzarlo in merito alle decisioni relative alla minore, che ha un'età e una maturità tali da consentirle di poter esprimere il proprio convincimento in ordine alle decisioni che la riguardano. E' pienamente consapevole delle condizioni psico-fisiche della madre, della sua fragilità, la sente telefonicamente ma è stata capace di bloccarla sul telefono quando ha ricevuto continue chiamate, è la madre a tenere condotte inadeguate, cercando di ricevere un aiuto dalla figlia, non rendendosi conto che è lei che deve superare la situazione e la figlia non può aiutarla.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARUGATE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. invita a proseguire il percorso psicologico e di supporto alla genitorialità; Parte_1 V. dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della figlia minore, attualmente Caponago, per verificare le condizioni psico-fisiche della minore, che diverrà maggiorenne ad ottobre del prossimo anno e l'andamento del percorso che il padre sta facendo. I servizi dovranno segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
VI. dichiara compensate tra le parti le spese del curatore speciale della minore. VII. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del
[...]
. Parte_4
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025 Il Presidente Est. Dott. Carmen Arcellaschi