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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza dell'11 dicembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3721, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CIOCI Parte_1 C.F._1
EL elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 03100 FROSINONE;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Ritenere e dichiarare la natura CP_1 professionale della patologia lamentata dal ricorrente;
- valutare ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.
13 del D.lgs. n. 38/2000 (“nel caso in cui l'assicurato venga colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle suddette disposizioni si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”) i postumi invalidanti residuati complessivamente dalle malattie professionali denunciate e documentate dalla ricorrente;
- per
l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentate, a corrispondere all'odierno CP_1 ricorrente l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi
a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” . La ricorrente sosteneva di aver svolto l'attività di operaia cassiera dal 1998 al 2021 alle dipendenze di varie aziende di aver contratto malattia professionale per la quale aveva presentato denuncia all' esito. Controparte_2
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratole dalla suddetta malattia, nella misura del 16% chiedeva al Tribunale di Frosinone, in funzione di
Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con vittoria di CP_1 spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si costituiva l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia della ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente è affetta da spondilodiscoartrosi lombare e spondilodiscoartrosi cervicale, dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente lavora come cassiera e talvolta addetta allo stoccaggio merci , part-time di 20- 24 ore settimanali. L'attività viene espletata seduta in cassa ove avviene lo spostamento della merce, la seduta aveva lo schienale e le rotelle.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa della ricorrente, la presenza di sedie ergonomi che, la durata dell'orario di lavoro (part-time) le modalità di effettivo svolgimento non sussiste un'esposizione a rischio derivante dalla movimentazione dei carichi e che pertanto non risulta provata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza dell'11 dicembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3721, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CIOCI Parte_1 C.F._1
EL elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 03100 FROSINONE;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Ritenere e dichiarare la natura CP_1 professionale della patologia lamentata dal ricorrente;
- valutare ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.
13 del D.lgs. n. 38/2000 (“nel caso in cui l'assicurato venga colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle suddette disposizioni si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”) i postumi invalidanti residuati complessivamente dalle malattie professionali denunciate e documentate dalla ricorrente;
- per
l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentate, a corrispondere all'odierno CP_1 ricorrente l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi
a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” . La ricorrente sosteneva di aver svolto l'attività di operaia cassiera dal 1998 al 2021 alle dipendenze di varie aziende di aver contratto malattia professionale per la quale aveva presentato denuncia all' esito. Controparte_2
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratole dalla suddetta malattia, nella misura del 16% chiedeva al Tribunale di Frosinone, in funzione di
Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con vittoria di CP_1 spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si costituiva l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia della ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente è affetta da spondilodiscoartrosi lombare e spondilodiscoartrosi cervicale, dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente lavora come cassiera e talvolta addetta allo stoccaggio merci , part-time di 20- 24 ore settimanali. L'attività viene espletata seduta in cassa ove avviene lo spostamento della merce, la seduta aveva lo schienale e le rotelle.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa della ricorrente, la presenza di sedie ergonomi che, la durata dell'orario di lavoro (part-time) le modalità di effettivo svolgimento non sussiste un'esposizione a rischio derivante dalla movimentazione dei carichi e che pertanto non risulta provata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno