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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1835/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1835/2025 V.G. promossa da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Nunzia
Basile, presso il cui studio in ON (SI), Viale Marconi n. 20, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, per l'Avv. Nunzia Basile ha concluso chiedendo Parte_1 Parte_2 di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del Comune di Piansano (VT) precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi alle seguenti 2 / 7
condizioni:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Affidamento del figlio Per_
Il figlio minore nato a [...] il [...], viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio stesso relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni;
il collocamento del minore è presso la casa familiare posta in Colle Val d'Elsa via della Lisciata
n. 6/A , i genitori hanno stabilito il calendario dei tempi di permanenza di ciascun genitore con il figlio minore come segue: entrambi i genitori effettuano turni lavorativi e pertanto stabiliscono una permanenza paritetica alternata tra essi genitori in virtù dei loro turni settimanali per il
Franchi e mensili per la Pt_2
In via minimale: fine settimana alternati con l'uno o l'altro genitore tenendo conto della permanenza del figlio con l'uno o l'altro genitore nel corso della settimana. I genitori concordano che il suddetto calendario potrà essere modificato secondo gli impegni e le esigenze del figlio . I genitori staranno con il figlio minore per le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente. Per_ I genitori pattuiscono che provvederanno al mantenimento diretto del figlio , e ciascuno di essi provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Siena di seguito riportato:
1) Senza necessità di preventivo accordo:
a) Spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base.
b) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche 3 / 7
che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante;
c) Corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
d) Baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili);
e) Centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie)
e luoghi assimilati.
2) Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci
, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 1, lett. e);
g) studi universitari e/o parauniversitari;
il dissenso con liberazione dall'obbligo di concorrere alle relative spese potrà essere giustificato solo da motivate ragioni economiche del genitore 4 / 7
dissenziente e/o da ingiustificabile mancanza di impegno nello studio da parte della prole, che può essere desunta ove quest'ultima resti fuori corso per più di un anno senza esito positivo in alcun esame;
h) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
in tale ipotesi, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della prole posto a carico del genitore non convivente è ridotto automaticamente di due terzi;
i) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore: nato a [...]
ON il 02.02.20218 sul proprio passaporto o altro documento.
Disposizioni patrimoniali stabilite tra i coniugi
I SI.ri e dichiarano di essere comproprietari di un immobile, Parte_1 Parte_2 già casa coniugale, ad uso di civile abitazione sito in Colle Val d'Elsa (SI) via della Lisciata
n.6/A distinto al C.F. del comune di Colle Val d'Elsa nel Foglio 100 particella 1508 sub. graffati
29 e 38. il SI. con il presente atto promette e si obbliga a cedere e trasferire, con Parte_1 successivo atto notarile, alla SI.ra , che promette e si obbliga ad accettare il 50% Parte_2 della proprietà dei seguenti beni immobili posti nel Comune di Colle di Val d'Elsa via della
Lisciata n. 6/A e più precisamente:
1. La quota di proprietà di ½ di un appartamento e garage dell'immobile, già casa coniugale, ad uso di civile abitazione sito in Colle Val d'Elsa (SI) via della Lisciata n.6/A distinto al C.F. del comune di Colle Val d'Elsa nel Foglio 100 particella 1508 sub. graffati 29 e 38.
Le parti intendono avvalersi, per l'attribuzione dei beni immobili sopra descritti, all'atto notarile di trasferimento, delle esenzioni di imposta previste dall'art.19 della L. 74/1987 così come interpretata con sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del10/05/1999 e pertanto l'atto definitivo è esente da imposta di registro, bollo, trascrizione, catastali etc. circolare Agenzia
Entrate 2/E del 21.02.2014 ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 1.1.2014 , le agevolazioni di cui alla legge 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti 5 / 7
nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso tra i coniugi ed anche in favore dei figli.
