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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dalle avv.te Tatiana Biagioni (C.F. - C.F._1 pec: e Anna Danesi (C.F. Email_1
– pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso il loro studio in Milano, via M. Melloni n. 10 per delega allegata al presente atto ex art. 83 cpc. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi mail: Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Convenuta contumace
Motivazione
Con ricorso depositato il 14.3.2025 conveniva in Parte_3 giudizio per la quale ha lavorato con inquadramento nel Controparte_2
Primo Livello CCNL Edilizia Industria, nel periodo dal 25.4.2024 sino al 24.7.2024 , quando gli venne detto di restare a casa e che sarebbe stato successivamente richiamato.
Assumeva di essere stato retribuito per importi minori rispetto a quelli spettanti e di aver verificato dal proprio C2 Storico che la società in data il 10 agosto 2024 lo aveva licenziato per giusta causa, ancorché egli non avesse ricevuto alcun licenziamento scritto, né precedente contestazione disciplinare.
Assumeva quindi l'intervenuto licenziamento verbale, che impugnava, chiedendo l'applicazione dell'art 2 del dlgs 23/2015 con condanna de datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore alle 5 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, contestualmente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2 del lgs 23/2015 in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro . In ipotesi di intervenuta risoluzione del rapporto, chiedeva il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
La società, pur ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio veniva dichiarata contumace.
Intimata per rendere l'interrogatorio formale, nessuno si presentava per l'assunzione della prova .
La causa è stata quindi istruita sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in ottemperanza all'ordinanza n. 16013/2022 della Corte di Cassazione che, con orientamento uniforme, ha stabilito che “ "Il lavoratore che impugni il licenziamento, allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto e' ascrivibile alla volonta' datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si e' risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex articolo 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andra' respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'articolo 2697 c.c." (Cass. 08 febbraio 2019 n. 3822).
E' stato quindi ascoltato il teste, il quale, collega Persona_1
di lavoro del ricorrente dall'aprile 2024 per qualche settimana, ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di tale , da indentificarsi con il sig. , amministratore Per_2 Parte_4 della società convenuta.
Tuttavia il teste non ha saputo indicare come il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato, evidenziando tuttavia una forte situazione di irregolarità dell'impresa nella gestione dei rapporti di lavoro.
Ed infatti il teste ha dichiarato di aver lavorato senza contratto di lavoro, ha riferito di aver sollecitato il pagamento della sua retribuzione e solo dopo aver atteso per un giorno intero il pagamento della sua retribuzione , alla fine è stato retribuito. Ha quindi indirettamente confermato i ritardi ed i parziali pagamenti della retribuzione del ricorrente, considerato che il datore di lavoro, rimasto contumace, nulla ha provato in senso contrario.
Dei pagamenti parziali in favore del ricorrente vi è infatti traccia nell'estratto conto depositato in atti per l'ammontare complessivo di euro 3.372,00.
Il rapporto di lavoro , stipulato a Genova ( come da contratto di assunzione sub 3bis) , è comunque documentato nell'inquadramento I livello CCNL Edili, nella sua tipologia ( contratto a tempo indeterminato,) e nell'orario di lavoro ( full time).
Le busta paga versate in atti ne attestano la esecuzione sino alla cessazione, da individuarsi nella data certificata dal datore di lavoro nel C2 Storico del ricorrente.
Di tali elementi tiene conto il conteggio esplicitato in ricorso, elaborato secondo i parametri retributivi del CCNL applicabile al rapporto di lavoro ( depositato sub doc 7) e quindi da ritenersi condivisibile.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 3.019,88, di cui euro 467,11 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo . Il rapporto di lavoro deve infatti ritenersi cessato in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione, di cui infra.
Deve infatti ritenersi che il rapporto di lavoro si sia interrotto per scelta datoriale in assenza delle forme scritte previste dalla legge: dal C2 storico del ricorrente risulta che, pur a fronte di una dichiarazione al Centro per l'Impiego dell' intervenuto licenziamento per giusta causa, nulla è stato recapitato al lavoratore, né è stato depositato in giudizio, essendo parte convenuta rimasta contumace.
Non vi è dunque prova che sia intervenuto un valido atto scritto di recesso datoriale, sicché , nella situazione di irregolare gestione dei rapporti di lavoro dell'impresa convenuta, per come sopra descritti, deve ritenersi che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento verbale del lavoratore.
Questi elementi trovano supporto nella mancata risposta all'interpello ex art 292 cpc.
Trova pertanto applicazione l'art 2 del d. lvo 276/2003, la cui disciplina è estensibile anche nel caso delle piccole imprese, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento ( 10 agosto 2024 ) sino a quello del deposito del ricorso (14.2.2025) sulla base di una retribuzione mensile lorda pari a euro 1.7.45,57 pari ad una retribuzione globale di fatto di euro 1.891,03, e così per euro 11346,18 ( euro 1.891,03 x
6 mesi), oltre al versamento della contribuzione previdenziale.
Con il deposito del ricorso il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art 2 comma 2
D.lvo 23/2015 nella misura di 15 mensilità con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della stessa sulla base della retribuzione sopra indicata, senza versamento della contribuzione.
Ogni ulteriore domande resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_3 ricorrente la somma di euro 3.019,88, di cui euro 467,11 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. dichiara l'inefficacia del licenziamento verbale del 10 agosto 2024;
3. per l'effetto condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_3 corrispondere al ricorrente la retribuzione globale di fatto pari a euro 1.891,00 mensili, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'esercizio del diritto di opzione avvenuto con il deposito del presente ricorso, e così per complessivi euro 11.346,18, oltre al versamento della contribuzione previdenziale;
4. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_3 ricorrente 15 mensilità della retribuzione globale di fatto;
5. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere il CP_3 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.629,00, oltre spese generali, oltre IVA
e CPA con distrazione in favore del difensore, dichiaratisi antistatari.
Genova, 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dalle avv.te Tatiana Biagioni (C.F. - C.F._1 pec: e Anna Danesi (C.F. Email_1
– pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso il loro studio in Milano, via M. Melloni n. 10 per delega allegata al presente atto ex art. 83 cpc. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi mail: Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Convenuta contumace
Motivazione
Con ricorso depositato il 14.3.2025 conveniva in Parte_3 giudizio per la quale ha lavorato con inquadramento nel Controparte_2
Primo Livello CCNL Edilizia Industria, nel periodo dal 25.4.2024 sino al 24.7.2024 , quando gli venne detto di restare a casa e che sarebbe stato successivamente richiamato.
Assumeva di essere stato retribuito per importi minori rispetto a quelli spettanti e di aver verificato dal proprio C2 Storico che la società in data il 10 agosto 2024 lo aveva licenziato per giusta causa, ancorché egli non avesse ricevuto alcun licenziamento scritto, né precedente contestazione disciplinare.
Assumeva quindi l'intervenuto licenziamento verbale, che impugnava, chiedendo l'applicazione dell'art 2 del dlgs 23/2015 con condanna de datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore alle 5 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, contestualmente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2 del lgs 23/2015 in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro . In ipotesi di intervenuta risoluzione del rapporto, chiedeva il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
La società, pur ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio veniva dichiarata contumace.
Intimata per rendere l'interrogatorio formale, nessuno si presentava per l'assunzione della prova .
La causa è stata quindi istruita sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in ottemperanza all'ordinanza n. 16013/2022 della Corte di Cassazione che, con orientamento uniforme, ha stabilito che “ "Il lavoratore che impugni il licenziamento, allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto e' ascrivibile alla volonta' datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si e' risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex articolo 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andra' respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'articolo 2697 c.c." (Cass. 08 febbraio 2019 n. 3822).
E' stato quindi ascoltato il teste, il quale, collega Persona_1
di lavoro del ricorrente dall'aprile 2024 per qualche settimana, ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di tale , da indentificarsi con il sig. , amministratore Per_2 Parte_4 della società convenuta.
Tuttavia il teste non ha saputo indicare come il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato, evidenziando tuttavia una forte situazione di irregolarità dell'impresa nella gestione dei rapporti di lavoro.
Ed infatti il teste ha dichiarato di aver lavorato senza contratto di lavoro, ha riferito di aver sollecitato il pagamento della sua retribuzione e solo dopo aver atteso per un giorno intero il pagamento della sua retribuzione , alla fine è stato retribuito. Ha quindi indirettamente confermato i ritardi ed i parziali pagamenti della retribuzione del ricorrente, considerato che il datore di lavoro, rimasto contumace, nulla ha provato in senso contrario.
Dei pagamenti parziali in favore del ricorrente vi è infatti traccia nell'estratto conto depositato in atti per l'ammontare complessivo di euro 3.372,00.
Il rapporto di lavoro , stipulato a Genova ( come da contratto di assunzione sub 3bis) , è comunque documentato nell'inquadramento I livello CCNL Edili, nella sua tipologia ( contratto a tempo indeterminato,) e nell'orario di lavoro ( full time).
Le busta paga versate in atti ne attestano la esecuzione sino alla cessazione, da individuarsi nella data certificata dal datore di lavoro nel C2 Storico del ricorrente.
Di tali elementi tiene conto il conteggio esplicitato in ricorso, elaborato secondo i parametri retributivi del CCNL applicabile al rapporto di lavoro ( depositato sub doc 7) e quindi da ritenersi condivisibile.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 3.019,88, di cui euro 467,11 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo . Il rapporto di lavoro deve infatti ritenersi cessato in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione, di cui infra.
Deve infatti ritenersi che il rapporto di lavoro si sia interrotto per scelta datoriale in assenza delle forme scritte previste dalla legge: dal C2 storico del ricorrente risulta che, pur a fronte di una dichiarazione al Centro per l'Impiego dell' intervenuto licenziamento per giusta causa, nulla è stato recapitato al lavoratore, né è stato depositato in giudizio, essendo parte convenuta rimasta contumace.
Non vi è dunque prova che sia intervenuto un valido atto scritto di recesso datoriale, sicché , nella situazione di irregolare gestione dei rapporti di lavoro dell'impresa convenuta, per come sopra descritti, deve ritenersi che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento verbale del lavoratore.
Questi elementi trovano supporto nella mancata risposta all'interpello ex art 292 cpc.
Trova pertanto applicazione l'art 2 del d. lvo 276/2003, la cui disciplina è estensibile anche nel caso delle piccole imprese, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento ( 10 agosto 2024 ) sino a quello del deposito del ricorso (14.2.2025) sulla base di una retribuzione mensile lorda pari a euro 1.7.45,57 pari ad una retribuzione globale di fatto di euro 1.891,03, e così per euro 11346,18 ( euro 1.891,03 x
6 mesi), oltre al versamento della contribuzione previdenziale.
Con il deposito del ricorso il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art 2 comma 2
D.lvo 23/2015 nella misura di 15 mensilità con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della stessa sulla base della retribuzione sopra indicata, senza versamento della contribuzione.
Ogni ulteriore domande resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_3 ricorrente la somma di euro 3.019,88, di cui euro 467,11 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. dichiara l'inefficacia del licenziamento verbale del 10 agosto 2024;
3. per l'effetto condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_3 corrispondere al ricorrente la retribuzione globale di fatto pari a euro 1.891,00 mensili, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'esercizio del diritto di opzione avvenuto con il deposito del presente ricorso, e così per complessivi euro 11.346,18, oltre al versamento della contribuzione previdenziale;
4. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_3 ricorrente 15 mensilità della retribuzione globale di fatto;
5. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere il CP_3 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.629,00, oltre spese generali, oltre IVA
e CPA con distrazione in favore del difensore, dichiaratisi antistatari.
Genova, 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI