Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8143 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03583/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3583 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione di revoca beneficio Master Executive A.A. 2025/2026 inviata dal Team Credito Welfare Direzione Regionale Emilia-Romagna in data 26 gennaio 2026 (doc. 1);
- della nota di conferma della Direzione Regionale inviata a mezzo p.e.c. il 25 febbraio 2026 (doc. 2);
- della graduatoria degli ammessi con riserva pubblicata ai sensi dell'art. 8 del Bando, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente, nella parte in cui — per effetto dell'illegittimo defalcamento di un punto relativo all'anzianità di servizio operato con la nota del 26.01.2026 — il Dott. Mami è collocato in posizione non utile per l'ottenimento del beneficio (doc. 3);
- nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, compresi i verbali e/o atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ID SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, chiedendo l’ammissione al beneficio di cui al « Bando Master Executive A.A. 2025/2026 – Contributi per dipendenti pubblici» al fine di completare l'iscrizione all'EMMAP di SDA ON entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.
2. In punto di fatto si rappresenta che
- L'art. 8, comma 2, del bando dispone: «Le graduatorie sono predisposte sommando il punteggio relativo all'anzianità di servizio a tempo indeterminato nella P.A. con quello relativo all'indicatore ISEE 2025. L'anzianità di servizio va calcolata dalla data di assunzione nella PA. Dall'anzianità di servizio devono essere esclusi eventuali periodi interruttivi e di aspettativa non retribuita» .
- La tabella allegata attribuisce 3 punti per anzianità da 10 anni e 1 giorno a 20 anni, 2 punti per anzianità da 5 anni e 1 giorno a 10 anni.
- L’istante ha presentato domanda autodichiarando un'anzianità di servizio di 10 anni e 1 giorno, comprensiva anche del periodo prestato con contratto a tempo determinato. antecedente all'assunzione a tempo indeterminato decorrente dal giorno 1° dicembre 2016; sulla base di tale dichiarazione, gli sono stati attribuiti 3 punti per anzianità e un punteggio complessivo di 7 punti, con collocazione in posizione utile n. 843.
- In data 26 gennaio 2026, a seguito delle verifiche di cui all'art. 14 del bando e all'art. 71 del d.P.R. 445/2000, l'Istituto previdenziale ha comunicato la revoca del beneficio, avendo accertato che l'anzianità a tempo indeterminato decorreva solo dal 1° dicembre 2016, con conseguente riduzione del punteggio di anzianità a n. 2 punti e del punteggio complessivo a n. 6, con conseguente collocazione del ricorrente fra i «non assegnatari»; il provvedimento di revoca è stato confermato con nota PEC del 25 febbraio 2026.
3. L’Istituto previdenziale si è costituito in giudizio eccependo, con apposita memoria, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
4. All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alle parti.
5. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa previdenziale, la quale qualifica il beneficio come prestazione di welfare erogata da un fondo mutualistico, senza esercizio di potere autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
5.1. L'eccezione è infondata.
I bandi per l'attribuzione di contributi pubblici riservati a una categoria di soggetti sulla base di procedure competitive, governate da requisiti predeterminati e da graduatorie, costituiscono esercizio di potere provvedimentale che incide su posizioni di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. art. 7, comma 1, c.p.a.).
Il fatto che le risorse provengano da un fondo mutualistico non sottrae l'attività amministrativa di selezione e attribuzione del vantaggio economico al regime pubblicistico, in quanto l'Istituto agisce quale soggetto pubblico nell'ambito di una procedura regolatoria di tipo concorsuale-selettivo.
Peraltro, la competenza territoriale di questo Tribunale è espressamente prevista dall'art. 16, comma 1, del bando ed è comunque confermata dalla natura nazionale della procedura.
6. Il ricorrente sostiene che il bando, laddove calcola l'anzianità « dalla data di assunzione nella PA » escludendo i soli « periodi interruttivi e di aspettativa non retribuita », non distinguerebbe tra rapporto a termine e rapporto a tempo indeterminato, sicché il periodo prestato con contratto determinato dovrebbe concorrere al relativo computo.
L'Istituo replica che l'art. 8, comma 2, primo capoverso, espressamente limita la valutazione all'anzianità « a tempo indeterminato nella P.A.».
6.1. Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
La lettura complessiva dell'art. 8 non lascia margini di ambiguità, posto che il primo capoverso dell'art. 8, comma 2, individua espressamente come rilevante l'anzianità « a tempo indeterminato nella P.A. ».
