TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2602/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2602/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. GALASSO MONICA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MARZOLI VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 01/08/2002 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 18/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoni- che, garantendo sempre la reciproca reperibilità. Ciascuno sarà economicamente indipendente.
B) La casa coniugale sita in Pescara, alla via Largo Madonna dei Sette Dolori n.
35/8, sarà assegnata con le relative pertinenze alla IG.ra che Controparte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli ora maggiorenni, (n. a Pescara il Per_1
15.09.2003) e (n. a Pescara il 18.07.2006). Per_2
C) Per ciò che concerne la relazione del padre con i due figli, entrambi studenti, non economicamente indipendenti, la stessa sarà gestita direttamente fra di loro, ma sempre nel rispetto del diritto/dovere genitoriale di conservare relazioni IGnificative
e costanti con i figli anche quando non più minorenni. Pertanto, il padre li incontrerà
e terrà presso di sé compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e di studio, sia durante la settimana che nei week-end, programmandolo e conservando lo spirito di serena collaborazione genitoriale in essere con la madre.
D) Per ciò che concerne le previsioni economiche, il padre corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei due ragazzi che sarà pari a complessivi €.
1.300,00 (€. 650,00 per ciascuno), fino al mese di agosto 2025. E sarà pari ad €.
1.100,00 (€. 550,00 ciascuno) dal settembre 2025 in poi.
pagina 3 di 8 Il mantenimento sarà pagato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditare sul conto corrente dedicato intestato alla IG.ra CP_1
alle coordinate bancarie già note, o altre che saranno comunicate. Tale
[...]
somma, come per legge, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo da gennaio 2026.
L'assegno unico universale erogato dall' sarà invece incassato interamente CP_2
dalla IG.ra . Controparte_1
Per quanto concerne le spese c.d. di natura straordinaria per i due figli (segnatamente quelle scolastiche/universitarie, mediche, sportive, ludiche, di studio universitario/ formazione professionale etc.), come indicate, concordate e documentate secondo quanto previsto nel c.d. protocollo famiglia del Tribunale di Pescara attualmente vigente, il IG. contribuirà come segue: Parte_1
- nella misura del 60% per le spese straordinarie legate all'istruzione, e più precisamente: tasse scolastiche ed universitarie, libri e testi scolastici ed universitari, canoni di locazione di case private o residenze, viaggi ed abbonamenti di trasporto da e per le residenze universitarie;
- nella misura del 60% per le cure sanitarie;
- nella misura del 60% per i viaggi dei ragazzi in autonomia (50% se con la madre,
70% se con il padre);
- nella misura del 50% per l'accantonamento dei ragazzi che è complessivamente di €. 100,00 per ciascun figlio;
- nella misura del 50% per tutte le altre spese straordinarie previste nel vigente
Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia Tribunale di Pescara.
Al fine di agevolare il pagamento delle spese più frequenti, il IG. Pt_1
provvederà ad anticipare in favore della IG.ra entro il giorno Controparte_1
5 di ciascun mese fino ad agosto 2025 (unitamente al mantenimento ordinario di €
1.300,00) la somma di € 700,00 mensili, da imputarsi alle spese pagina 4 di 8 scolastiche/universitarie; la IG.ra a sua volta fornirà un rendiconto ogni tre CP_1
mesi, onde condividere con il marito la gestione delle necessità dei figli e prevedere eventuali conguagli fra essi genitori. Dal settembre 2025, considerato che anche il secondogenito si trasferirà fuori sede per gli studi universitari, il IG. Per_2 Pt_1
(unitamente al mantenimento ordinario di €. 1.100,00), anticiperà la somma di €
1.200,00 mensili in acconto sua quota spese straordinarie, salvo conguaglio trimestrale;
E) Trasferimento immobiliare. Quanto all'immobile attualmente adibito a casa coniugale e relativo garage pertinenziale, il IG. con il Parte_1
presente atto dichiara in modo chiaro ed inequivoco la volontà di CEDERE a titolo gratuito come in effetti CEDE a titolo gratuito, la quota parte pari alla metà (50%) degli stessi con ogni garanzia di legge, franchi e liberi da servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, in favore della IG.ra , nei termini che seguono: Controparte_1
1. il IG. (n. Pescara, il 31.07.1964, c.f. Parte_1 C.F._1
, trasferisce immediatamente a titolo gratuito in favore della IG.ra
[...]
(n. a Pescara, il 01.07.1969, c.f. ) Controparte_1 C.F._2
che accetta, il 50% della PIENA PROPRIETÀ sugli interi immobili che seguono, siti in PESCARA, alla via largo Madonna dei Sette Dolori n. 35/8, così descritti:
a) appartamento disposto sui piani secondo e terzo -sottotetto, per vani catastali 8,5, composto:
- al piano secondo da soggiorno - angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, n. 1 camera da letto, bagno e balconi a livello, con gradinata per l'accesso al sottotetto;
- al piano sottotetto da n. 4 locali di sgombero, disimpegno, ripostiglio e wc.
Confinante (come da atto di provenienza) con vano scala, prop. , prop. , CP_3 CP_4
, distacchi verso aventi causa da salvo altri. CP_5 CP_6
pagina 5 di 8 Distinto all' foglio 11, Controparte_7
particella 2352, subalterno 23, categoria A/2, zc 3 classe 2, vani 8,5 , sup. cat. mq.
168 rendita euro 1.075,52;
b) locale garage pertinenziale con n. 1 wc al piano terra di mq 29 con corte esclusiva pertinenziale sul davanti, catastalmente individuato: Foglio 11, particella 2352, subalterno 14, categoria C/6, zc 3, classe 4, rendita euro 61,41.
Confinante (come da atto di provenienza) con vano scala, prop. , prop. CP_3
prop. salvo altri. Per_3 Parte_2
2. La IG.ra dichiara di accettare la cessione. Controparte_1
DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DEI TITOLI EDILIZI
Il IG. dichiara, sotto la propria responsabilità, la regolarità Parte_1
dei titoli edilizi e certificati di abitabilità e agibilità relativamente a dette unità immobiliari così come descritte e richiamate nell'atto di acquisto a Rogito del notaio stipulato il 30.05.2007; egli pertanto dichiara che l'immobile è Persona_4
stato edificato in virtù di: permesso di costruire (all'epoca denominato concessione edilizia) rilasciato del Comune di Pescara in data 22 luglio 2004 n. 281/04 e successiva DIA del 12 giugno 2006 prot. 61316.
In relazione a detta DIA la parte cedente dichiara che la società
[...]
originario dante causa, ha presentato a suo tempo al Parte_3
competente Comune la dichiarazione DIA e la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera più tutti gli altri documenti e pareri necessari ai sensi di legge e che il Comune nei trenta giorni successivi non si è opposto all'intervento oggetto delle dette denunzie.
Dichiara inoltre che successivamente a tale data l'immobile in atto non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione urbanistica che avrebbero richiesto licenza concessione od autorizzazione o DIA.
DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ
pagina 6 di 8 La parte cedente dichiara che il fabbricato è stato certificato agibile dal Comune di
Pescara in data 27 marzo 2007 con prot. 39676/07, come risulta dall'atto di provenienza.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA PLANIMETRIA
La parte cedente dichiara inoltre, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
RINUNCIA ALLA IPOTECA LEGALE
Le parti rinunziano espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento delle quote di beni immobili a queste trasferite e descritte dianzi, con esonero del IGnor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
CONDIZIONE PATRIMONIALE ACCORDO DI SEPARAZIONE
Le parti dichiarano che il trasferimento del 50% della piena proprietà degli immobili su descritti in favore della IG.ra costituisce condizione Controparte_1 patrimoniale dell'accordo di separazione, ed è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ed invocano pertanto i previsti benefici di legge.
Le parti precisano di farsi carico della trascrizione dell'atto di cessione esonerando la
Cancelleria da qualsiasi responsabilità a riguardo.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai sensi dell'art.1, comma 497, Legge 266/05 le parti dichiarano che il valore catastale complessivo degli immobili è di €. 131.315,42, di cui €. 124.222,56 (per l'appartamento) ed €. 7.092,86 (per il locale garage); dichiarano pertanto che il pagina 7 di 8 valore catastale della quota parte oggetto del trasferimento, pari al 50%, è di complessivi €. 65.657,71-
F) Le spese legali saranno interamente compensate fra le parti, mentre quelle eventuali necessarie e prodromiche al trasferimento immobiliare saranno sostenute al
50% fra i coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/02/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2602/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. GALASSO MONICA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MARZOLI VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 01/08/2002 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 18/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoni- che, garantendo sempre la reciproca reperibilità. Ciascuno sarà economicamente indipendente.
B) La casa coniugale sita in Pescara, alla via Largo Madonna dei Sette Dolori n.
35/8, sarà assegnata con le relative pertinenze alla IG.ra che Controparte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli ora maggiorenni, (n. a Pescara il Per_1
15.09.2003) e (n. a Pescara il 18.07.2006). Per_2
C) Per ciò che concerne la relazione del padre con i due figli, entrambi studenti, non economicamente indipendenti, la stessa sarà gestita direttamente fra di loro, ma sempre nel rispetto del diritto/dovere genitoriale di conservare relazioni IGnificative
e costanti con i figli anche quando non più minorenni. Pertanto, il padre li incontrerà
e terrà presso di sé compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e di studio, sia durante la settimana che nei week-end, programmandolo e conservando lo spirito di serena collaborazione genitoriale in essere con la madre.
D) Per ciò che concerne le previsioni economiche, il padre corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei due ragazzi che sarà pari a complessivi €.
1.300,00 (€. 650,00 per ciascuno), fino al mese di agosto 2025. E sarà pari ad €.
1.100,00 (€. 550,00 ciascuno) dal settembre 2025 in poi.
pagina 3 di 8 Il mantenimento sarà pagato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditare sul conto corrente dedicato intestato alla IG.ra CP_1
alle coordinate bancarie già note, o altre che saranno comunicate. Tale
[...]
somma, come per legge, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo da gennaio 2026.
L'assegno unico universale erogato dall' sarà invece incassato interamente CP_2
dalla IG.ra . Controparte_1
Per quanto concerne le spese c.d. di natura straordinaria per i due figli (segnatamente quelle scolastiche/universitarie, mediche, sportive, ludiche, di studio universitario/ formazione professionale etc.), come indicate, concordate e documentate secondo quanto previsto nel c.d. protocollo famiglia del Tribunale di Pescara attualmente vigente, il IG. contribuirà come segue: Parte_1
- nella misura del 60% per le spese straordinarie legate all'istruzione, e più precisamente: tasse scolastiche ed universitarie, libri e testi scolastici ed universitari, canoni di locazione di case private o residenze, viaggi ed abbonamenti di trasporto da e per le residenze universitarie;
- nella misura del 60% per le cure sanitarie;
- nella misura del 60% per i viaggi dei ragazzi in autonomia (50% se con la madre,
70% se con il padre);
- nella misura del 50% per l'accantonamento dei ragazzi che è complessivamente di €. 100,00 per ciascun figlio;
- nella misura del 50% per tutte le altre spese straordinarie previste nel vigente
Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia Tribunale di Pescara.
Al fine di agevolare il pagamento delle spese più frequenti, il IG. Pt_1
provvederà ad anticipare in favore della IG.ra entro il giorno Controparte_1
5 di ciascun mese fino ad agosto 2025 (unitamente al mantenimento ordinario di €
1.300,00) la somma di € 700,00 mensili, da imputarsi alle spese pagina 4 di 8 scolastiche/universitarie; la IG.ra a sua volta fornirà un rendiconto ogni tre CP_1
mesi, onde condividere con il marito la gestione delle necessità dei figli e prevedere eventuali conguagli fra essi genitori. Dal settembre 2025, considerato che anche il secondogenito si trasferirà fuori sede per gli studi universitari, il IG. Per_2 Pt_1
(unitamente al mantenimento ordinario di €. 1.100,00), anticiperà la somma di €
1.200,00 mensili in acconto sua quota spese straordinarie, salvo conguaglio trimestrale;
E) Trasferimento immobiliare. Quanto all'immobile attualmente adibito a casa coniugale e relativo garage pertinenziale, il IG. con il Parte_1
presente atto dichiara in modo chiaro ed inequivoco la volontà di CEDERE a titolo gratuito come in effetti CEDE a titolo gratuito, la quota parte pari alla metà (50%) degli stessi con ogni garanzia di legge, franchi e liberi da servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, in favore della IG.ra , nei termini che seguono: Controparte_1
1. il IG. (n. Pescara, il 31.07.1964, c.f. Parte_1 C.F._1
, trasferisce immediatamente a titolo gratuito in favore della IG.ra
[...]
(n. a Pescara, il 01.07.1969, c.f. ) Controparte_1 C.F._2
che accetta, il 50% della PIENA PROPRIETÀ sugli interi immobili che seguono, siti in PESCARA, alla via largo Madonna dei Sette Dolori n. 35/8, così descritti:
a) appartamento disposto sui piani secondo e terzo -sottotetto, per vani catastali 8,5, composto:
- al piano secondo da soggiorno - angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, n. 1 camera da letto, bagno e balconi a livello, con gradinata per l'accesso al sottotetto;
- al piano sottotetto da n. 4 locali di sgombero, disimpegno, ripostiglio e wc.
Confinante (come da atto di provenienza) con vano scala, prop. , prop. , CP_3 CP_4
, distacchi verso aventi causa da salvo altri. CP_5 CP_6
pagina 5 di 8 Distinto all' foglio 11, Controparte_7
particella 2352, subalterno 23, categoria A/2, zc 3 classe 2, vani 8,5 , sup. cat. mq.
168 rendita euro 1.075,52;
b) locale garage pertinenziale con n. 1 wc al piano terra di mq 29 con corte esclusiva pertinenziale sul davanti, catastalmente individuato: Foglio 11, particella 2352, subalterno 14, categoria C/6, zc 3, classe 4, rendita euro 61,41.
Confinante (come da atto di provenienza) con vano scala, prop. , prop. CP_3
prop. salvo altri. Per_3 Parte_2
2. La IG.ra dichiara di accettare la cessione. Controparte_1
DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DEI TITOLI EDILIZI
Il IG. dichiara, sotto la propria responsabilità, la regolarità Parte_1
dei titoli edilizi e certificati di abitabilità e agibilità relativamente a dette unità immobiliari così come descritte e richiamate nell'atto di acquisto a Rogito del notaio stipulato il 30.05.2007; egli pertanto dichiara che l'immobile è Persona_4
stato edificato in virtù di: permesso di costruire (all'epoca denominato concessione edilizia) rilasciato del Comune di Pescara in data 22 luglio 2004 n. 281/04 e successiva DIA del 12 giugno 2006 prot. 61316.
In relazione a detta DIA la parte cedente dichiara che la società
[...]
originario dante causa, ha presentato a suo tempo al Parte_3
competente Comune la dichiarazione DIA e la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera più tutti gli altri documenti e pareri necessari ai sensi di legge e che il Comune nei trenta giorni successivi non si è opposto all'intervento oggetto delle dette denunzie.
Dichiara inoltre che successivamente a tale data l'immobile in atto non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione urbanistica che avrebbero richiesto licenza concessione od autorizzazione o DIA.
DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ
pagina 6 di 8 La parte cedente dichiara che il fabbricato è stato certificato agibile dal Comune di
Pescara in data 27 marzo 2007 con prot. 39676/07, come risulta dall'atto di provenienza.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA PLANIMETRIA
La parte cedente dichiara inoltre, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
RINUNCIA ALLA IPOTECA LEGALE
Le parti rinunziano espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento delle quote di beni immobili a queste trasferite e descritte dianzi, con esonero del IGnor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
CONDIZIONE PATRIMONIALE ACCORDO DI SEPARAZIONE
Le parti dichiarano che il trasferimento del 50% della piena proprietà degli immobili su descritti in favore della IG.ra costituisce condizione Controparte_1 patrimoniale dell'accordo di separazione, ed è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ed invocano pertanto i previsti benefici di legge.
Le parti precisano di farsi carico della trascrizione dell'atto di cessione esonerando la
Cancelleria da qualsiasi responsabilità a riguardo.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai sensi dell'art.1, comma 497, Legge 266/05 le parti dichiarano che il valore catastale complessivo degli immobili è di €. 131.315,42, di cui €. 124.222,56 (per l'appartamento) ed €. 7.092,86 (per il locale garage); dichiarano pertanto che il pagina 7 di 8 valore catastale della quota parte oggetto del trasferimento, pari al 50%, è di complessivi €. 65.657,71-
F) Le spese legali saranno interamente compensate fra le parti, mentre quelle eventuali necessarie e prodromiche al trasferimento immobiliare saranno sostenute al
50% fra i coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/02/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8