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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17694 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53037/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53037/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CP_2
RZ CH
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. UA AN IO;
si riporta ai propri scritti;
Parte_1
Per 173 l'avv. LISTANTI LIVIO MICHELE e l'avv. Controparte_1
SO OR ( Indirizzo Telematico;
oggi presente il primo;
C.F._1 evidenzia sul punto relativo alla domanda di natura riconvenzionale che la stessa non sia soggetta a mediazione;
le contestazioni della parte avversa non sono ammissibili;
insiste nell'eccezione di improcedibilità della domanda per tutti i motivi dedotti.
Per l'avv. ALBERICI FABIO nessuno;
CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 dott. Antonella Zanchetta
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53037/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
UA AN IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UA AN IO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LISTANTI LIVIO MICHELE e dell'avv. SO OR ( C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA,35 C/O AVV. SO
ROMA presso il difensore avv. LISTANTI LIVIO MICHELE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ALBERICI FABIO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DELLE FORNACI 38 00165 ROMA presso il difensore avv. ALBERICI FABIO
RZ CH
CONCLUSIONI
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
considerato che
va valutata l'eccezione sollevata in via pagina 3 di 7 preliminare da parte del convenuto circa l'improcedibilità della domanda attorea e CP_1
l'improcedibilità della domanda di natura riconvenzionale avanzata dall'attore, atteso che trattasi di questioni di natura dirimente / assorbente attinenti l'una alla procedibilità della domanda e l'altra agli effetti sul giudizio odierno dell'eventuale omissione della procedura di mediazione con riferimento alla domanda riconvenzionale ai fini della relativa accoglibilità.
considerato che
vanno richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia di condizione di procedibilità della domanda prevista dal Dlgs.vo L. 28/2010 e succ modificazioni integrazioni;
tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di trattenimento della causa in decisione, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC ed il provvedimento di riassegnazione del procedimento a questo Giudice, sicchè si rende opportuno valutare nel merito anche le questioni sottese alla lite;
la contestazione ratione temporis circa l'eccezione di improcedibilità avrebbe meritato accoglimento atteso che, in primo luogo, all'epoca in cui le parti erano state inviata alla mediazione 'demandata dal Giudice' (ai sensi dell'art. 5 bis Dl. Vo 28/2010) – interessata dall'epidemia Covid – era necessario / opportuno espletare i relativi incontri su piattaforma telematica (onde scongiurare incontri in presenza idonei ad agevolare la diffusione del virus) ed in secondo luogo, anche per il fatto che fosse necessario il consenso di tutte le parti sulla relativa modalità alternativa di convocazione del mediatore;
la contestazione avanzata dalla parte attrice, invece, seppure nel dibattito sul punto relativo alla necessità di svolgere la mediazione allorchè sia stata avanzata domanda riconvenzionale, non coglie nel segno in quanto per costante giurisprudenza il termine di quindici gironi per iniziare la procedura non può considerarsi perentorio nel senso della improcedibilità in caso di scadenza infruttuosa, ma lo è il termine entro il quale la procedura deve essere terminata, con la conseguenza che, se è decorso questo termine, si incorre nella sanzione dell'improcedibilità;
dalla lettura dei provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, il procedimento odierno ha subìto diversi rinvii per consentire il completamento della procedura ai sensi del DL.vo
28/2010, e dappoi sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC ed acquisto il fascicolo attinente il procedimento di ATP, da cui ha preso origine il presente giudizio.
Ne segue, quindi, che la questione deve dirsi ormai superata (quanto meno assorbita con pagina 4 di 7 riferimento alle reciproche contestazioni delle parti) essendo appunto stata trattenuta la causa in decisione, sicchè non è in ogni caso possibile procedere alla eventuale remissione della causa sul ruolo perché ne discenderebbe la verifica della improcedibilità in quanto già demandata e quindi non correttamente svolta, mentre con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni le eccezioni dirette alla ripetizione della procedura sono ormai non più rilevabili né dalle parti né dal giudice in modo efficace.
Ne segue la necessità di ritenere come validamente introdotte le domande reciproche delle parti.
Posto ciò, nel merito, richiamate le conclusioni e le deduzioni esposte nella relazione tecnica svolta nel procedimento di ATP;
richiamate, in particolare, le osservazioni di cui alle pagg 2 e
3, considerato che le infiltrazioni sono state originate in massima parte dalla fogna condominiale e in minima parte da acque superficiali che si riversano sul giardino di proprietà dell'attrice a causa di un cedimento della parte alta del muro di contenimento del terrapieno sottostante;
il consulente tecnico ha risposto affermativamente in merito alla esistenza delle infiltrazioni lamentate nel ricorso ed ha quantificato la misura del risarcimento dovuto da parte del in ragione della responsabilità – nesso di causalità tra l'evento ed il danno. CP_1
La domanda risarcitoria non è improcedibile né inammissibile sia per le ragioni sopradette in riferimento alla procedura di mediazione sia perché la domanda relativa è stata introdotta tempestivamente con l'atto introduttivo.
Si osserva, poi, che il consulente ha distinto esattamente i danni di cui all'atto introduttivo e quelli che il odierno avversa sul presupposto che i luoghi siano stati modificati CP_1 dalla parte attrice nel senso che questa ultima avrebbe in qualche modo acquisito alla propria proprietà una parte della superficie condominiale e realizzato sulla stessa opere non legittime dal punto di vista urbanistico.
La parte convenuta ha prodotto la relazione tecnica di parte (del 14.06.2019) onde dimostrare l'alterazione dello stato dei box risultato del tutto difforme da quello originario per contestare il titolo della richiesta risarcitoria.
Il CTU ha evidenziato l'irrilevanza di tali contestazioni ai fini che ci riguardano in quanto le pagina 5 di 7 infiltrazioni in esame hanno riguardato la parte dei box non interessata dai lavori eseguiti da parte attrice e quindi rimasti inalterati nella parte in cui vi sarebbe stata occupazione dell'intercapedine. Dunque non vi è esclusione di responsabilità del convenuto proveniendo i danni alla parte attrice da luoghi di proprietà condominiale.
Sulla misura del risarcimento offerto dalla Compagnia Assicuratrice a tacitazione della domanda attorea si osserva che tenuto conto delle deduzioni offerte da quest'ultima la somma liquidata a titolo di risarcimento era destinata a coprire i soli danni alle cose secondo la polizza assicurativa stipulata.
Ebbene lette e richiamate le condizioni di polizza, le contestazioni circa la relativa inoperatività non possono condividersi atteso che l'origine delle infiltrazioni sono di natura condominiale ed inoltre sono consistite in fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni fisse appartenenti al , e come detto, si esclude dalla materia del contendere le CP_1 infiltrazioni sulla parte di intercapedine occupata dalla parte attrice.
Non appare quindi condivisibile l'asserto della parte convenuta e della terza chiamata circa l'esclusione dalla operatività della polizza dei danni contemplata dal CTU e sul punto la somma offerta / già liquidata può considerarsi un eventuale acconto sul maggior dovuto.
Non si condivide l'asserto del terzo chiamato circa la non operatività della polizza non perché si versi nell'ipotesi di cui all'art. 17 delle condizioni assicuratrice, quanto piuttosto nell'art. 20 delle condizioni generali. Sicchè la misura del risarcimento offerto alla parte attrice alla luce della CTU appare incongruo così come non condivisibile l'asserto circa la non condominialità delle cause dell'infiltrazione e delle richieste di rimborso delle spese dell'ausiliario.
Inoltre, con riferimento alle richieste avanzate dalla parte attrice circa il rimborso delle spese sostenute in via anticipata nel corso dell'ATP le stesse sono legittime in quanto seguono la soccombenza nel giudizio di merito instaurato in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico stesso.
Da quanto sin qui osservato, segue che la domanda attorea merita integrale accoglimento con la conseguente condanna della parte convenuta e della terza chiamata al rimborso delle spese di lite, spese al definitivo, con riserva di valutare la fondatezza della domanda di natura riconvenzionale del Condominio medesimo e di procedere alla liquidazione delle spese secondo le prospettazioni elle parti. pagina 6 di 7 Con riferimento alla domanda di natura riconvenzionale del , diretta al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi, e considerato che il punto è rimasto abbastanza lacunoso avendo il CTU limitato il raggio di indagine alle cause ed all'esistenza delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, mentre è necessario verificare se sia stata occupata una parte dell'intercapedine
, se sia stato realizzato un bagno, se sia stato demolito il muro originario CP_3 dell'intercapedine' mediante il richiamo del CTU perché integri la relazione peritale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
1) Accerta il diritto dell'attrice ed Accoglie la domanda attorea;
2) Riserva con separata Ordinanza la fissazione della data di udienza per la convocazione del
CTU per la prosecuzione delle operazioni peritali.
3) Sese di lite al definitivo;
Sentenza parziale resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.21 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53037/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CP_2
RZ CH
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. UA AN IO;
si riporta ai propri scritti;
Parte_1
Per 173 l'avv. LISTANTI LIVIO MICHELE e l'avv. Controparte_1
SO OR ( Indirizzo Telematico;
oggi presente il primo;
C.F._1 evidenzia sul punto relativo alla domanda di natura riconvenzionale che la stessa non sia soggetta a mediazione;
le contestazioni della parte avversa non sono ammissibili;
insiste nell'eccezione di improcedibilità della domanda per tutti i motivi dedotti.
Per l'avv. ALBERICI FABIO nessuno;
CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 dott. Antonella Zanchetta
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53037/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
UA AN IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UA AN IO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LISTANTI LIVIO MICHELE e dell'avv. SO OR ( C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA,35 C/O AVV. SO
ROMA presso il difensore avv. LISTANTI LIVIO MICHELE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ALBERICI FABIO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DELLE FORNACI 38 00165 ROMA presso il difensore avv. ALBERICI FABIO
RZ CH
CONCLUSIONI
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
considerato che
va valutata l'eccezione sollevata in via pagina 3 di 7 preliminare da parte del convenuto circa l'improcedibilità della domanda attorea e CP_1
l'improcedibilità della domanda di natura riconvenzionale avanzata dall'attore, atteso che trattasi di questioni di natura dirimente / assorbente attinenti l'una alla procedibilità della domanda e l'altra agli effetti sul giudizio odierno dell'eventuale omissione della procedura di mediazione con riferimento alla domanda riconvenzionale ai fini della relativa accoglibilità.
considerato che
vanno richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia di condizione di procedibilità della domanda prevista dal Dlgs.vo L. 28/2010 e succ modificazioni integrazioni;
tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di trattenimento della causa in decisione, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC ed il provvedimento di riassegnazione del procedimento a questo Giudice, sicchè si rende opportuno valutare nel merito anche le questioni sottese alla lite;
la contestazione ratione temporis circa l'eccezione di improcedibilità avrebbe meritato accoglimento atteso che, in primo luogo, all'epoca in cui le parti erano state inviata alla mediazione 'demandata dal Giudice' (ai sensi dell'art. 5 bis Dl. Vo 28/2010) – interessata dall'epidemia Covid – era necessario / opportuno espletare i relativi incontri su piattaforma telematica (onde scongiurare incontri in presenza idonei ad agevolare la diffusione del virus) ed in secondo luogo, anche per il fatto che fosse necessario il consenso di tutte le parti sulla relativa modalità alternativa di convocazione del mediatore;
la contestazione avanzata dalla parte attrice, invece, seppure nel dibattito sul punto relativo alla necessità di svolgere la mediazione allorchè sia stata avanzata domanda riconvenzionale, non coglie nel segno in quanto per costante giurisprudenza il termine di quindici gironi per iniziare la procedura non può considerarsi perentorio nel senso della improcedibilità in caso di scadenza infruttuosa, ma lo è il termine entro il quale la procedura deve essere terminata, con la conseguenza che, se è decorso questo termine, si incorre nella sanzione dell'improcedibilità;
dalla lettura dei provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, il procedimento odierno ha subìto diversi rinvii per consentire il completamento della procedura ai sensi del DL.vo
28/2010, e dappoi sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC ed acquisto il fascicolo attinente il procedimento di ATP, da cui ha preso origine il presente giudizio.
Ne segue, quindi, che la questione deve dirsi ormai superata (quanto meno assorbita con pagina 4 di 7 riferimento alle reciproche contestazioni delle parti) essendo appunto stata trattenuta la causa in decisione, sicchè non è in ogni caso possibile procedere alla eventuale remissione della causa sul ruolo perché ne discenderebbe la verifica della improcedibilità in quanto già demandata e quindi non correttamente svolta, mentre con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni le eccezioni dirette alla ripetizione della procedura sono ormai non più rilevabili né dalle parti né dal giudice in modo efficace.
Ne segue la necessità di ritenere come validamente introdotte le domande reciproche delle parti.
Posto ciò, nel merito, richiamate le conclusioni e le deduzioni esposte nella relazione tecnica svolta nel procedimento di ATP;
richiamate, in particolare, le osservazioni di cui alle pagg 2 e
3, considerato che le infiltrazioni sono state originate in massima parte dalla fogna condominiale e in minima parte da acque superficiali che si riversano sul giardino di proprietà dell'attrice a causa di un cedimento della parte alta del muro di contenimento del terrapieno sottostante;
il consulente tecnico ha risposto affermativamente in merito alla esistenza delle infiltrazioni lamentate nel ricorso ed ha quantificato la misura del risarcimento dovuto da parte del in ragione della responsabilità – nesso di causalità tra l'evento ed il danno. CP_1
La domanda risarcitoria non è improcedibile né inammissibile sia per le ragioni sopradette in riferimento alla procedura di mediazione sia perché la domanda relativa è stata introdotta tempestivamente con l'atto introduttivo.
Si osserva, poi, che il consulente ha distinto esattamente i danni di cui all'atto introduttivo e quelli che il odierno avversa sul presupposto che i luoghi siano stati modificati CP_1 dalla parte attrice nel senso che questa ultima avrebbe in qualche modo acquisito alla propria proprietà una parte della superficie condominiale e realizzato sulla stessa opere non legittime dal punto di vista urbanistico.
La parte convenuta ha prodotto la relazione tecnica di parte (del 14.06.2019) onde dimostrare l'alterazione dello stato dei box risultato del tutto difforme da quello originario per contestare il titolo della richiesta risarcitoria.
Il CTU ha evidenziato l'irrilevanza di tali contestazioni ai fini che ci riguardano in quanto le pagina 5 di 7 infiltrazioni in esame hanno riguardato la parte dei box non interessata dai lavori eseguiti da parte attrice e quindi rimasti inalterati nella parte in cui vi sarebbe stata occupazione dell'intercapedine. Dunque non vi è esclusione di responsabilità del convenuto proveniendo i danni alla parte attrice da luoghi di proprietà condominiale.
Sulla misura del risarcimento offerto dalla Compagnia Assicuratrice a tacitazione della domanda attorea si osserva che tenuto conto delle deduzioni offerte da quest'ultima la somma liquidata a titolo di risarcimento era destinata a coprire i soli danni alle cose secondo la polizza assicurativa stipulata.
Ebbene lette e richiamate le condizioni di polizza, le contestazioni circa la relativa inoperatività non possono condividersi atteso che l'origine delle infiltrazioni sono di natura condominiale ed inoltre sono consistite in fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni fisse appartenenti al , e come detto, si esclude dalla materia del contendere le CP_1 infiltrazioni sulla parte di intercapedine occupata dalla parte attrice.
Non appare quindi condivisibile l'asserto della parte convenuta e della terza chiamata circa l'esclusione dalla operatività della polizza dei danni contemplata dal CTU e sul punto la somma offerta / già liquidata può considerarsi un eventuale acconto sul maggior dovuto.
Non si condivide l'asserto del terzo chiamato circa la non operatività della polizza non perché si versi nell'ipotesi di cui all'art. 17 delle condizioni assicuratrice, quanto piuttosto nell'art. 20 delle condizioni generali. Sicchè la misura del risarcimento offerto alla parte attrice alla luce della CTU appare incongruo così come non condivisibile l'asserto circa la non condominialità delle cause dell'infiltrazione e delle richieste di rimborso delle spese dell'ausiliario.
Inoltre, con riferimento alle richieste avanzate dalla parte attrice circa il rimborso delle spese sostenute in via anticipata nel corso dell'ATP le stesse sono legittime in quanto seguono la soccombenza nel giudizio di merito instaurato in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico stesso.
Da quanto sin qui osservato, segue che la domanda attorea merita integrale accoglimento con la conseguente condanna della parte convenuta e della terza chiamata al rimborso delle spese di lite, spese al definitivo, con riserva di valutare la fondatezza della domanda di natura riconvenzionale del Condominio medesimo e di procedere alla liquidazione delle spese secondo le prospettazioni elle parti. pagina 6 di 7 Con riferimento alla domanda di natura riconvenzionale del , diretta al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi, e considerato che il punto è rimasto abbastanza lacunoso avendo il CTU limitato il raggio di indagine alle cause ed all'esistenza delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, mentre è necessario verificare se sia stata occupata una parte dell'intercapedine
, se sia stato realizzato un bagno, se sia stato demolito il muro originario CP_3 dell'intercapedine' mediante il richiamo del CTU perché integri la relazione peritale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
1) Accerta il diritto dell'attrice ed Accoglie la domanda attorea;
2) Riserva con separata Ordinanza la fissazione della data di udienza per la convocazione del
CTU per la prosecuzione delle operazioni peritali.
3) Sese di lite al definitivo;
Sentenza parziale resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.21 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
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