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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3014/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
29/08/1975 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LANDI CLAUDIA del foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
28/02/2025;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; rilevato che in data 22/05/2025 le parti hanno provveduto al deposito delle integrazioni richieste dal
Giudice con decreto del 09/05/2025; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
23/09/2011; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2391/2023 resa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 14/11/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015,
22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 31/12/1972, ed nata ad [...] Parte_2
PICENO (AP) il 29/08/1975, celebrato a BOLOGNA il 14/05/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 22 P. 2 S. C / 03 anno 2010;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo pagina 2 di 5 scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita a Parte_1
Casalecchio di Reno (BO), Via Aldo Moro n. 13, mentre la signora continuerà ad abitare Pt_2 nell'abitazione da lei acquistata dopo la separazione e sita in Casalecchio di Reno (BO), Via
Corsica n. 6, per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 562,56;
2) i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario tra le due abitazioni degli stessi, mantenendo, per continuità ed ai soli fini anagrafici, la residenza presso l'attuale abitazione paterna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Aldo Moro n. 13.
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
3) salvo diversi accordi tra i genitori, e a) durante il periodo scolastico, Per_1 Per_2 resteranno a settimane alternate presso ciascun genitore, a partire dall'uscita di scuola del lunedì (o altro diverso giorno che verrà concordato) fino al rientro a scuola il lunedì successivo (o altro diverso giorno che verrà concordato). I genitori, in ogni caso, si impegnano a permettere che i figli frequentino liberamente le loro rispettive abitazioni anche al di fuori della regolamentazione stabilita al presente punto;
b) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, trascorreranno metà dell'intero periodo con ciascun genitore, avendo cura di alternare con l'uno e con l'altro, anno per anno, le festività principali, quali Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; c) nel corso delle vacanze scolastiche estive i genitori concorderanno entro il 31/05 di ogni anno i periodi di rispettiva spettanza, nonché quelli che i figli trascorreranno presso i nonni materni e paterni;
4) in considerazione dei tempi di permanenza dei due figli presso ciascun genitore e delle rispettive condizioni economiche, i ricorrenti provvederanno in maniera diretta al mantenimento ordinario dei due figli nei rispettivi tempi di loro spettanza (considerando di tale natura solo le spese per vitto, utenze domestiche e gestione delle rispettive abitazioni), mentre suddivideranno nella misura del
70% il padre ed il restante 30% la madre tutte le spese di carattere ulteriore e straordinario occorrenti per i due figli ampiamente intese, quindi comprensive anche dell'abbigliamento, con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 07/08/2017 e pertanto relative: - alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario); - a istruzione e formazione (comprese rette, tasse e costi di pagina 3 di 5 iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. In particolare, sono da ritenersi spese extra assegno, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida;
5) la richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità dell'esborso ed il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno. Inoltre, ciascun genitore percepirà l'A.U.U. al 50% come da normativa;
6) i genitori danno atto di aver altresì concordato che, in caso di assenza di uno dei due nel periodo di propria spettanza per ragioni di lavoro, salute o personali, i figli resteranno presso l'altro a fronte della corresponsione a quest'ultimo della somma giornaliera complessiva di € 20,00 (€ 10,00 per ciascun figlio); nel caso in cui si tratti di assenze da uno a tre giorni resta salva, in alternativa, la possibilità di concordare il recupero di tali giornate;
7) i coniugi danno atto che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative;
pagina 4 di 5 8) i coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori;
9) spese legali compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 5 di 5
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I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3014/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
29/08/1975 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LANDI CLAUDIA del foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
28/02/2025;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; rilevato che in data 22/05/2025 le parti hanno provveduto al deposito delle integrazioni richieste dal
Giudice con decreto del 09/05/2025; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
23/09/2011; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2391/2023 resa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 14/11/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015,
22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 31/12/1972, ed nata ad [...] Parte_2
PICENO (AP) il 29/08/1975, celebrato a BOLOGNA il 14/05/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 22 P. 2 S. C / 03 anno 2010;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo pagina 2 di 5 scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita a Parte_1
Casalecchio di Reno (BO), Via Aldo Moro n. 13, mentre la signora continuerà ad abitare Pt_2 nell'abitazione da lei acquistata dopo la separazione e sita in Casalecchio di Reno (BO), Via
Corsica n. 6, per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 562,56;
2) i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario tra le due abitazioni degli stessi, mantenendo, per continuità ed ai soli fini anagrafici, la residenza presso l'attuale abitazione paterna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Aldo Moro n. 13.
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
3) salvo diversi accordi tra i genitori, e a) durante il periodo scolastico, Per_1 Per_2 resteranno a settimane alternate presso ciascun genitore, a partire dall'uscita di scuola del lunedì (o altro diverso giorno che verrà concordato) fino al rientro a scuola il lunedì successivo (o altro diverso giorno che verrà concordato). I genitori, in ogni caso, si impegnano a permettere che i figli frequentino liberamente le loro rispettive abitazioni anche al di fuori della regolamentazione stabilita al presente punto;
b) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, trascorreranno metà dell'intero periodo con ciascun genitore, avendo cura di alternare con l'uno e con l'altro, anno per anno, le festività principali, quali Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; c) nel corso delle vacanze scolastiche estive i genitori concorderanno entro il 31/05 di ogni anno i periodi di rispettiva spettanza, nonché quelli che i figli trascorreranno presso i nonni materni e paterni;
4) in considerazione dei tempi di permanenza dei due figli presso ciascun genitore e delle rispettive condizioni economiche, i ricorrenti provvederanno in maniera diretta al mantenimento ordinario dei due figli nei rispettivi tempi di loro spettanza (considerando di tale natura solo le spese per vitto, utenze domestiche e gestione delle rispettive abitazioni), mentre suddivideranno nella misura del
70% il padre ed il restante 30% la madre tutte le spese di carattere ulteriore e straordinario occorrenti per i due figli ampiamente intese, quindi comprensive anche dell'abbigliamento, con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 07/08/2017 e pertanto relative: - alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario); - a istruzione e formazione (comprese rette, tasse e costi di pagina 3 di 5 iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. In particolare, sono da ritenersi spese extra assegno, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida;
5) la richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità dell'esborso ed il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno. Inoltre, ciascun genitore percepirà l'A.U.U. al 50% come da normativa;
6) i genitori danno atto di aver altresì concordato che, in caso di assenza di uno dei due nel periodo di propria spettanza per ragioni di lavoro, salute o personali, i figli resteranno presso l'altro a fronte della corresponsione a quest'ultimo della somma giornaliera complessiva di € 20,00 (€ 10,00 per ciascun figlio); nel caso in cui si tratti di assenze da uno a tre giorni resta salva, in alternativa, la possibilità di concordare il recupero di tali giornate;
7) i coniugi danno atto che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative;
pagina 4 di 5 8) i coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori;
9) spese legali compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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