Rigetto
Sentenza 5 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02336/2026REG.PROV.COLL.
N. 09035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9035 del 2025, proposto da
RE Automazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Frattarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
contro
Atac S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Ubi AI Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta n. 2/A;
per la esecuzione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05028/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ubi AI Edilizia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. MO IN e uditi per le parti gli avvocati Piero Frattarelli e Isabella Maria Stoppani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società RE è risultata aggiudicataria di un appalto di manutenzione per conto di ATAC.
A seguito di ricorso della seconda classificata BI AI, la stessa RE partecipava al giudizio di primo e di secondo grado in qualità di controinteressata proponendo anche appello incidentale che veniva dichiarato improcedibile proprio in ragione del rigetto dell’appello principale della seconda classificata.
La RE chiedeva pertanto il rimborso del contributo unificato alla BI AI che restava tuttavia sul punto inerte.
2. RE propone allora, in questa stessa sede, ricorso in ottemperanza per l’esatta esecuzione della sentenza di appello di questa sezione con particolare riguardo alla rifusione del contributo unificato.
3. Si costituiva in giudizio BI AI la quale: a) eccepiva “l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, volto a pretendere l’ordine di un facere a soggetto privato, totalmente privo di potere pubblicistico”; b) nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto del gravame in quanto il giudizio di appello si era chiuso con la compensazione delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in ottemperanza veniva infine trattenuto in decisione.
5. Tutto ciò premesso, il ricorso può essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
5.1. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame, al netto di ogni considerazione circa la sicura tardività della memoria depositata in data 9 marzo 2026 (il termine dimidiato è infatti di 15 giorni liberi prima dell’udienza), in quanto il giudizio di ottemperanza riguarda la corretta ed integrale esecuzione della sentenza nella sua integralità, e ciò anche con riguardo al regime delle spese di lite nelle cui voci è pacificamente ricompreso, ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), proprio il contributo unificato. Con la doverosa precisazione che lo stesso regime delle spese va regolato in base alla soccombenza e senza avere riguardo alla qualità, pubblico ovvero privata, del soggetto comunque tenuto al relativo rimborso. Si veda in tal senso quanto disposto dall’art. 112, comma 1, c.p.a., a norma del quale: “I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti” . Con ciò si vuole dire che l’esecuzione della sentenza grava non solo sulla PA ma anche sul privato eventualmente tenuto a compiere determinate azioni e, tra queste, sicuramente il pagamento delle spese di lite cui è stato se del caso condannato. Da quanto detto consegue il rigetto della suddetta eccezione;
5.2. Ciò detto, è ben vero che nel caso di specie le spese di lite erano state compensate e che l’appello incidentale era stato dichiarato improcedibile (stante la infondatezza di quello principale), ma è anche vero che:
5.2.1. Secondo quanto affermato da Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2786:
“questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che il rimborso del contributo unificato segue, ai sensi dell’art. comma 6 -bis.1, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la regolamentazione delle spese processuali, senza alcun margine di discrezionalità, né nella liquidazione degli importi né nel riparto dell’onere relativo, dato che questo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente all’esito complessivo della lite, anche se le spese sono state compensate (cfr. Cons. Stato, V, 4 agosto 2022, n. 6850).
Nel caso di rigetto del ricorso principale del concorrente non aggiudicatario e conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale del concorrente aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza dell’intero giudizio è in capo al ricorrente principale (Cons. Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8436). Dal momento che la reiezione dell'impugnazione principale determina l'improcedibilità di quella incidentale per sopravvenuta carenza d'interesse ad una sua decisione, in ragione della piena e satisfattoria vittoria in giudizio del ricorrente incidentale (così già Cons. Stato, IV, 7 ottobre 2022, n. 8612), va posto a carico del ricorrente principale (anche) il pagamento del contributo unificato versato dal controinteressato per la proposizione del ricorso incidentale. Per pervenire a tale decisione, peraltro, non è richiesta alcuna verifica di c.d. soccombenza virtuale nel merito del ricorso incidentale, proprio perché la decisione di improcedibilità in rito, prodotta dalla soccombenza del ricorrente principale, prevale ed assorbe ogni possibile decisione di merito (cfr. Cons. Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8436, cit.)” ;
5.2.2. Secondo quanto poi affermato da Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436:
“Nel caso di rigetto del ricorso principale del concorrente non aggiudicatario e conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale del concorrente aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza dell’intero giudizio è in capo al ricorrente principale.
La dichiarazione di improcedibilità, in quanto conseguente al rigetto del ricorso principale, quindi ad una vicenda processuale sopravvenuta che ha determinato la carenza di interesse all’impugnazione incidentale, di regola non comporta soccombenza del ricorrente incidentale.
Pertanto, non si verte in fattispecie di soccombenza reciproca, né in una situazione nella quale il giudice si debba attenere al criterio della c.d. soccombenza virtuale e debba perciò esaminare nel merito il ricorso incidentale sia pure soltanto “ai fini del regime delle spese di lite”, secondo quanto invece affermato nella sentenza appellata.
7.2. Il regime delle spese processuali, come sopra definito già all’esito del rigetto del ricorso principale e della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, vale anche ai fini del rimborso del contributo unificato.
Ai sensi dell’art. comma 6 -bis.1, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la parte ricorrente principale soccombente è tenuta alla restituzione del contributo unificato indipendentemente dalla disamina nel merito della censura formulata dalla parte ricorrente incidentale. Infatti anche il contributo unificato segue, per legge, le regole della soccombenza e dell’anticipazione, senza alcun margine di discrezionalità, né nella liquidazione degli importi né nel riparto dell’onere relativo, dato che questo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se le spese sono state compensate (cfr. Cons. Stato, V, 4 agosto 2022, n. 6850)” ;
5.2.3. Alla luce di quanto sopra riportato consegue pertanto che: a) nel caso di rigetto del ricorso (o appello) principale del concorrente non aggiudicatario e conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso (o appello) incidentale del concorrente aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza dell’intero giudizio è comunque in capo al ricorrente principale; b) anche in caso di compensazione delle spese di lite pronunziata dal giudice, il rimborso del contributo unificato va comunque disposto a favore del soggetto complessivamente vincitore, all’esito del giudizio, e quindi a carico della parte soccombente.
6. In conclusione il ricorso in ottemperanza deve quindi essere accolto, con conseguente obbligo posto a carico di BI AI di provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, alla rifusione del contributo unificato, a suo tempo versato per la proposizione dell’appello incidentale, in favore della ricorrente RE.
7. Con la precisazione che, all’importo di euro 9 mila a titolo di rimborso di contributo unificato già versato dalla ricorrente RE, andranno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dal giorno della pubblicazione della sentenza n. 5028 del 2024 (5 giugno 2024) e sino all’effettivo soddisfo della suddetta pretesa.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva (paragrafi 6 e 7).
Condanna la parte soccombente BI AI alla rifusione, altresì, delle spese del presente giudizio, da liquidare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST NT, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
MO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO IN | ST NT |
IL SEGRETARIO