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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
NA IA CA ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/10396 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/10396 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione notificato il 25/10/2024 dalla SOGERT, concessionario della
Riscossione per il Comune di Scordia, in relazione a TARI per gli anni 2015 e 2017 per € 971,41 oltre accessori per € 1.010,85, eccependo il difetto di motivazione e violazione dell'art. 50 co 3 dpr 600/72; allega comunque l'avvenuto pagamento dell' IMU 2017, nonché l'omessa notifica di ogni pregresso avviso di accertamento
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.p.A. rilevando sgravio per l'annualità 2015 ed eccepisce che la data di notifica degli atti impugnati viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata.
Rileva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e la definitività dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/8553 regolarmente notificato in data 3.10.2023.- notifica “diretta” semplificata, per la quale si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (vd. Cassazione nn. 12083/2016- e mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto dall'allegato Tracking: Registro Elettronico
Cronologico delle Attività l'atto impugnato risulta effettivamente consegnato il 25.10.2024
A prescindere poi dall'avvenuto pagamento dell' IMU 2017 (lo stesso risulta effettuato a saldo, dall'immagine a stampa che si legge nella parte sommitale alta del modello F24 -Data: 22/11/2024 - Ore: 16:39:30- il 22.11.2024 e quindi dopo la notifica dell'intimazione, mentre altro F24 di € 132,00 prodotto, risalente ad agosto 2017, sembra riferirsi all'acconto, seppur parte ricorrente non ha puntualmente chiarito tali aspetti), resta il fatto che non v'è prova della notifica del precedente avviso di accertamento riferito all'annualità del
2017 (la sola che rimane in contestazione dopo lo sgravio riferito all'annualità 2015).
Infatti, il pregresso avviso di accertamento esecutivo n. 2023/8553 notificato in data 3.10.2023, a ben vedere riguarda la sola TARI 2015 (“presente avviso di accertamento per omesso /parziale versamento della bolletta T.A.R.I..2015 dovuta per l'utenza/e”) e non l'anno d'imposta 2017.
Ne consegue in parte qua l'accoglimento del ricorso
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione impugnata con riferimento alla TARI 2017 e dichiara per il resto (anno d'imposta
2015) cessata la materia del contendere.
Condanna la SO al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00 oltre rimborso contributo unificato. Così deciso in Catania il 9.1.2025
Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
NA IA CA ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/10396 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/10396 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione notificato il 25/10/2024 dalla SOGERT, concessionario della
Riscossione per il Comune di Scordia, in relazione a TARI per gli anni 2015 e 2017 per € 971,41 oltre accessori per € 1.010,85, eccependo il difetto di motivazione e violazione dell'art. 50 co 3 dpr 600/72; allega comunque l'avvenuto pagamento dell' IMU 2017, nonché l'omessa notifica di ogni pregresso avviso di accertamento
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.p.A. rilevando sgravio per l'annualità 2015 ed eccepisce che la data di notifica degli atti impugnati viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata.
Rileva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e la definitività dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/8553 regolarmente notificato in data 3.10.2023.- notifica “diretta” semplificata, per la quale si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (vd. Cassazione nn. 12083/2016- e mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto dall'allegato Tracking: Registro Elettronico
Cronologico delle Attività l'atto impugnato risulta effettivamente consegnato il 25.10.2024
A prescindere poi dall'avvenuto pagamento dell' IMU 2017 (lo stesso risulta effettuato a saldo, dall'immagine a stampa che si legge nella parte sommitale alta del modello F24 -Data: 22/11/2024 - Ore: 16:39:30- il 22.11.2024 e quindi dopo la notifica dell'intimazione, mentre altro F24 di € 132,00 prodotto, risalente ad agosto 2017, sembra riferirsi all'acconto, seppur parte ricorrente non ha puntualmente chiarito tali aspetti), resta il fatto che non v'è prova della notifica del precedente avviso di accertamento riferito all'annualità del
2017 (la sola che rimane in contestazione dopo lo sgravio riferito all'annualità 2015).
Infatti, il pregresso avviso di accertamento esecutivo n. 2023/8553 notificato in data 3.10.2023, a ben vedere riguarda la sola TARI 2015 (“presente avviso di accertamento per omesso /parziale versamento della bolletta T.A.R.I..2015 dovuta per l'utenza/e”) e non l'anno d'imposta 2017.
Ne consegue in parte qua l'accoglimento del ricorso
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione impugnata con riferimento alla TARI 2017 e dichiara per il resto (anno d'imposta
2015) cessata la materia del contendere.
Condanna la SO al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00 oltre rimborso contributo unificato. Così deciso in Catania il 9.1.2025
Il Giudice
dott. Francesco Distefano