Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2399/2022 tra le parti:
, c.f. il tramite del suo amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno avv. rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Razzi, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Prato, via Marianna Nistri n. 13 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , nato in Mandi Bahauddi in [...] in CP C.F._2
data 1/02/1966, contumace;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: DICHIARARE la separazione personale dei coniugi Sigg.ri ed Parte_1
il sig. con addebito della separazione al marito, in considerazione del suo CP
comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio. DICHIARARE il sig. CP pagina 1 di 9
mensile in favore della coniuge, pari ad Euro 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia. Con ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale Vorrà emettere in favore della ricorrente. Con ogni ulteriore riserva anche in via istruttoria
Pubblico Ministero: «Visto» del 6/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2022, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato il 5/12/2002 con rito civile, CP chiedendo che la separazione sia addebitata al convenuto e che sia posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della moglie.
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato: che la residenza familiare venne stabilita nella casa di proprietà della madre della ricorrente;
che dall'unione con il sig. è nata CP
la figlia in data 16/01/2003; che la sig.ra ha un altro Persona_1 Parte_1
figlio, nato il [...] da una precedente relazione;
che nell'anno 2006, durante una vacanza di famiglia in Pakistan, la moglie subì gravissimi maltrattamenti da parte del marito e della sua famiglia;
che dopo due mesi di violenze e umiliazioni ella riuscì a rientrare in Italia, ma senza la figlia, che il marito trattenne con sé dopo avere accompagnato la moglie all'aeroporto con l'inganno, obbligandola a salire sull'aereo con la promessa che avrebbe ricondotto la bambina con sé in Italia;
che questo episodio causò alla sig.ra un trauma enorme, dal quale non Parte_1
si è più ripresa;
che il convenuto non ha mai più riportato la figlia in Italia, che è rimasta a vivere in Pakistan, nonostante i tentativi della madre di ricondurla con sé, anche a livello legale;
che da anni ella non ha più alcun legame affettivo con il marito il quale, insensibile alle necessità presentate della moglie, si è reso irreperibile, tanto che la , in data 13/07/2022, ne CP_3 ha attestato l'estraneità affettiva e economica ai sensi del d.P.C.M. 159/2013; che la sig.rs si trova ora ricoverata presso la RSA Santa Caterina de' Ricci a Prato, è in carico al Parte_1
Servizio Sociale e, a causa delle sue precarie condizioni di salute, è beneficiaria di amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Prato su ricorso della Società della Salute;
che la stessa è stata riconosciuta invalida al 100%, non è autonoma per molte attività della vita quotidiana, non deambula in autonomia, soffre di depressione e di idrocefalo congenito, oltre che di malattie osteo-articolari; che ella non dispone di risorse economiche per il proprio sostentamento, eccetto una pensione di invalidità civile, di circa € 300,00 al mese, essendo per il resto a carico dell'ente pubblico.
pagina 2 di 9 Contr In diritto la ricorrente, rilevato che l' avente rappresentanza esclusiva della beneficiaria, ha ricevuto specifico mandato per la proposizione di domanda di separazione, ha evidenziato che quest'ultima, oltre che necessaria in considerazione delle dolorose vicende narrate, ha risvolti pratici importanti per , che necessita di aiuti e sussidi da parte del Servizio Parte_1
Sociale, soprattutto per far fronte alle rette delle struttura presso la quale è ricoverata e legati alla presentazione di attestazione ISEE, che prevede necessariamente l'inserimento dei redditi del coniuge.
A fondamento della domanda di assegno ex art. 156 c.c., la sig.ra ha evidenziato di Parte_1
essere priva di redditi e che il marito svolge un'attività imprenditoriale.
Quanto alla domanda di addebito, ha rilevato come il sig. abbia violato i più basilari CP
doveri nascenti dal vincolo matrimoniale, per avere abbandonato la moglie, dopo averle usato violenza e, soprattutto, approfittando della situazione di fragilità, psichica ed emotiva, in cui ella versava, per averle sottratto la figlia di soli tre anni, recidendo totalmente il rapporto tra la madre e la bambina, avendo deciso unilateralmente di far vivere quest'ultima in un paese straniero e lontano, che peraltro notoriamente non garantisce neppure condizioni di vita accettabili agli esseri umani di genere femminile.
All'udienza di comparizione del 23/03/2023 è stata sentita personalmente la ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notificazione del ricorso.
In via temporanea e urgente, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili.
La causa è stata istruita con richiesta di informazioni all' sui redditi e sul Controparte_5
patrimonio del convenuto e con la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente.
***
Separazione personale
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
I coniugi vivono separati di fatto da anni, come dichiarato dalla ricorrente quando è stata sentita all'udienza del 22/03/2023, come risulta dai rispettivi certificati di residenza (doc. 1 e 5 allegati al ricorso, risalenti all'anno 2022) – il convenuto è residente a [...], mentre la sig.ra risiede a Prato – e dall'attestazione di estraneità affettiva ed economica del coniuge a Parte_1
seguito di abbandono, ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013, rilasciata il 13/07/2022 dal Direttore
pagina 3 di 9 della in favore di (doc. 6 allegato al ricorso). Si presume, CP_3 Parte_1
pertanto, che la convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della responsabilità della separazione al marito è fondata e può essere accolta.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass., n. 9074 del
20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale.
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale (cfr. in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà: Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del
14/02/2012 secondo cui «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
pagina 4 di 9 cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione dei doveri matrimoniali, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del 22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
v. anche Cass., n. 22294 del 07/08/2024 secondo cui le condotte di violenza fisica e verbale, per la loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei).
Nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria dimostrano una pluralità di condotte perpetrate da costituenti gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, oltre che CP
illecite e lesive dei diritti inviolabili della moglie costituzionalmente garantiti (art. 2 Cost.).
In primo luogo è stato accertato che, quando la figlia della coppia, aveva soli Persona_1
tre anni, fu organizzato un viaggio in Pakistan, apparentemente per fare visita alla famiglia d'origine del sig. e che, quando fu il momento di ripartire per l'Italia, la sig.ra CP
fu indotta con l'inganno a recarsi all'aeroporto nella convinzione che la bambina si Parte_1
sarebbe imbarcata con lei, quando invece il marito la trattenne con sé, costringendo la moglie a salire sull'aereo. Vani furono i tentativi della ricorrente di riprendersi la figlia, anche facendo ritorno in Pakistan insieme alla propria madre: la famiglia del sig. le nascose la CP
bambina e la sig.ra , dal momento della sottrazione, non ha mai più rivisto la figlia. Parte_1
Queste circostanze, raccontate nel dettaglio dalla ricorrente in sede di audizione, sono state confermate all'udienza del 6/11/2024 dal teste figlio di primo letto della sig.ra ON
, il quale ha dichiarato che la vicenda le venne riferita dalla madre al suo ritorno in Parte_1
Italia, quindi nell'immediatezza dei fatti, e ciò conferisce attendibilità alla testimonianza, sebbene de relato ex parte actoris.
La credibilità del teste discende anche dalla constatazione che, secondo quanto dallo stesso riferito, all'epoca dei fatti le condizioni di salute della madre erano abbastanza stabili, ma la pagina 5 di 9 sig.ra era già una persona fragile – dal decreto di nomina di amministratore di Parte_1 sostegno si evidenzia che è, tra l'altro, affetta da idrocefalo congenito -, quindi, presumibilmente, facilmente raggirabile.
Il teste ha dichiarato che la motivazione del viaggio in Pakistan – andare a trovare la famiglia del sig. – fu in realtà una scusa utilizzata per trattenere nel paese Pt_2 Persona_1
straniero perché, al momento di ripartire per l'Italia, alla madre fu detto che la bambina sarebbe rimasta in Pakistan, mentre lei fu indotta a salire sull'aereo.
Il teste ha altresì riferito che, qualche anno dopo la sottrazione della sorella, la madre tornò in
Pakistan con la nonna per ritrovare la bambina, riuscendo anche a rintracciare la famiglia del sig.
e che tuttavia la figlia le venne tenuta nascosta. CP
L'esistenza di e l'assenza di qualunque rapporto con la sig.ra Persona_1 Parte_1 risultano anche dall'attestazione di estraneità della sopra richiamata. Controparte_6
Il convenuto ha così violato il diritto (e dovere) della moglie di esercitare la propria responsabilità genitoriale, privandola della possibilità di adempiere ai doveri verso la figlia come stabiliti dagli artt. 30 Cost. e 147 c.c. (di mantenimento, di istruzione, Persona_1
di educazione, di assistenza morale), di proseguire e coltivare la relazione con lei, di soddisfare il bisogno di vicinanza affettiva e materiale che ciascuna madre ha verso i propri figli, arrecandole un enorme pregiudizio (cfr. la testimonianza di «il peggioramento fisico che Testimone_2
ha avuto mia madre dipende dalle sue pregresse malattie;
sicuramente però la perdita di
l'ha portata chiudersi in se stessa»). Persona_1
Sotto altro profilo, la condotta del sig. è da ritenersi altamente pregiudizievole per la CP figlia, all'epoca minorenne, privata in tenerissima età della propria madre e costretta a vivere in
Pakistan, presso una famiglia all'epoca a lei sconosciuta;
tale condotta assume rilevanza anche ai fini dell'addebito, quale violazione sia dei doveri verso i figli, imposti dal matrimonio (art. 147
c.c.), sia dell'indirizzo della vita familiare concordato con la moglie, che prevedeva che la famiglia abitasse a Prato.
In secondo luogo il convenuto ha totalmente trascurato la moglie, come risulta dall'attestazione di abbandono della e come dichiarato dal teste il quale ha precisato che CP_3 Tes_1
«la totale negligenza del sig. si è tradotta anche nell'omessa consegna dei documenti CP necessari alla compilazione dell'ISEE», necessario sia per l'università dallo stesso frequentata per l'inserimento di quest'ultima in RSA.
pagina 6 di 9 In tal guisa, il convenuto ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della ricorrente, comportamento tanto più grave se si considerano le condizioni di salute della sig.ra (cfr. ancora il decreto di nomina di amministratore di sostegno). Parte_1
È provato anche il nesso di causalità tra le plurime violazioni dei doveri matrimoniali e la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che non è escluso dal lungo tempo tra i fatti sopra descritti e il deposito del ricorso per separazione.
Al riguardo può essere nuovamente richiamata la deposizione del teste il quale ha Tes_1 dichiarato che, dopo la sottrazione della sorella e l'abbandono della madre da Persona_1
parte del sig. la sig.ra «aveva un sentimento di impotenza e un lieve CP Parte_1
risentimento nei confronti del marito, nel senso che accolse questa situazione con rassegnazione
e si determinò a separarsi rivolgendosi a un avvocato, ma poi non portò avanti la pratica», forse per il decesso del legale al quale ella si era rivolta;
la circostanza trova riscontro nel ricorso urgente per la nomina di amministratore di sostegno depositato dalla dinanzi al CP_3
Giudice Tutelare di questo Tribunale nel maggio 2022 (doc. 7 prodotto dalla ricorrente il
27/03/2023).
Più in generale sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere che lo stato psicofisico della sig.ra le abbia impedito, di fatto, di assumere concrete iniziative per Parte_1
separarsi formalmente dal marito, attività che infatti è stata compiuta, secondo la volontà della stessa, appena nominato l'amministratore di sostegno e su impulso del Servizio Sociale il quale ha descritto la totale assenza del marito nella vita della donna e le rilevanti difficoltà burocratiche causate dalla mancata collaborazione dello stesso (quanto, in particolare, alla mancata consegna della documentazione reddituale necessaria al rilascio dell'ISEE, da cui dipendono il diritto alla pensione d'invalidità, l'ammontare della retta per il ricovero in RSA e altre agevolazioni): la ricorrente, infatti, è affetta da depressione, idrocefalo congenito, malattie osteo-articolari, incontinenza, è HIV positiva e a causa di queste patologie non deambula autonomamente, è parzialmente incapace di occuparsi della cura della propria persona, non è autonoma per molte delle attività della vita quotidiana.
Si può ritenere, in definitiva, che il ritardo nella presentazione del ricorso per separazione sia dipeso dalle oggettive difficoltà in cui versava e versa la sig.ra , sebbene la crisi Parte_1
matrimoniale determinata dalle condotte del marito si fosse consolidata da molti anni.
Mantenimento della moglie
, per i motivi sopra detti, è evidentemente inabile al lavoro. Ella percepisce Parte_1 una pensione d'invalidità di circa € 660,00 mensili (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183,
pagina 7 di 9 comma 6, n. 2, c.p.c.) e vive presso la RSA Pio Istituto Santa Caterina de' Ricci di Prato corrispondendo una retta mensile di € 166,00 mensili circa, a cui si aggiungono le spese per i medicinali non compresi nella retta (doc. 2 ibidem).
Quanto ad l' (cfr. comunicazione del 9/07/2024) ha CP Controparte_5
attestato che egli non è titolare di diritti reali su beni immobili e che negli anni 2021-2023 egli non ha presentato dichiarazioni dei redditi e che, solo per l'anno 2023, è stata trasmessa da un sostituto d'imposta una certificazione unica da cui non emerge alcun reddito;
tale sostituto d'imposta coincide con il datore di lavoro che ha indicato in sede di Parte_1
audizione, («Per quello che so io mio marito lavora come corriere a Borgo Panigale CP_7
presso la Titti autotrasporti.»).
Si presume, pertanto, che il convenuto abbia capacità lavorativa, anche specifica, nel settore dell'autotrasporto.
La convivenza matrimoniale ha avuto una durata abbastanza breve perché la separazione di fatto risulta essersi verificata dopo il viaggio in Pakistan avvenuto nell'anno 2006 («Appena rientrata dal Pakistan (dove rimasi per circa due mesi anni fa) io ho fatto una denuncia perché mio marito con l'inganno mi fece partire senza mia figlia, che all'epoca aveva 3 anni. Non sono più tornata in Pakistan. Ho però rivisto mio marito e l'ho sentito altre volte: gli ho chiesto di farmi vedere mia figlia e lui mi ha sempre detto che potevo vederla andando in Pakistan»).
Non si hanno informazioni sul tenore di vita in costanza di convivenza matrimoniale, ma la ricorrente ha allegato che i coniugi abitavano in un immobile di proprietà della sig.ra e Parte_1
il teste ha dichiarato che con loro viveva la figlia Tes_1 Persona_1
Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la moglie sia priva di redditi adeguati ai sensi dell'art. 156 c.c. e può pertanto essere posto a carico del marito un assegno per il mantenimento in favore della stessa di € 300,00 mensili, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Spese processuali
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva, in misura ridotta per la fase istruttoria (€ 1.300,00), in cui è stato escusso un solo testimone, e per la fase decisionale (€
2.000,00), in cui è stata depositata unicamente la comparsa conclusionale, considerata anche la contumacia di Controparte_8
pagina 8 di 9 Poiché la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite devono essere pagate all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
uniti in matrimonio a Prato il 5/12/2002 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 265, parte I, anno 2002;
2) dichiara che la responsabilità della separazione è addebitabile al marito CP
[...]
3) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 di CP Parte_1
ogni mese, un assegno per il mantenimento della stessa nella misura di € 300,00 mensili, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 109,30 per esborsi ed € 5.205,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dello Stato;
5) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/02/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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