Ad ogni conto, la SI.ra in assoluto subordine, richiede l'applicazione Parte_2 dell'imposta di registro prevista dalla nota II bis dell'art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/04/1986
n. 131, introdotta dall'art. 16 1° comma del DL 22/05/1993 n. 155, convertito con modificazioni nella L. n. 243 del 19/07/1993 e modificata dall'art. 3 comma 131 della L. n. 549 del 28/12/1995, poiché trattasi di trasferimento di porzione di fabbricato destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 218 del 27/08/1969, effettuato da persona fisica, la quale non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti di parte acquirente, costituita ugualmente da persona fisica, il quale dichiara contestualmente: a) di essere residente nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato,
Il trasferimento immobiliare tra i coniugi, come sopra specificato avverrà senza spirito di liberalità in quanto le attribuzioni costituiscono riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I SIg.ri e fanno espressa rinunzia a qualsiasi ipoteca legale ed Parte_1 Parte_2 esonerano da ogni responsabilità a suo carico il Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena presso il cui ufficio l'atto sarà trascritto.
Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Mutuo dei coniugi con accollo la SI.ra e il SI. , hanno contratto mutuo cointestato fondiario Parte_2 Parte_1 del notaio Repertorio n. 912 Raccolta n. 748 e concessione di ipoteca volontaria Persona_3 con atto del Notaio in , Registrato a Firenze al n. 2330 serie IT Iscritto a Persona_3
SIENA il 09.02.2016 n. Reg gen 996, reg part. 178 con Banca Intesa San Paolo, un mutuo ipotecario per acquisto prima casa per l'importo di Euro 150.000,00 per la durata di anni 30.
(all. n. 8) La SI.ra all'atto del trasferimento del 50% del quota della casa Parte_2 6 / 7
coniugale promette e si obbliga all'accollo del 100% mutuo con il pagamento integrale della rata di mutuo liberando il SI. dal pagamento della rata. Parte_1
Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.”.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 26.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
29.9.2018 in Piansano (VT), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Piansano, all'anno 2018, n. 4, parte 2, Serie C, e che dal matrimonio era nato in [...] il
2.2.2018 il figlio evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e Persona_2 concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. 7 / 7
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piansano (VT) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1835/2025 V.G. promossa da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Nunzia
Basile, presso il cui studio in ON (SI), Viale Marconi n. 20, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, per l'Avv. Nunzia Basile ha concluso chiedendo Parte_1 Parte_2 di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del Comune di Piansano (VT) precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi alle seguenti 2 / 7
condizioni:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Affidamento del figlio Per_
Il figlio minore nato a [...] il [...], viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio stesso relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni;
il collocamento del minore è presso la casa familiare posta in Colle Val d'Elsa via della Lisciata
n. 6/A , i genitori hanno stabilito il calendario dei tempi di permanenza di ciascun genitore con il figlio minore come segue: entrambi i genitori effettuano turni lavorativi e pertanto stabiliscono una permanenza paritetica alternata tra essi genitori in virtù dei loro turni settimanali per il
Franchi e mensili per la Pt_2
In via minimale: fine settimana alternati con l'uno o l'altro genitore tenendo conto della permanenza del figlio con l'uno o l'altro genitore nel corso della settimana. I genitori concordano che il suddetto calendario potrà essere modificato secondo gli impegni e le esigenze del figlio . I genitori staranno con il figlio minore per le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente. Per_ I genitori pattuiscono che provvederanno al mantenimento diretto del figlio , e ciascuno di essi provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Siena di seguito riportato:
1) Senza necessità di preventivo accordo:
a) Spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base.
b) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche 3 / 7
che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante;
c) Corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
d) Baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili);
e) Centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie)
e luoghi assimilati.
2) Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci
, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 1, lett. e);
g) studi universitari e/o parauniversitari;
il dissenso con liberazione dall'obbligo di concorrere alle relative spese potrà essere giustificato solo da motivate ragioni economiche del genitore 4 / 7
dissenziente e/o da ingiustificabile mancanza di impegno nello studio da parte della prole, che può essere desunta ove quest'ultima resti fuori corso per più di un anno senza esito positivo in alcun esame;
h) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
in tale ipotesi, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della prole posto a carico del genitore non convivente è ridotto automaticamente di due terzi;
i) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore: nato a [...]
ON il 02.02.20218 sul proprio passaporto o altro documento.
Disposizioni patrimoniali stabilite tra i coniugi
I SI.ri e dichiarano di essere comproprietari di un immobile, Parte_1 Parte_2 già casa coniugale, ad uso di civile abitazione sito in Colle Val d'Elsa (SI) via della Lisciata
n.6/A distinto al C.F. del comune di Colle Val d'Elsa nel Foglio 100 particella 1508 sub. graffati
29 e 38. il SI. con il presente atto promette e si obbliga a cedere e trasferire, con Parte_1 successivo atto notarile, alla SI.ra , che promette e si obbliga ad accettare il 50% Parte_2 della proprietà dei seguenti beni immobili posti nel Comune di Colle di Val d'Elsa via della
Lisciata n. 6/A e più precisamente:
1. La quota di proprietà di ½ di un appartamento e garage dell'immobile, già casa coniugale, ad uso di civile abitazione sito in Colle Val d'Elsa (SI) via della Lisciata n.6/A distinto al C.F. del comune di Colle Val d'Elsa nel Foglio 100 particella 1508 sub. graffati 29 e 38.
Le parti intendono avvalersi, per l'attribuzione dei beni immobili sopra descritti, all'atto notarile di trasferimento, delle esenzioni di imposta previste dall'art.19 della L. 74/1987 così come interpretata con sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del10/05/1999 e pertanto l'atto definitivo è esente da imposta di registro, bollo, trascrizione, catastali etc. circolare Agenzia
Entrate 2/E del 21.02.2014 ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 1.1.2014 , le agevolazioni di cui alla legge 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti 5 / 7
nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso tra i coniugi ed anche in favore dei figli.
Ad ogni conto, la SI.ra in assoluto subordine, richiede l'applicazione Parte_2 dell'imposta di registro prevista dalla nota II bis dell'art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/04/1986
n. 131, introdotta dall'art. 16 1° comma del DL 22/05/1993 n. 155, convertito con modificazioni nella L. n. 243 del 19/07/1993 e modificata dall'art. 3 comma 131 della L. n. 549 del 28/12/1995, poiché trattasi di trasferimento di porzione di fabbricato destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 218 del 27/08/1969, effettuato da persona fisica, la quale non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti di parte acquirente, costituita ugualmente da persona fisica, il quale dichiara contestualmente: a) di essere residente nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato,
Il trasferimento immobiliare tra i coniugi, come sopra specificato avverrà senza spirito di liberalità in quanto le attribuzioni costituiscono riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I SIg.ri e fanno espressa rinunzia a qualsiasi ipoteca legale ed Parte_1 Parte_2 esonerano da ogni responsabilità a suo carico il Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena presso il cui ufficio l'atto sarà trascritto.
Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Mutuo dei coniugi con accollo la SI.ra e il SI. , hanno contratto mutuo cointestato fondiario Parte_2 Parte_1 del notaio Repertorio n. 912 Raccolta n. 748 e concessione di ipoteca volontaria Persona_3 con atto del Notaio in , Registrato a Firenze al n. 2330 serie IT Iscritto a Persona_3
SIENA il 09.02.2016 n. Reg gen 996, reg part. 178 con Banca Intesa San Paolo, un mutuo ipotecario per acquisto prima casa per l'importo di Euro 150.000,00 per la durata di anni 30.
(all. n. 8) La SI.ra all'atto del trasferimento del 50% del quota della casa Parte_2 6 / 7
coniugale promette e si obbliga all'accollo del 100% mutuo con il pagamento integrale della rata di mutuo liberando il SI. dal pagamento della rata. Parte_1
Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.”.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 26.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
29.9.2018 in Piansano (VT), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Piansano, all'anno 2018, n. 4, parte 2, Serie C, e che dal matrimonio era nato in [...] il
2.2.2018 il figlio evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e Persona_2 concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. 7 / 7
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piansano (VT) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao