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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2951 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025
tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pirozzi Parte_1 C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. ammessa al gratuito patrocinio rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Giorgio Gritti, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: DI
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pm concludeva per l'accoglimento del ricorso proposto in via principale. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29/03/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Fondi in data 19/03/1994 dalla cui unione erano nati due figli. Riferiva che i coniugi con convenzione di negoziazione assistita del 07/08/2020, depositata presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Santa Maria C.V., munita di nulla osta in data 10/08/2020, erano addivenute alla separazione personale le cui condizioni prevedevano la assegnazione al ricorrente della casa coniugale sita in Castel Volturno (CE), alla Via Asti n° 61, in comproprietà fra i coniugi con obbligo in capo alla moglie di abbandonare definitivamente la casa coniugale entro e non oltre la data del 30/09/2020, nonché l'obbligo per il marito di versare quale importo di contribuzione per il mantenimento della moglie un assegno mensile di €. 250,00, per un tempo massimo di 24 mesi.
Precisava che, nonostante i vari solleciti, la moglie, trascorso il periodo di ventiquattro mesi stabilito nel predetto accordo di negoziazione, non aveva lasciato l'immobile, costringendo così il ricorrente a vivere con la madre ed utilizzando l'abitazione familiare esclusivamente per dormire in una stanza singola, chiusa a chiave. Assumeva, altresì, che, durante lo stato di separazione, aveva sempre provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo della casa familiare, sebbene in comproprietà con il coniuge, e corrisposto il pagamento del mantenimento in favore della moglie, oltre al pagamento di tutti gli oneri relativi all'immobile.
Tanto premesso, il ricorrente, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett. b) della L. n.
898/1970, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti senza il riconoscimento di alcun assegno di divorzio, la vendita della casa coniugale, il cui ricavato avrebbe essere utilizzato per l'estinzione del mutuo con la cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere il mantenimento in favore della resistente avendo ella beneficiato dell'immobile al posto del marito, contrariamente alle condizioni dell'accordo di negoziazione.
In data 08/11/2021 si costituiva la resistente, la quale, contestando le circostanze dedotte dal ricorrente, chiedeva il rigetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché la convivenza tra le parti non era mai cessata, il rigetto della domande avanzate da controparte , formulando domanda di riconoscimento di assegno divorzile e di riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1
In data 18.11.2021, all'udienza di comparizione personale, le parti non addivenivano ad alcun accordo e sulla scorta della documentazione in atti, il Presidente delegato riteneva estranee al giudizio le questioni relative alla vendita e/o alla locazione dell'immobile della casa coniugale e, in assenza di circostanze nuove ,confermava in via provvisoria la disciplina della separazione
Parte resistente proponeva reclamo avverso all'ordinanza presidenziale che era rigettato . All'udienza del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di legge di cui all'art.190 cpc.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la convenzione di negoziazione assistita del
07/08/2020 depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria C.V., munito di nulla osta in data 10/08/2020. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi
In merito alla prosecuzione o ripresa della convivenza eccepita da parte resistente, occorre rilevare che non è sufficiente il mero ripristino della convivenza tra i coniugi a dimostrare la loro riconciliazione, con effetto interruttivo della separazione. Per ottenere tale effetto, infatti, è necessaria la ricostruzione della comunione spirituale e materiale, caratteristica propria della vita coniugale. Si parla di riconciliazione, infatti, quando viene ricostituita l'unione coniugale ed a tale decisione deve seguire il ripristino della vita familiare. A tal proposito nel caso di specie non risulta sufficiente la mera coabitazione, unicamente notturna ed in una stanza separata posta in essere dal ricorrente per dimostrare la disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire un'altra comunione di vita e d'intenti, che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale.
Parte resistente ha formulato altresì domanda di assegno divorzile nella misura di €600,00.
Quanto alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata da parte resistente , come da consolidata giurisprudenza di legittimità “ all'assegno deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi “(cfr. SS.UU. 18287/2018, Cass. 18287/2019 e Cass. 5603/2020). “Le scelte di vita comune relative alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia giustificano l'assegno divorzile in presenza di una disparità reddituale tra i coniugi riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 luglio 2025, n. 19749; Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 luglio
2025, n. 18693). "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (Cass. n. 35434/2023).
Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Ciò premesso, parte resistente non ha allegato né provato in maniera specifica il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare, non avendo peraltro formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda non può quindi trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale. Nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, dipendente dal 2006 dell'ente militare alleato Usa NATO in Gricignano di Aversa e percepisce un reddito lordo annuo di € 29.651,94, circa
€ 2.200 mensili netti (cfr. all. Unico 2021) mentre la resistente risulta disoccupata(cfr. attestazione iscrizione negli elenchi disoccupazione allegata memoria costituzione). In particolare, parte resistente allegava inoltre documentazione medica in cui erano indicate varie patologie che rendevano oltremodo difficoltoso il reperimento di un'attività lavorativa (Cfr. allegato memoria costituzione certificati asl Caserta del 24/05/21, 13/09/21 e 04/10/21).
Alla luce di quanto evidenziato sopra, risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, limitatamente alla funzione assistenziale, da fissarsi nella misura ritenuta congrua da questo Collegio nell'importo di € 300,00 mensili oltre aggiornamento Istat.
In ordine poi alla richiesta dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e non essendo i figli minorenni e/o maggiorenni non autosufficienti economicamente, non sussistono le condizioni per accogliere la relativa domanda.
Devono, infine, essere disattese sia la richiesta di parte ricorrente di divisione e/o altra destinazione della casa coniugale sia la domanda di parte resistente della quota parte del T.F.R. del ricorrente, per il tempo in cui lo stesso andrà in quiescenza giacché tali domande fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19/03/1994 in Fondi
(LT), trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Fondi (LT) Atto di matrimonio Atto n. 9
P. II S.A anno 1994;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fondi (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) accoglie la domanda di richiesta di assegno divorzile di parte resistente nella misura di euro 300,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale Istat;
4) rigetta la domanda del ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6) spese compensate. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 09/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio