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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1582/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7738/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T00694000001002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3394/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riportaagli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 13847/2024 emessa in data 08/10/2024 e depositata il giorno 11/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SRL ,rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni riferito alla tardiva registrazione registrazione di un contratto di locazione accompagnata da insufficiente versamento per errato calcolo del ravvedimento operoso. In sostanza il contribuente aveva pagato le sanzioni per la tardiva registrazione del contratto sulla singola annualità del contratto mentre l'ufficio aveva irrogato le sanzioni sull'intera durata del contratto.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il contribuente lamentando il vizio di motivazione della sentenza da ritenersi nulla in quanto omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Si insiste sulla violazione dell'art.17, comma 3, del TUR citando numerose sentenze recenti della suprema corte. Si chiede la riforma della sentenza.
Si costituisce in giudizio l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in conferma della corretta sentenza evidenziando che la liquidazione è avvenuta nella pedissequa applicazione di quanto statuito dall'art. 69
TUR in coordinato disposto con l'art. 43 let. h) TUR e l'art. 5 della tariffa part I allegata al TUR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ormai acclarato che la cornice normativa rilevante in materia (artt. 69; 43, comma 1, lettera h); 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986) deve essere interpretata tenendo conto anche dell'intervento della Corte Costituzionale che, con l'ordinanza del 28 dicembre 2006, n. 461, ha sottolineato che la facoltà, stabilita dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, «non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un «meccanismo incentivante
» detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della «percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità» (nota I - introdotta anch'essa dalla legge n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)».
Ebbene, sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione con numerose sentenze (Cass. 2606/2024; n.
3008/2022; n. 717/2022; n. 28403/2021) ha più volte affermato che l'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto. E questa Corte nel condividere in pieno questo acclarato orientamento della Cassazione non può che riformare la sentenza impugnata con conseguente condanna del soccombente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese dei due gradi giudizio complessivamente quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge da distrarsi in favore del difensore costituito.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7738/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T00694000001002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3394/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riportaagli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 13847/2024 emessa in data 08/10/2024 e depositata il giorno 11/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SRL ,rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni riferito alla tardiva registrazione registrazione di un contratto di locazione accompagnata da insufficiente versamento per errato calcolo del ravvedimento operoso. In sostanza il contribuente aveva pagato le sanzioni per la tardiva registrazione del contratto sulla singola annualità del contratto mentre l'ufficio aveva irrogato le sanzioni sull'intera durata del contratto.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il contribuente lamentando il vizio di motivazione della sentenza da ritenersi nulla in quanto omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Si insiste sulla violazione dell'art.17, comma 3, del TUR citando numerose sentenze recenti della suprema corte. Si chiede la riforma della sentenza.
Si costituisce in giudizio l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in conferma della corretta sentenza evidenziando che la liquidazione è avvenuta nella pedissequa applicazione di quanto statuito dall'art. 69
TUR in coordinato disposto con l'art. 43 let. h) TUR e l'art. 5 della tariffa part I allegata al TUR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ormai acclarato che la cornice normativa rilevante in materia (artt. 69; 43, comma 1, lettera h); 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986) deve essere interpretata tenendo conto anche dell'intervento della Corte Costituzionale che, con l'ordinanza del 28 dicembre 2006, n. 461, ha sottolineato che la facoltà, stabilita dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, «non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un «meccanismo incentivante
» detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della «percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità» (nota I - introdotta anch'essa dalla legge n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)».
Ebbene, sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione con numerose sentenze (Cass. 2606/2024; n.
3008/2022; n. 717/2022; n. 28403/2021) ha più volte affermato che l'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto. E questa Corte nel condividere in pieno questo acclarato orientamento della Cassazione non può che riformare la sentenza impugnata con conseguente condanna del soccombente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese dei due gradi giudizio complessivamente quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge da distrarsi in favore del difensore costituito.