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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9322/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FR SI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IE GI LI per procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2025, esponeva: di essere titolare Parte_1 di prestazione di invalidità civile ASSEGNO SOCIALE n.078-210004049015 decorrente da luglio 2018; di avere ricevuto un provvedimento di riliquidazione dell'assegno e restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo 2023-2025; che il provvedimento di recupero indebito è illegittimo in quanto, trattandosi di un indebito su prestazione assistenziale generato da motivi reddituali, la ripetibilità è 2
ammessa solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Riconoscere come non dovute le somme richieste con l'indebito per la suddetta pensione per i motivi su esposti nel merito e pertanto, Ordinare e/ o condannare l' in persona del suo CP_1 rappresentante legale pro tempore, all'annullamento dell'indebito richiesto, alla restituzione delle somme già trattenute, per le dette ragioni di merito;
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime, e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale.
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per 3
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Orbene, si osserva che nel caso in esame la contestazione è relativa all'essere risultata la ricorrente percettrice di una pensione estera non comunicata tempestivamente nei termini previsti e la cui comunicazione è intervenuta con ritardo solo a seguito di solleciti.
Ebbene, risulta, pertanto evidente che nel caso di specie non vi sia alcun affidamento dell'accipiens che debba essere tutelato, considerato che l'indebito è scaturito dal fatto 4
che la ricorrente è stata contemporaneamente titolare di pensione erogata da ente previdenziale estero che l' non conosce e che può conoscere solo dalla relativa CP_1 comunicazione del pensionato, che però ha comunicato all' il godimento di detta CP_1 prestazione con molto ritardo, nel 2023 e solo a seguito del sollecito comunicatole dall' con lettera del 25/7/2022. CP_1
Osserva il decidente che l'art. 13, d.l. 78/2010 conv. con modificazioni dalla legge n.122/2010 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1 [...]
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di Parte_2 altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. I dati contenuti nel Casellario si reputano conosciuti ope legis dall' , CP_1 parimenti agli altri dati reddituali contenuti nella dichiarazione dei redditi del pensionato, se presentata, e ciò ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.l. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n. 102/2009, che al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, ha imposto, a decorrere dal 1°/1/2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all' e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria “in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Per converso, le prestazioni non censite sul Casellario e che possono incidere sui limiti reddituali per il conseguimento e/o la misura di prestazioni previdenziale o assistenziali collegate al reddito (qual è l'assegno sociale di cui gode parte ricorrente dal
2020), devono essere comunicate all' tramite apposita dichiarazione reddituale, CP_1 qualora non siano denunziate nelle dichiarazioni fiscali annuali (perché non vi è obbligo di indicarle nella denunzia o perché il beneficiario non ha obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi), non potendo l'ente, diversamente, averne conoscenza aliunde.
Infatti, l'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' non è CP_2 completamente venuto del tutto meno. L'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207/2008, conv. con modif. in legge n. 14/2009, stabilisce, difatti, che nel caso in cui i pensionati “non 5
comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. L'obbligo della comunicazione reddituale all' , dunque, persiste, sia pure in via residuale, CP_1 allorquando l'Agenzia delle entrate non abbia, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito, la disponibilità del dato. E l'inadempimento del suddetto obbligo di comunicazione da parte del pensionato viene sanzionato dallo stesso art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 cit. che prevede, in prima battuta, la sospensione da parte dell'Ente della prestazione collegata al reddito nell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa e poi, qualora la dichiarazione non sia ancora pervenuta entro i 60 giorni successivi alla sospensione, la revoca della prestazione ed il recupero di tutte le somme erogate nel corso dell'anno nel quale la dichiarazione doveva essere effettuata.
Nel caso di spese è proprio accaduto che l' , incolpevolmente, non aveva CP_1 conoscenza dell'esistenza dei redditi di pensione estera che incidono sul godimento dell'assegno sociale, in quanto la pensione è corrisposta direttamente dall'ente previdenziale extracomunitario, non è censita nel Casellario e, trattandosi di reddito che non contribuisce a formare reddito imponibile, non deve essere denunziato, né è mai stato dichiarato all'Erario. Infatti, la ricorrente, richiesta di comunicare la propria situazione reddituale con comunicazione del 25/7/2022, in data 24/02/2023 ha CP_1 trasmesso dichiarazione RED del 23/2/2023, protocollo
.0040.24/02/2023.0625351, con cui ha dichiarato zero redditi percepiti nel 2021. CP_1
Invece, con dichiarazione RED del 4/2/2025 trasmessa il 5/2/2025, Protocollo:
.2100.05/02/2025.0086521, ha dichiarato il reddito di pensione diretta erogata da CP_1 stati esteri per €.5.400,00 percepito nell'anno 2022. Di fronte a tale tardiva comunicazione l' , che nel 2023 (anno successivo al percepimento del suddetto CP_1 reddito) aveva liquidato l'assegno sociale nella sua interezza, ha emesso il provvedimento impugnato nel rispetto delle disposizioni che regolano le modalità e gli importi di godimento dell'assegno sociale.
La legittima liquidazione integrale dell'importo intero dell'assegno, pari ad €.468,11 per
13 mensilità nell'anno 2022, dipende infatti dal reddito dell'interessato e dell'eventuale coniuge. L'assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito (escluso quelli espressamente esonerati, p. es. casa di abitazione); di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia). Pertanto, nel caso in cui il reddito del richiedente o 6
quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale effettivamente percepito. Quindi, l'importo dell'assegno sociale originariamente corrisposto nella misura piena nell'erroneo presupposto dell'ammontare a zero del reddito percepito, è stato ridotto dell'importo pari al reddito effettivo (nel caso, derivante dalla pensione estera), e la differenza a debito è ciò che è richiesto in ripetizione.
Osserva, ancora, il decidente che i limiti alla ripetibilità della prestazione del sottosistema normativo dell'indebito assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, sono superati -analogamente all'indebito previdenziale per motivi reddituali- nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito. Deve ritenersi, infatti, che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, consistente nel comportamento conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Corte Cost. 16 aprile
2019 n. 10642). Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall' , l'omessa CP_2 comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto già osservato in ordine all'art. 15 del d.l. n.
78/2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati CP_1 reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche CP_1 continua a sussistere per gli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, o che pur tenuti non la presentino ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all' (Cass. n. 12608/2020). Sul CP_2 punto giova ancora ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione 7
personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1 misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, 3 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del
1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); per cui si è affermato anche che il dolo configura, in subiecta materia, uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). La Corte Costituzionale, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); da ultimo, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, comma 1, l. n.
412/1991 concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018; Cass. n. 8731/2019).
In conclusione, l'inadempimento all'obbligo di presentazione della denunzia reddituale tempestiva all' qualifica in modo colposo il dovere di collaborazione della CP_1 ricorrente e ne esclude alla radice alcuna affidamento tutelabile, legittimando l' al CP_1 recupero delle prestazioni indebite.
A tale ultimo proposito, si evidenzia che la ricorrente, solo dopo espressi solleciti ha in un primo momento dichiarato di aver reddito pari a zero, e tale inveritiera allegazione 8
non è in alcun modo contestata da parte ricorrente, né superata da elementi di prova di segno contrario, sicché deve ritenersi palese la condizione di dolo in cui versa la ricorrente. Sempre a tale proposito, peraltro, si osserva che parte ricorrente, che ne aveva preciso onere, vertendo la controversia su un indebito, nulla ha comprovato a sostegno delle proprie ragioni. Invero: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli,….” (Cass. Civile Sez. Lav. 20 gennaio2011, n.
