CASS
Sentenza 22 dicembre 2020
Sentenza 22 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2020, n. 37115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37115 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di LI NA, nato a [...] il [...] LI FA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2020 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero territoriale impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 22 giugno scorso, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo ufficio requirente, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale del 27 febbraio precedente, che aveva escluso la configurabilità della Penale Sent. Sez. 6 Num. 37115 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 16/12/2020 circostanza aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per il relativo delitto associativo di cui al capo 1) dell'incolpazione, nonché quella di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., per una serie di altri reati oggetto d'addebito. 2. Il Tribunale ha ritenuto che il Pubblico ministero fosse privo di concreto interesse all'impugnazione, non potendo derivare dalla stessa alcun effetto favorevole per l'accusa. In particolare, con riferimento alla posizione dell'indagata LI, quei giudici hanno evidenziato come l'autorità giudiziaria appellante non avesse nemmeno avanzato alcuna richiesta di modifica degli arresti domiciliari in atto nei confronti di costei. Riguardo, invece, all'indagato LI, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto, tra altri, previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale ha escluso che l'invocato riconoscimento di dette aggravanti potesse avere alcun rilievo, sia sulla scelta della misura cautelare, che sui termini procedurali o, ancora, sulla formulazione dell'eventuale imputazione. 3. Con un unico motivo di ricorso, il Pubblico ministero deduce la violazione degli artt. 310 e 568, cod. proc. pen., rivendicando il proprio interesse all'impugnazione, in quanto il riconoscimento delle predette aggravanti influirebbe sulla competenza funzionale, sui termini di custodia cautelare nonché sull'operatività della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto intempestivo e, comunque, generico. 5. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.. Infatti, risulta dallo stesso ricorso (pag. 61) che l'ordinanza del Tribunale d'appello è stata comunicata alla Procura ricorrente il 18 agosto 2020; mentre la relativa impugnazione è stata depositata nella cancelleria di quell'ufficio il 3 settembre seguente (vds. attestazione sul frontespizio), quindi dopo sedici giorni. Giova ricordare che, per giurisprudenza di legittimità univoca, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale certamente è quello di cui si tratta, la sospensione dei termini delle indagini preliminari durante il periodo feriale non si estende a quelli previsti per l'impugnazione dei provvedimenti in 2 materia di misure cautelari personali (Sez. U, n. 12 del 08/05/1996, Giammaria, Rv. 205039; Sez. U, n. 14253 del 27/03/2002, De Feo, Rv. 221038; Sez. 1, n. 9884 del 22/01/2009, Strangio, Rv. 244510; principio affermato, peraltro, anche in tema di misure cautelari reali: Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero territoriale impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 22 giugno scorso, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo ufficio requirente, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale del 27 febbraio precedente, che aveva escluso la configurabilità della Penale Sent. Sez. 6 Num. 37115 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 16/12/2020 circostanza aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per il relativo delitto associativo di cui al capo 1) dell'incolpazione, nonché quella di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., per una serie di altri reati oggetto d'addebito. 2. Il Tribunale ha ritenuto che il Pubblico ministero fosse privo di concreto interesse all'impugnazione, non potendo derivare dalla stessa alcun effetto favorevole per l'accusa. In particolare, con riferimento alla posizione dell'indagata LI, quei giudici hanno evidenziato come l'autorità giudiziaria appellante non avesse nemmeno avanzato alcuna richiesta di modifica degli arresti domiciliari in atto nei confronti di costei. Riguardo, invece, all'indagato LI, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto, tra altri, previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale ha escluso che l'invocato riconoscimento di dette aggravanti potesse avere alcun rilievo, sia sulla scelta della misura cautelare, che sui termini procedurali o, ancora, sulla formulazione dell'eventuale imputazione. 3. Con un unico motivo di ricorso, il Pubblico ministero deduce la violazione degli artt. 310 e 568, cod. proc. pen., rivendicando il proprio interesse all'impugnazione, in quanto il riconoscimento delle predette aggravanti influirebbe sulla competenza funzionale, sui termini di custodia cautelare nonché sull'operatività della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto intempestivo e, comunque, generico. 5. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.. Infatti, risulta dallo stesso ricorso (pag. 61) che l'ordinanza del Tribunale d'appello è stata comunicata alla Procura ricorrente il 18 agosto 2020; mentre la relativa impugnazione è stata depositata nella cancelleria di quell'ufficio il 3 settembre seguente (vds. attestazione sul frontespizio), quindi dopo sedici giorni. Giova ricordare che, per giurisprudenza di legittimità univoca, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale certamente è quello di cui si tratta, la sospensione dei termini delle indagini preliminari durante il periodo feriale non si estende a quelli previsti per l'impugnazione dei provvedimenti in 2 materia di misure cautelari personali (Sez. U, n. 12 del 08/05/1996, Giammaria, Rv. 205039; Sez. U, n. 14253 del 27/03/2002, De Feo, Rv. 221038; Sez. 1, n. 9884 del 22/01/2009, Strangio, Rv. 244510; principio affermato, peraltro, anche in tema di misure cautelari reali: Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.