Art. 5.
E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari a favore delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria.
E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari a favore delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria.