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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1100/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, cittadino italiano), residente in [...]
3/b -, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
, cittadina italiana), residente in [...] – C.F._2
nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_3 C.F._3 cittadina italiana), residente in [...] -,
[...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_4 C.F._4 cittadino italiano), residente in [...] -, elettivamente domiciliati in Cuneo, via C. Emanuele III n. 20, presso lo studio dell'avv. Sandro Angeli (cod. fisc.: ) – avente indirizzo di posta elettronica certificata C.F._5
e n. fax 0171.603137) che li rappresenta e Email_1 difende,
PARTI RICORRENTI
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] F. Bertolino 3/b - e ricoverata presso la sita in Controparte_2
Cuneo – Corso Brunet n. 8,
CONVENUTACONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
Con note scritte del 25.9.2025 le parti ricorrenti hanno dato atto del sopravvenuto decesso dell'interdicenda, chiedendo così al Tribunale l'adozione di ogni consequenziale provvedimento al riguardo.
Per il Pubblico Ministero intervenuto:
“si dichiari l'interdizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono rispettivamente coniuge, sorelle e fratello della sig.ra , Controparte_1
hanno allegato a fondamento della domanda giudiziale: che è Controparte_1 da tempo ricoverata presso la Residenza ”; che le condizioni Controparte_2 psico-fisiche della sig.ra – che nel 2020 ha patito un ictus celebrale ischemico – CP_1
sono nel tempo via via peggiorate;
che allo stato non pare più Controparte_1
in grado di provvedere ai propri bisogni e interessi e di provvedere ad assumere decisioni guardanti la propria vita quotidiana e le proprie cure mediche;
che le cure, esami clinici, accertamenti e trattamenti medico-sanitari, cui non infrequentemente deve essere sottoposta la sig.ra necessitano, dal punto di vista medico-sanitario, CP_1 del cosiddetto “consenso informato” da parte della stessa il quale non può essere validamente essere prestato dalla sig.ra che in ragione dello stato di salute CP_1
psico fisico in cui versa si rende necessaria la nomina di un Controparte_1
tutore che provveda ai suoi bisogni, necessità e interessi, essendo la stessa ormai divenuta incapace di attendervi, con altresì nomina di un tutore provvisorio affinché quest'ultimo possa prestare il suindicato consenso informato per le cure, accertamenti, esami clinici e trattamenti sanitari cui non infrequentemente la sig.ra deve essere sottoposta. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
2 All'udienza dell'11.9.2025 presso il Tribunale di Cuneo il GOT delegato per l'incombente istruttorio, dott.ssa ha esaminato l'interdicenda. Persona_1
Tuttavia, con memoria depositata il 25.9.2025 il difensore delle parti attrici ha dato atto del sopravvenuto decesso dell'interdicenda avvenuto il 19.9.2025, come comprovato dal certificato di morte allegato.
Ritenuta sufficiente la documentazione in atti, la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta è deceduta il 19.9.2025
(cfr. certificato di morte offerto in comunicazione dalle parti attrici).
Ne consegue che deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nel processo di interdizione, volto alla tutela di uno status personale indisponibile che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce, la morte di quest'ultimo fa venire meno la finalità del giudizio e il conseguente interesse alla decisione (cfr. Cass., Sez. II, 17/02/2006, n. 3570).
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione deve essere assunto con sentenza, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 28/09/2000, n. 1048).
Nulla deve disporsi riguardo alle spese processuali, stante la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente, pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore dott. Michele Basta
Il Presidente
dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1100/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, cittadino italiano), residente in [...]
3/b -, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
, cittadina italiana), residente in [...] – C.F._2
nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_3 C.F._3 cittadina italiana), residente in [...] -,
[...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_4 C.F._4 cittadino italiano), residente in [...] -, elettivamente domiciliati in Cuneo, via C. Emanuele III n. 20, presso lo studio dell'avv. Sandro Angeli (cod. fisc.: ) – avente indirizzo di posta elettronica certificata C.F._5
e n. fax 0171.603137) che li rappresenta e Email_1 difende,
PARTI RICORRENTI
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] F. Bertolino 3/b - e ricoverata presso la sita in Controparte_2
Cuneo – Corso Brunet n. 8,
CONVENUTACONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
Con note scritte del 25.9.2025 le parti ricorrenti hanno dato atto del sopravvenuto decesso dell'interdicenda, chiedendo così al Tribunale l'adozione di ogni consequenziale provvedimento al riguardo.
Per il Pubblico Ministero intervenuto:
“si dichiari l'interdizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono rispettivamente coniuge, sorelle e fratello della sig.ra , Controparte_1
hanno allegato a fondamento della domanda giudiziale: che è Controparte_1 da tempo ricoverata presso la Residenza ”; che le condizioni Controparte_2 psico-fisiche della sig.ra – che nel 2020 ha patito un ictus celebrale ischemico – CP_1
sono nel tempo via via peggiorate;
che allo stato non pare più Controparte_1
in grado di provvedere ai propri bisogni e interessi e di provvedere ad assumere decisioni guardanti la propria vita quotidiana e le proprie cure mediche;
che le cure, esami clinici, accertamenti e trattamenti medico-sanitari, cui non infrequentemente deve essere sottoposta la sig.ra necessitano, dal punto di vista medico-sanitario, CP_1 del cosiddetto “consenso informato” da parte della stessa il quale non può essere validamente essere prestato dalla sig.ra che in ragione dello stato di salute CP_1
psico fisico in cui versa si rende necessaria la nomina di un Controparte_1
tutore che provveda ai suoi bisogni, necessità e interessi, essendo la stessa ormai divenuta incapace di attendervi, con altresì nomina di un tutore provvisorio affinché quest'ultimo possa prestare il suindicato consenso informato per le cure, accertamenti, esami clinici e trattamenti sanitari cui non infrequentemente la sig.ra deve essere sottoposta. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
2 All'udienza dell'11.9.2025 presso il Tribunale di Cuneo il GOT delegato per l'incombente istruttorio, dott.ssa ha esaminato l'interdicenda. Persona_1
Tuttavia, con memoria depositata il 25.9.2025 il difensore delle parti attrici ha dato atto del sopravvenuto decesso dell'interdicenda avvenuto il 19.9.2025, come comprovato dal certificato di morte allegato.
Ritenuta sufficiente la documentazione in atti, la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta è deceduta il 19.9.2025
(cfr. certificato di morte offerto in comunicazione dalle parti attrici).
Ne consegue che deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nel processo di interdizione, volto alla tutela di uno status personale indisponibile che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce, la morte di quest'ultimo fa venire meno la finalità del giudizio e il conseguente interesse alla decisione (cfr. Cass., Sez. II, 17/02/2006, n. 3570).
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione deve essere assunto con sentenza, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 28/09/2000, n. 1048).
Nulla deve disporsi riguardo alle spese processuali, stante la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente, pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore dott. Michele Basta
Il Presidente
dott.ssa Roberta Bonaudi
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