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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11777/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento n. 688 del 21/3/2025 per l'anno 2021, emesso dal Comune di Pozzuoli (NA), notificatogli il 22/4/2025, avente ad oggetto gli immobili siti in nel circondario del comune di Pozzuoli alla Indirizzo_1 (fg. 82, n. 106 sub 6) e alla Indirizzo_2 (Fg. 82, n. 106, sub 8 - inquadrato come immobile principale e non soggetto ad IMU), per l'importo di euro 428,00.
Con il proposto ricorso il ricorrente contesta il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo avuto nell'anno 2021 alcun titolo, possesso e disponibilità dei due immobili per cui è accertamento.
Non si è costituito il Comune di Pozzuoli che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Nell'udienza del 4/12/2025 la Corte rilevato il mancato deposito della relata di notifica indirizzata all'ente impositore in formato telematico (.eml) ne ordinava il deposito a cui parte ricorrente ha regolarmente ottemperato depositando anche la protocollazione effettuata dal medesimo Comune di Pozzuoli.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Non può che essere preso atto del difetto di legittimazione passiva all'imposizione IMU per i due immobilii così come accertati dal Comune di Pozzuoli non avendo parte ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (visure catastali ed atto compravendita), nell'anno 2021 la proprietà dei suddetti due immobili oggetto dell'atto accertativo.
Il comune di Pozzuoli (NA) essendo contumace, pur se regolarmente citato in giudizio, nulla ha opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11777/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento n. 688 del 21/3/2025 per l'anno 2021, emesso dal Comune di Pozzuoli (NA), notificatogli il 22/4/2025, avente ad oggetto gli immobili siti in nel circondario del comune di Pozzuoli alla Indirizzo_1 (fg. 82, n. 106 sub 6) e alla Indirizzo_2 (Fg. 82, n. 106, sub 8 - inquadrato come immobile principale e non soggetto ad IMU), per l'importo di euro 428,00.
Con il proposto ricorso il ricorrente contesta il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo avuto nell'anno 2021 alcun titolo, possesso e disponibilità dei due immobili per cui è accertamento.
Non si è costituito il Comune di Pozzuoli che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Nell'udienza del 4/12/2025 la Corte rilevato il mancato deposito della relata di notifica indirizzata all'ente impositore in formato telematico (.eml) ne ordinava il deposito a cui parte ricorrente ha regolarmente ottemperato depositando anche la protocollazione effettuata dal medesimo Comune di Pozzuoli.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Non può che essere preso atto del difetto di legittimazione passiva all'imposizione IMU per i due immobilii così come accertati dal Comune di Pozzuoli non avendo parte ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (visure catastali ed atto compravendita), nell'anno 2021 la proprietà dei suddetti due immobili oggetto dell'atto accertativo.
Il comune di Pozzuoli (NA) essendo contumace, pur se regolarmente citato in giudizio, nulla ha opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300 oltre accessori di legge se dovuti.