Sentenza 11 luglio 2018
Massime • 1
In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante il versamento di somme a soggetto incaricato dal destinatario di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto del destinatario medesimo (cd. "adiectus solutionis causa"), il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui detto soggetto riscuote il pagamento. (Fattispecie relativa ad indebiti versamenti all'INPS - incaricato "ex lege" della riscossione per conto di un'associazione di imprese - di contributi associativi sulla base di false denunce contributive, in cui la Corte ha ritenuto radicarsi la competenza nel luogo della sede dell'INPS e non in quello della sede della banca presso la quale l'associazione riceveva gli accrediti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2018, n. 31596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31596 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2018 |
Testo completo
31596-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 2512/2018 -CC 04/06/2018 MARCO VANNUCCI R.G.N. 3093/2018 FILIPPO CASA GIUSEPPE SANTALUCIA FRANCESCO CENTOFANTI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE di ROMA nei confronti del GIP TRIBUNALE di NAPOLI nel procedimento a carico di ET IC, ZE OB, AR EN, RU OB, RE PA, RI LU e DI Calogero con il provvedimento del 19/01/2018 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA CANEVELLI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Roma;
uditi: l'avvocato RT RAPALO, in difesa di RE PA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Napoli;
l'avvocato RAFFAELE VISCOVO, in difesa di RI LU, che si è rimesso alla decisione della Corte;
l'avvocato SUSANNA STRANIERI, in difesa di RU RT, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO -1. Con provvedimento 30 ottobre 2017 il G.i.p. del Tribunale di Napoli chiamato a decidere su una richiesta di sequestro preventivo, avanzata dal pubblico ministero declinava al riguardo la sua competenza territoriale. Si procede a carico di IC ET, e altri, in ordine a plurime condotte di truffa aggravata, ai danni di svariate imprese. Gli indagati sono tutti consulenti del lavoro, alle imprese legati da rapporti professionali, cui si contesta di avere - con artifici e raggiri, consistiti nella predisposizione di denunce contributive (Uniemens), e relativi modelli di pagamento (F24), ideologicamente falsi, perché attestanti, contrariamente al vero, l'affiliazione delle imprese clienti all'associazione di categoria Confimprenditori indotto in errore le imprese - medesime che, dando seguito agli atti predisposti, versavano all'INPS («e, per esso, alla Confimprenditori») quote non dovute a titolo di contributo associativo, procurando all'associazione suddetta un ingiusto profitto, con corrispondente danno per le imprese truffate. Il G.i.p. di Napoli - premesso che il delitto di truffa si consuma nel tempo e nel luogo in cui il soggetto che profitta del reato consegue l'utile ingiusto reputa che ciò presupponga, nel caso di specie, l'incasso da parte di Confimprenditori delle somme riversate dall'INPS; e che, pertanto, il luogo di consumazione fosse Roma, ove ha sede la filiale dell'istituto bancario presso cui, sul suo conto corrente, tale associazione riceve gli accrediti dell'Istituto previdenziale.
2. Della richiesta di sequestro preventivo, dopo la trasmissione degli atti, era investito il G.i.p. del Tribunale di Roma, il quale si riteneva, a propria volta, incompetente. Sosteneva tale secondo giudice che il reato si fosse consumato già nel momento in cui le quote indebite fossero state ricevute dall'Istituto previdenziale, incaricato dall'apparente creditore (Confimprenditori) dell'esazione; e, poiché gli incassi per conto dell'INPS erano avvenuti presso gli sportelli di tesoreria della Banca d'Italia di Napoli, tale Tribunale doveva considerarsi competente. Con l'ordinanza in epigrafe il medesimo giudice sollevava dunque conflitto negativo di competenza, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. Nel merito, il conflitto deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente.
2. La riscossione, a mezzo del modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti a Confimprenditori è regolata dalla legge 4 giugno 1973, n. 311, e, sulla sua base, dalla circolare INPS n. 93 del 2010, che recepisce la convenzione tra l'Istituto e tale organizzazione di categoria. Si è così previsto, tra l'altro, che Confimprenditori affidi all'INPS tale riscossione, che avviene, ad opera dell'Istituto, unitamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali e con la relativa periodicità. A tal fine la Confederazione trasmette, a scadenza fissa, alle sedi periferiche dell'INPS, l'elenco degli iscritti con le relative deleghe, da essa autenticate. Lo schema negoziale, in tal modo elaborato, riconduce effettivamente alla figura dell'adiectus solutionis causa, tale essendo Sez. 3 civile, n. 568 del 20/01/1983, Rv. 425341-01 il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto del creditore medesimo;
schema che, come chiarito in tale pronuncia di legittimità, «non solo presuppone la costituzione del vincolo giuridico obbligatorio, ma implica anche che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece, con effetto per lui ugualmente liberatorio». L'adiectus riscuote pur sempre come indicatario al pagamento, a norma dell'art. 1188 cod. civ., ancorché la sua designazione abbia natura contrattuale e non unilaterale. E il pagamento ricevuto dall'indicatario (nella specie, l'INPS) vale, a norma del medesimo art. 1188, come se fosse effettuato direttamente nelle mani del creditore, liberando il debitore ed estinguendo l'obbligazione.
3. Le truffe contestate, alla stregua di tali considerazioni, devono ritenersi consumate nel momento e nel luogo in cui l'INPS ha ricevuto, da parte delle imprese che ne sono rimaste vittima, le quote associative indebite, perché tale pagamento è già interamente satisfattivo dell'interesse creditorio;
senza che sia necessario accertare se e quando sia avvenuto il riversamento delle somme da INPS a Confimprenditori, di cui non è menzione nel capo d'imputazione 3 provvisorio e che è regolato da un complesso meccanismo di acconti e conguagli a carattere cumulativo. Poiché detto luogo è nel territorio del circondario di Napoli, la competenza in contestazione appartiene al relativo Tribunale, al cui ufficio G.i.p. gli atti debbono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, al cui ufficio G.i.p. dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 04/06/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 LUG 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4