Il secondo capoverso, nel fissare il dies a quo nella « data di assunzione nella PA », non costituisce una clausola autonoma e onnicomprensiva, ma una regola di decorrenza funzionale alla sola anzianità già qualificata come « a tempo indeterminato ». La preposizione « dalla » non cancella il presupposto oggettivo già posto, ma si limita a precisare il momento di decorrenza del computo all'interno del rapporto rilevante.
6.2. L'art. 1 e l'art. 4 del bando confermano che i destinatari del beneficio sono esclusivamente « i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione».
La coerenza sistematica tra requisito soggettivo di partecipazione (tempo indeterminato) e criterio di valutazione (anzianità a tempo indeterminato) è del tutto logica e non configura alcun eccesso di potere; risulterebbe contraddittorio consentire la valutazione, ai fini del punteggio di anzianità, di periodi di servizio prestati in una qualità — il lavoro a termine — che non costituisce nemmeno titolo autonomo di partecipazione.
6.3. Non è ravvisabile, inoltre, alcuna ambiguità della lex specialis che possa legittimare il ricorso al principio del favor partecipationis : tale principio opera quale canone residuale, applicabile solo in presenza di clausole genuinamente equivoche, e non può essere invocato per stravolgere il chiaro significato lessicale di una norma di bando.
Quanto alle FAQ pubblicate il 13 gennaio 2026 — posteriori alla scadenza del termine di presentazione delle domande (18 novembre 2025) e alla pubblicazione della graduatoria provvisoria (19 dicembre 2025) — il Collegio osserva che esse si limitano a chiarire il contenuto del bando già vigente, senza introdurre requisiti nuovi o peggiorativi.
Non si tratta, pertanto, di un'integrazione postuma della lex specialis ma di uno strumento esplicativo di contenuto ricognitivo; e in ogni caso il loro eventuale vizio, ove anche sussistente, sarebbe del tutto ininfluente rispetto all'autonoma e sufficiente base testuale dell'art. 8, mai tempestivamente impugnato.
6.4. Il ricorrente invoca la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, richiamando la giurisprudenza CG (cause C-192/21, Clemente; C-72/18, Ustariz Aróstegui) per sostenere che l'esclusione dell'anzianità maturata con contratto a termine costituirebbe trattamento discriminatorio privo di ragione oggettiva.
Il motivo è infondato.
La Direttiva 1999/70/CE e la clausola 4 dell'Accordo quadro proteggono i lavoratori a tempo determinato in quanto tali, quali soggetti attivi di un rapporto di lavoro a termine in essere, vietando che la mera natura temporanea del contratto costituisca, di per sé, ragione di trattamento deteriore rispetto ai colleghi a tempo indeterminato nello svolgimento delle medesime funzioni.
Esse non impongono, invece, che i periodi di lavoro a termine vengano equiparati a quelli a tempo indeterminato ai fini di benefici che, strutturalmente e in via di scelta discrezionale del legislatore/bando, presuppongono e valorizzano la stabile integrazione organizzativa nella P.A.
6.5. Nel caso di specie, il beneficio è riservato ex ante ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Il ricorrente ha partecipato in tale qualità ed è in possesso del requisito richiesto.
Il bando non discrimina fra dipendenti a termine e a tempo indeterminato, essendo i primi semplicemente esclusi dall'ambito soggettivo della prestazione per scelta non irrazionale dell'ente.
La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento è identificata nella funzione del contributo: investire nelle competenze del personale strutturalmente inserito nella P.A., destinato a restarvi per almeno due anni dopo il conseguimento del master (art. 1 del bando).
La valorizzazione della sola anzianità a tempo indeterminato è coerente con questa finalità e non è sindacabile in sede di legittimità.
7. La difesa previdenziale ha sollevato in memoria un'autonoma eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso fondata sulla circostanza che il master EMMAP XVII edizione di SDA ON — cui il ricorrente è stato ammesso, con inizio previsto il 17 giugno 2026 — afferisce all'anno accademico 2026/2027 e non a quello 2025/2026 oggetto del bando.
7.1. Il Collegio ritiene che questo profilo non rivesta particolare rilevanza nell’economia del presente giudizio, posto che dall'email di SDA ON del 14 aprile 2026, prodotta dallo stesso ricorrente, la responsabile Admissions EMMAP conferma espressamente che il master « risulta compatibile al fine del contributo INPS, per l'anno accademico deve fare riferimento a quello 2025-2026 EMMAP XVII edizione ».
8. In definitiva, il ricorso è infondato, alla luce della considerazione che l'interpretazione adottata dall'Istituto è aderente al dato letterale e sistematico dell'art. 8 del bando, mai tempestivamente impugnato nella sua previsione ostativa e che non è ravvisabile alcuna discriminazione contraria alla Direttiva 1999/70/CE.
9. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in virtù della particolarità e della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
ID SC, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ID SC | AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.