1228) e tanto in linea con Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18046 del 04/08/2010 che in tema di indebito, anche previdenziale, ha ritenuto che, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché
è a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio e, pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Catania, 28 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9322/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FR SI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IE GI LI per procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2025, esponeva: di essere titolare Parte_1 di prestazione di invalidità civile ASSEGNO SOCIALE n.078-210004049015 decorrente da luglio 2018; di avere ricevuto un provvedimento di riliquidazione dell'assegno e restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo 2023-2025; che il provvedimento di recupero indebito è illegittimo in quanto, trattandosi di un indebito su prestazione assistenziale generato da motivi reddituali, la ripetibilità è 2
ammessa solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Riconoscere come non dovute le somme richieste con l'indebito per la suddetta pensione per i motivi su esposti nel merito e pertanto, Ordinare e/ o condannare l' in persona del suo CP_1 rappresentante legale pro tempore, all'annullamento dell'indebito richiesto, alla restituzione delle somme già trattenute, per le dette ragioni di merito;
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime, e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale.
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per 3
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Orbene, si osserva che nel caso in esame la contestazione è relativa all'essere risultata la ricorrente percettrice di una pensione estera non comunicata tempestivamente nei termini previsti e la cui comunicazione è intervenuta con ritardo solo a seguito di solleciti.
Ebbene, risulta, pertanto evidente che nel caso di specie non vi sia alcun affidamento dell'accipiens che debba essere tutelato, considerato che l'indebito è scaturito dal fatto 4
che la ricorrente è stata contemporaneamente titolare di pensione erogata da ente previdenziale estero che l' non conosce e che può conoscere solo dalla relativa CP_1 comunicazione del pensionato, che però ha comunicato all' il godimento di detta CP_1 prestazione con molto ritardo, nel 2023 e solo a seguito del sollecito comunicatole dall' con lettera del 25/7/2022. CP_1
Osserva il decidente che l'art. 13, d.l. 78/2010 conv. con modificazioni dalla legge n.122/2010 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1 [...]
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di Parte_2 altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. I dati contenuti nel Casellario si reputano conosciuti ope legis dall' , CP_1 parimenti agli altri dati reddituali contenuti nella dichiarazione dei redditi del pensionato, se presentata, e ciò ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.l. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n. 102/2009, che al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, ha imposto, a decorrere dal 1°/1/2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all' e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria “in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Per converso, le prestazioni non censite sul Casellario e che possono incidere sui limiti reddituali per il conseguimento e/o la misura di prestazioni previdenziale o assistenziali collegate al reddito (qual è l'assegno sociale di cui gode parte ricorrente dal
2020), devono essere comunicate all' tramite apposita dichiarazione reddituale, CP_1 qualora non siano denunziate nelle dichiarazioni fiscali annuali (perché non vi è obbligo di indicarle nella denunzia o perché il beneficiario non ha obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi), non potendo l'ente, diversamente, averne conoscenza aliunde.
Infatti, l'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' non è CP_2 completamente venuto del tutto meno. L'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207/2008, conv. con modif. in legge n. 14/2009, stabilisce, difatti, che nel caso in cui i pensionati “non 5
comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. L'obbligo della comunicazione reddituale all' , dunque, persiste, sia pure in via residuale, CP_1 allorquando l'Agenzia delle entrate non abbia, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito, la disponibilità del dato. E l'inadempimento del suddetto obbligo di comunicazione da parte del pensionato viene sanzionato dallo stesso art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 cit. che prevede, in prima battuta, la sospensione da parte dell'Ente della prestazione collegata al reddito nell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa e poi, qualora la dichiarazione non sia ancora pervenuta entro i 60 giorni successivi alla sospensione, la revoca della prestazione ed il recupero di tutte le somme erogate nel corso dell'anno nel quale la dichiarazione doveva essere effettuata.
Nel caso di spese è proprio accaduto che l' , incolpevolmente, non aveva CP_1 conoscenza dell'esistenza dei redditi di pensione estera che incidono sul godimento dell'assegno sociale, in quanto la pensione è corrisposta direttamente dall'ente previdenziale extracomunitario, non è censita nel Casellario e, trattandosi di reddito che non contribuisce a formare reddito imponibile, non deve essere denunziato, né è mai stato dichiarato all'Erario. Infatti, la ricorrente, richiesta di comunicare la propria situazione reddituale con comunicazione del 25/7/2022, in data 24/02/2023 ha CP_1 trasmesso dichiarazione RED del 23/2/2023, protocollo
.0040.24/02/2023.0625351, con cui ha dichiarato zero redditi percepiti nel 2021. CP_1
Invece, con dichiarazione RED del 4/2/2025 trasmessa il 5/2/2025, Protocollo:
.2100.05/02/2025.0086521, ha dichiarato il reddito di pensione diretta erogata da CP_1 stati esteri per €.5.400,00 percepito nell'anno 2022. Di fronte a tale tardiva comunicazione l' , che nel 2023 (anno successivo al percepimento del suddetto CP_1 reddito) aveva liquidato l'assegno sociale nella sua interezza, ha emesso il provvedimento impugnato nel rispetto delle disposizioni che regolano le modalità e gli importi di godimento dell'assegno sociale.
La legittima liquidazione integrale dell'importo intero dell'assegno, pari ad €.468,11 per
13 mensilità nell'anno 2022, dipende infatti dal reddito dell'interessato e dell'eventuale coniuge. L'assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito (escluso quelli espressamente esonerati, p. es. casa di abitazione); di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia). Pertanto, nel caso in cui il reddito del richiedente o 6
quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale effettivamente percepito. Quindi, l'importo dell'assegno sociale originariamente corrisposto nella misura piena nell'erroneo presupposto dell'ammontare a zero del reddito percepito, è stato ridotto dell'importo pari al reddito effettivo (nel caso, derivante dalla pensione estera), e la differenza a debito è ciò che è richiesto in ripetizione.
Osserva, ancora, il decidente che i limiti alla ripetibilità della prestazione del sottosistema normativo dell'indebito assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, sono superati -analogamente all'indebito previdenziale per motivi reddituali- nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito. Deve ritenersi, infatti, che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, consistente nel comportamento conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Corte Cost. 16 aprile
2019 n. 10642). Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall' , l'omessa CP_2 comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto già osservato in ordine all'art. 15 del d.l. n.
78/2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati CP_1 reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche CP_1 continua a sussistere per gli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, o che pur tenuti non la presentino ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all' (Cass. n. 12608/2020). Sul CP_2 punto giova ancora ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione 7
personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1 misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, 3 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del
1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); per cui si è affermato anche che il dolo configura, in subiecta materia, uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). La Corte Costituzionale, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); da ultimo, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, comma 1, l. n.
412/1991 concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018; Cass. n. 8731/2019).
In conclusione, l'inadempimento all'obbligo di presentazione della denunzia reddituale tempestiva all' qualifica in modo colposo il dovere di collaborazione della CP_1 ricorrente e ne esclude alla radice alcuna affidamento tutelabile, legittimando l' al CP_1 recupero delle prestazioni indebite.
A tale ultimo proposito, si evidenzia che la ricorrente, solo dopo espressi solleciti ha in un primo momento dichiarato di aver reddito pari a zero, e tale inveritiera allegazione 8
non è in alcun modo contestata da parte ricorrente, né superata da elementi di prova di segno contrario, sicché deve ritenersi palese la condizione di dolo in cui versa la ricorrente. Sempre a tale proposito, peraltro, si osserva che parte ricorrente, che ne aveva preciso onere, vertendo la controversia su un indebito, nulla ha comprovato a sostegno delle proprie ragioni. Invero: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli,….” (Cass. Civile Sez. Lav. 20 gennaio2011, n.
1228) e tanto in linea con Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18046 del 04/08/2010 che in tema di indebito, anche previdenziale, ha ritenuto che, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché
è a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio e, pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Catania, 28 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta