TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCARI TI Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCARI Controparte_1 C.F._2
TI , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo autosufficienti economicamente.
3. I coniugi si danno reciproco atto di aver regolato prima d'ora ogni rapporto economico – patrimoniale.
Per_ 4. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare
Per_ per la equilibrata crescita psico – fisica della figlia minore in ogni ambito della vita. Resta inteso che le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno adottate sempre previo accordo tra i genitori.
Per_ 5. la figlia resterà collocata presso la madre nel domicilio coniugale ubicato in Modena Viale Gramsci n.
332;
Il padre potrà vedere la figlia quando vuole e potrà tenerla con sé un fine settimana sabato e domenica alternato;
Per_ Durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre.
Per_ Durante le vacanze Natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per 4 giorni consecutivi e durante le
vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi.
6. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie a decorrere dal mese di Controparte_1 Parte_1
luglio 2025 l'importo mensile di E. 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
tale importo sarà rivalutato in base agli indici Istat.
Per_
- Entrambi i coniugi si impegnano al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la minore , nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Modena che qui si intende trascritto integralmente.
7. A secondo delle esigenze che potranno insorgere le parti avranno la facoltà di rivedere le condizioni sempre
Per_ nell'esclusivo interesse della figlia minore . 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della
Per_ figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico dei ricorrenti in parti uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
01/02/1987 e nato in [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2019 , atto n.327, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCARI TI Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCARI Controparte_1 C.F._2
TI , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo autosufficienti economicamente.
3. I coniugi si danno reciproco atto di aver regolato prima d'ora ogni rapporto economico – patrimoniale.
Per_ 4. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare
Per_ per la equilibrata crescita psico – fisica della figlia minore in ogni ambito della vita. Resta inteso che le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno adottate sempre previo accordo tra i genitori.
Per_ 5. la figlia resterà collocata presso la madre nel domicilio coniugale ubicato in Modena Viale Gramsci n.
332;
Il padre potrà vedere la figlia quando vuole e potrà tenerla con sé un fine settimana sabato e domenica alternato;
Per_ Durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre.
Per_ Durante le vacanze Natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per 4 giorni consecutivi e durante le
vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi.
6. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie a decorrere dal mese di Controparte_1 Parte_1
luglio 2025 l'importo mensile di E. 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
tale importo sarà rivalutato in base agli indici Istat.
Per_
- Entrambi i coniugi si impegnano al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la minore , nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Modena che qui si intende trascritto integralmente.
7. A secondo delle esigenze che potranno insorgere le parti avranno la facoltà di rivedere le condizioni sempre
Per_ nell'esclusivo interesse della figlia minore . 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della
Per_ figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico dei ricorrenti in parti uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
01/02/1987 e nato in [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2019 , atto n.327, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale