CASS
Sentenza 24 febbraio 2021
Sentenza 24 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2021, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. udito l'avv.to RUBEO STEFANO del foro di ROMA in difesa di RO RO in sostituzione dell'avvocato SERGO EMANUELE del foro di TRIESTE, come da nomina a sostituto processuale x art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7107 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 02/02/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 ottobre 2013, con cui AN MO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ad un solo motivo, con cui lamenta la falsa applicazione dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.. Osserva che il giudice di prima cura, esclusa l'applicabilità dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, aveva negato la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti 'preoccupanti', in relazione al reato contestato. La Corte territoriale, invece, anziché rivalutare nel merito la richiesta ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 186 comma 9 bis C.d.S., sostenendo che il rifiuto dell'alcoltest non merita trattamento di miglior favore rispetto all'accertato stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. c), laddove l'interessato abbia provocato un sinistro stradale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione ai presupposti di applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S. nelle ipotesi di rifiuto e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione alla data del 13 ottobre 2016, successivamente alla pronuncia impugnata. 2. Va, innanzitutto, dato atto che il ricorso è stato tempestivamente proposto, posto che: il ricorrente non ha partecipato al giudizio di secondo grado;
che la sentenza di prima cura è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge del 28 aprile 2014, che ha introdotto la disciplina dell'assenza di cui agli artt. 420 bis e segg. cod. proc. pen.; che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore di dette disposizioni e la data del 22 agosto 2014, data di entrata in vigore dell'art. 15 bis della medesima I. 67/2014, introdotto con la legge 11 agosto 2014 n. 118. A mente di siffatta ultima disposizione, infatti, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della I. 67/2014 si applica la disciplina previgente quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità. 3. Nel caso di specie, essendo la sentenza di secondo grado stata pronunciata in data 29 maggio 2014, ai sensi dell'art. 15 bis cit., la Corte avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato. Sicché il termine per l'impugnazione decorre per il medesimo solo dalla notifica dell'estratto contumaciale intervenuta il 10 settembre 2019, con conseguente tempestività del ricorso proposto in data 2 ottobre 2019. 4. Sotto il profilo dell'ammissibilità è sufficiente osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "La circostanza aggravante di aver 4 provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. (Sez. U, Sentenza n. 46625 del 29/10/2015, Rv. 265025; né, per le medesime ragioni, quella di avere commesso il fatto in orario notturno, cfr. Sez. 4, Sentenza n. 6531 del 09/01/2018, Rv. 272191). 5. La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto diversamente motivare la reiezione del motivo di appello. 6. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
P.Q.M.
-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2/02/2021 Il C6isigliere estensore AU NA Il Presidente Fran o Ciampi
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. udito l'avv.to RUBEO STEFANO del foro di ROMA in difesa di RO RO in sostituzione dell'avvocato SERGO EMANUELE del foro di TRIESTE, come da nomina a sostituto processuale x art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7107 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 02/02/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 ottobre 2013, con cui AN MO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ad un solo motivo, con cui lamenta la falsa applicazione dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.. Osserva che il giudice di prima cura, esclusa l'applicabilità dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, aveva negato la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti 'preoccupanti', in relazione al reato contestato. La Corte territoriale, invece, anziché rivalutare nel merito la richiesta ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 186 comma 9 bis C.d.S., sostenendo che il rifiuto dell'alcoltest non merita trattamento di miglior favore rispetto all'accertato stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. c), laddove l'interessato abbia provocato un sinistro stradale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione ai presupposti di applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S. nelle ipotesi di rifiuto e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione alla data del 13 ottobre 2016, successivamente alla pronuncia impugnata. 2. Va, innanzitutto, dato atto che il ricorso è stato tempestivamente proposto, posto che: il ricorrente non ha partecipato al giudizio di secondo grado;
che la sentenza di prima cura è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge del 28 aprile 2014, che ha introdotto la disciplina dell'assenza di cui agli artt. 420 bis e segg. cod. proc. pen.; che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore di dette disposizioni e la data del 22 agosto 2014, data di entrata in vigore dell'art. 15 bis della medesima I. 67/2014, introdotto con la legge 11 agosto 2014 n. 118. A mente di siffatta ultima disposizione, infatti, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della I. 67/2014 si applica la disciplina previgente quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità. 3. Nel caso di specie, essendo la sentenza di secondo grado stata pronunciata in data 29 maggio 2014, ai sensi dell'art. 15 bis cit., la Corte avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato. Sicché il termine per l'impugnazione decorre per il medesimo solo dalla notifica dell'estratto contumaciale intervenuta il 10 settembre 2019, con conseguente tempestività del ricorso proposto in data 2 ottobre 2019. 4. Sotto il profilo dell'ammissibilità è sufficiente osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "La circostanza aggravante di aver 4 provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. (Sez. U, Sentenza n. 46625 del 29/10/2015, Rv. 265025; né, per le medesime ragioni, quella di avere commesso il fatto in orario notturno, cfr. Sez. 4, Sentenza n. 6531 del 09/01/2018, Rv. 272191). 5. La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto diversamente motivare la reiezione del motivo di appello. 6. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
P.Q.M.
-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2/02/2021 Il C6isigliere estensore AU NA Il Presidente Fran o Ciampi