Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7218/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7218 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Iorace n. 46 (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Panico (c.f. C.F._1
, presso il suo studio elett.te dom.to in Napoli, alla Via P. Baffi n. 2, giusta C.F._2 procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
( c.f. e P. Iva con sede legale in Cuneo (CN), Via Cascina _1 P.IVA_1
Colombaro n. 36, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
Christian Faggella Pellegrino (C.F. e Paola Angela Guidi (C.F. C.F._3
) con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Santoro (C.F. C.F._4
), nello studio dell'Avv. Guglielmo Romano in Aversa (CE), via Santa Marta, C.F._5
n. 70, giusta procura generale alle liti per OT , da intendersi apposta in calce alla Per_1 comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
1
All'udienza del giorno 24/09/2024, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di _1
cessionaria del credito originariamente sorto in capo a (già NT [...]
, otteneva ingiunzione di pagamento, in danno del signor RT
, per la somma di euro 5.883,22, oltre interessi e spese della procedura, in ragione Parte_1 dell'esposizione debitoria maturata sul contratto di prestito personale stipulato in data 03/10/2013.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2330/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15/07/2020,
l'ingiunto interponeva formale e tempestiva opposizione, eccependo l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c., dell'intercorsa cessione;
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c.; l'inadeguatezza probatoria dei documenti offerti e, in particolare dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, a comprovare le ragioni creditorie nell'an e nel quantum; la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell'Euribor, nonché l'usurarietà degli interessi moratori convenuti.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna della opposta al pagamento delle somme indebitamente versate, con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi al difensore dichiaratosene antistatario.
Si costituiva la società la quale, diffusamente argomentando a sostegno _1 dell'infondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Accolta la predetta richiesta, con ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. all'udienza cartolare del
17/06/2021, e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., spirati i quali il Giudice, previa infruttuosa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'08/02/2024 ed alla successiva del 19/09/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che, alla udienza del 24/09/2024, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 21/07/2021), richiesto quale 2 condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È, dunque, l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto, sollevata dal debitore ingiunto con l'appendice di trattazione scritta di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Come ampiamente precisato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Specifica, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di una cessione di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella predetta operazione negoziale (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
3 5.1. L'opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito litigioso, per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, dalla in forza di un contratto di cessione NT
di crediti in blocco.
La creditrice ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva al contratto di cessione del
13/12/2017, completo di proposta ed accettazione, all'elenco omissato dei crediti ceduti, ove risultano compiutamente indicati il nominativo del debitore ceduto, la serie numerica identificativa del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, sovrapponibile a quella indicata nell'estratto contabile, e l'ammontare del credito ceduto, e all'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 4 dell'11/01/2018.
Il corredo documentale offerto consente di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire efficacia maggiormente rassicurante alla complessiva piattaforma probatoria offerta in giudizio (Cass. n.
10200/2021).
6. È smentita per tabulas la censura relativa alla omessa notifica della cessione ed alla conseguente inosservanza degli oneri di cui all'art. 58 TUB (cfr. doc. 2 e 6 fascicolo monitorio).
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che la notifica al debitore ceduto costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Premesso, dunque, che l'omessa notifica si traduce in termini di inopponibilità e non di inefficacia della cessione, al cui perfezionamento non concorre il consenso del debitore ceduto (cfr. Cass.,
02/11/2010, n. 22280), va richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che l'eventuale omessa notifica della comunicazione è traducibile in termini di inopponibilità solo nel caso in cui il debitore abbia già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
4 7. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere pertanto respinta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La creditrice ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione e la effettiva consegna della somma mutuata, in ogni caso non contestata (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
Il mutuo va, infatti, annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la traditio del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, sicché la prova della relativa materiale messa a disposizione in favore del mutuatario e del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio ricade sulla parte che della res oggetto del contratto di mutuo richieda la restituzione (si veda Cass. civ. sez. II, sent. 22/11/2021 n. 35959).
Risulta, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, le cui le cui condizioni economiche sono state pattuite ed accettate mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando, in particolare, il
TAN, pari al 8,28%, il TAEG, pari al 11,766%, l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte dell'opponente, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto il piano di ammortamento e l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
5 La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Non sono pertinenti le doglianze relative alla inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in ragione della natura del rapporto in oggetto, sussumibile nell'alveo non dei contratti di conto corrente, ma dei contratti di mutuo.
Il rapporto di conto corrente ha, infatti, carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali, in ragione dell'utilizzo flessibile del finanziamento, sicché la prova del saldo negativo che la banca intende azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza interruzioni di tutti gli estratti conto, dalla accensione del conto corrente bancario sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5478; Cass. Civ. I sez. 23/01/2023 n. 1892).
Tali esigenze non si ravvisano, tuttavia, nei contratti di mutuo, attesa la peculiare morfologia dell'operazione in questione, che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo (cfr. Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699), per cui l'estratto conto ha una valenza meramente rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
“L'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde, dunque, dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB” (così Trib. Napoli Nord, 12/03/2024, n. 1366).
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
La prova del diritto è altresì accreditata dalla strategia difensiva adottata dal debitore, che assume pregnanza probatoria univoca, ai sensi dell'art. 115, comma 1 c.p.c., non avendo l'opponente specificamente contestato di aver sottoscritto il contratto, di aver usufruito del credito e di aver dato esecuzione, ancorché parziale, alla propria obbligazione restitutoria.
In assenza di prova contraria, non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
8. Le contestazioni afferenti alla natura usuraria degli interessi applicati risultano meramente esplorative e carenti di sufficiente allegazione.
6 L'eccezione è dedotta in modo generico, senza alcun riferimento alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto, alla normativa di settore ed alle percentuali di sconfinamento, senza allegazione dei D.M. di rilevazione dei tassi soglia, senza formulazione di ipotesi di ricalcolo/conteggio, atte a fornire puntuale ed oggettivo riscontro probatorio in tal senso.
La parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha, infatti, l'onere di dedurre specificamente il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso convenzionale o moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, unitamente agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, nonché di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia
(cfr. Cass., Sez. Unite, 19/09/2020, n. 19597).
Costituisce, dunque, principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
“In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Occorre, infine, indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (così,
Tribunale di Roma, Sez. XVII, sent. n. 3869/2019).
La censura di superamento della soglia antiusura, priva di ogni necessaria puntuale allegazione e di riscontro probatorio, in quanto non supportata da analitiche verifiche circa i tassi pattuiti ed i tassi soglia di riferimento da porre a confronto, non merita, pertanto, accoglimento.
L'opponente non ha, dunque, adeguatamente assolto all'onere probatorio che su di esso gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di censura prospettati, e non può essere in ciò alleviato attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, legittimamente negata dal giudice qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova o a compiere un'indagine esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. 11/01/2006, n. 212).
Smentita documentalmente è l'ulteriore doglianza relativa alla nullità della clausola di determinazione per relationem degli interessi convenuti, asseritamente parametrati al tasso Euribor, atteso che sia per gli interessi moratori che per quelli corrispettivi il contratto prevede un tasso fisso, precludendo peraltro la possibilità per l'istituto di credito di apportare variazioni in base
7 all'andamento del mercato (cfr. in particolare art. 12 delle condizioni generali del finanziamento sub doc. 3 fascicolo monitorio).
9. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2330/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 15/07/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 08/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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