Art. 3. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile.
Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.
Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 , ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformita' al prototipo omologato rilasciato dal costruttore".
"Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile.
Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.
Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 , ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformita' al prototipo omologato rilasciato dal costruttore".