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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 7404/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:44 sono presenti l'avv. SCRIVANO SILVIA in sostituzione dell'avv. SAMARITANO ILEANA per parte ricorrente nonché l'avv. PULEO
DOMENICO in sostituzione dell'avv. PALESANO SERGIO per il CP_1
e l'avv. CASSATA MARCO per l'ASUD
[...]
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7404 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SAMARITANO ILEANA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. PALESANO SERGIO
- resistente –
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CASSATA MARCO
-resistente- oggetto: assegno di maternità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/05/2025, la parte ricorrente in epigrafe 2 premettendo: che a seguito della nascita del figlio conferiva mandato Persona_1
al , al Controparte_3
fine di presentare ed ottenere l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del
D.lgs. 151/01 per l'anno 2022, compilando l'apposita domanda che veniva presa in carico da detto CAF;
che in ragione del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di assegno di maternità e a cagione dell'assenza di comunicazioni da parte del
CAF – ON, si recava presso il Comune di Palermo – VI Circoscrizione con sede in alla Via Monte San Calogero n.28, dove apprendeva CP_1
verbalmente che non risultava alcuna domanda presentata avente ad oggetto la richiesta di assegno di maternità; che comunicava detta circostanza al CAF il cui legale rappresentante chiedeva via PEC informazioni al Comune, rimaste inesitate;
che altre richieste d'informazione e diffide rimanevano inesitate e che, verbalmente, il Comune rispondeva all'avv. Chiara Romano, procuratrice suggerita dal CAF, che non risultava presso i propri uffici alcuna domanda di assegno di maternità per conto dell'istante; conveniva in giudizio il e l' , rassegnando le Controparte_1 CP_2
seguenti conclusioni: “- dire e dichiarare procedibile, proponibile ed ammissibile il presente ricorso e le domande tutte proposte, e, nel merito, tutte accoglierle, in fatto come in diritto, perché fondate ed assistite dai relativi presupposti, anche probatori;
-dire e dichiarare sussistenti, in capo alla ricorrente, i requisiti richiesti ex lege al fine della concessione dell'assegno di maternità per l'anno 2022 di importo pari ad Euro 2.037,00
€ (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022); - Accertata la regolare trasmissione della domanda di concessione dell'assegno di maternità da parte della ricorrente, condannare il di ad erogare la prestazione richiesta dalla CP_1 CP_1
ricorrente ovvero le somme dovute alla stessa a titolo di assegno di maternità per l'anno 2022 nella misura complessiva di pari ad Euro
3 2.037,00 € (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per
l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022); - In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata in capo al resistente Controparte_4 [...]
, la mancata presentazione della Controparte_2
stessa domanda di concessione dell'assegno di maternità per negligenza o errore allo stesso imputabili, condannare il resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
al pagamento della somma complessiva dovuta Controparte_5
alla ricorrente a titolo di assegno di maternità per l'anno 2022, pari ad Euro
2.037,00 € (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per
l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022)”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta la carenza di legittimazione passiva, non avendo mai “ CP_2
ricevuto alcun mandato dalla sig.ra , né ha avuto alcun ruolo nella Pt_1
compilazione della domanda e nella predisposizione della relativa documentazione allegata, diretta ad ottenere il beneficio oggi invocato” essendo il rapporto della ricorrente intercorso con l'UNSIC provinciale, essendosi limitata l' per mero spirito di cortesia a trasmettere la CP_2
modulistica; difendendo altresì la correttezza del proprio operato, avendo trasmesso la domanda.
Eccependo inoltre la carenza di prova dell'avvenuto rigetto della domanda nonché rappresentando che “la domanda non è meritevole di accoglimento difettando completamente la prova della sussistenza dei presupposti diretti ad ottenere l'assegno.
In particolare in questa sede la ricorrente si è limitata produrre il proprio
ISEE; tuttavia è noto che ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. In altri termini la ricorrente avrebbe dovuto indicare ai fini dell'ottenimento della misura oggi invocata anche il reddito del padre del minore, che, invece, non risulta indicato nell'ISEE (che
4 lo si ricorda è un'autodichiarazione della parte). Deve concludersi che, in ogni caso, sommando il reddito del padre del minore alcuna misura poteva essere erogata, come oggi inopinatamente richiesto”.
Infine invocando il concorso di colpa della ricorrente, che compilava la domanda in modo incompleto omettendo dichiarazioni e informazioni necessarie per l'ottenimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso e/o in subordine la riduzione del risarcimento a sé chiesto in ragione del concorso del fatto colposo del creditore.
Resisteva altresì il , riferendo che è “prassi dell'Ufficio Controparte_1
competente ( nel caso di specie VI Circoscrizione) fornire la ricevuta di protocollazione delle istanze pervenute tramite mail con lo stesso mezzo, cosa che non è avvenuta in questo caso, in quanto la pratica non risulta pervenuta e del resto il Caf non è stato in grado di fornire tale ricevuta” e che “la documentazione trasmessa dall'avv. Chiara Romano Contorno in data 23.07.2024 contiene una attestazione ISEE incompleta, che non tiene conto del reddito dell'altro genitore del bambino, come previsto dall'art.7 del DPCM n.159/2013, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio in questione”, chiedendo il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi appresso spiegati.
Va preliminarmente osservato che l'assegno di maternità è una prestazione di sostegno al reddito che assume due diverse forme: l'Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici o discontinui erogato alle madri o ai padri o ad affidatari, adottanti, o legali rappresentanti in caso di incapacità ad agire dei genitori, erogato direttamente dall' CP_6
L'assegno di maternità di base, "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo concesso alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, da richiedere presso il comune di residenza della madre e, anch'esso, pagato dall' CP_6
5 Ancora preliminarmente va rilevato come la domanda giudiziale di riconoscimento di una prestazione presupponga la sua reiezione in sede amministrativa, sia espressa che a seguito di silenzio rigetto, nonché la dimostrazione in giudizio della sussistenza di tutti i requisiti che la legge istitutiva preveda per la sua erogazione.
Ciò premesso, va rilevato come le domande della parte ricorrente, come svolte non possono essere accolte, chiedendosi la condanna dal Comune all'erogazione della prestazione e, in subordine, la condanna dell' al CP_2
risarcimento del danno.
Appare evidente che il non è mai comunque ente erogante la CP_1
prestazione, essendo la stessa, in entrambe le modalità, erogata dall' CP_6
limitandosi pertanto il Comune a raccogliere e istruire le domande corredate dalla documentazione necessaria e inoltrare all' la stessa ai fini CP_6
dell'erogazione.
Non potendosi quindi condannare il ad erogare una prestazione CP_1
in vece dell'Ente deputato a farlo.
Quanto alla trasmissione o meno della domanda (apparentemente trasmessa tramite posta elettronica ordinaria secondo le istruzioni del per il tramite delle sue circoscrizioni), appare nei fatti di causa CP_1
irrilevante, non avendo la parte ricorrente dedotto in giudizio la sussistenza di tutti i requisiti di legge al fine del riconoscimento del diritto.
Né potendo accogliersi in rito una domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità del CAF patronato, esulante dalla competenza per materia (tabellare) del Tribunale ordinario – sez. Lavoro e previdenza.
Deve comunque rilevarsi - per completezza di esposizione e ai fini della motivazione in diritto di quanto sopra esposto - quanto segue.
Pretermettendo la questione circa la legittimazione passiva eccepita dall' , che sostiene di non aver ricevuto alcun mandato dalla ricorrente CP_2
e di aver solo trasmesso la domanda per puro spirito di cortesia, e rilevando che la ricorrente si recava presso gli uffici dell' per la compilazione della CP_2
domanda e la sua trasmissione, deve rilevarsi quanto all'eventuale
6 responsabilità del patronato o, in tema di legittimazione processuale, del sindacato di riferimento che essa è di natura contrattuale: “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”. (cfr. Cass. civ. sez. III^ ord. 34475/2023).
La Suprema Corte, decidendo in un caso del tutto analogo quanto a condotta del patronato e quanto alle difese svolte dalle parti chiarisce che:
“secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass.
n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002) gli Istituti di ON assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza. Orbene, in considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di ON nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c..
Cassando quindi la sentenza della Corte territoriale rilevava che: nonostante che il ON #####: a) non aveva verificato e “sistemato” la posizione contributiva del #####, prima della proposizione della domanda di pensione;
b) non aveva specificato, all'atto della presentazione della pensione, che la stessa avveniva in regime di “totalizzazione” (come richiesto dall'art. 3 comma primo del d. lgs. N. 42/2006); c) era rimasto inerte per circa due anni, dopo il rigetto della prima domanda di pensione (agosto
2011), essendosi attivato soltanto nel luglio del 2013 per presentare una richiesta di riesame;
- e nonostante che tale richiesta di riesame – che conteneva la specificazione che si trattava di pensione richiesta in regime di totalizzazione (e che per questa ragione veniva considerata dall' come CP_6
7 una nuova domanda di pensione) - è stata accolta dall' soltanto dopo CP_6
che la posizione contributiva del #### era stata controllata e sistemata da altro ON (al quale il #### si era nelle more rivolto).
Sulla scorta di tale principio le difese svolte dal patronato nel caso di specie appaiono del tutto inconferenti. Afferma infatti lo stesso che “la domanda
(della ricorrente) non è meritevole di accoglimento difettando completamente la prova della sussistenza dei presupposti diretti ad ottenere
l'assegno”.
Orbene, anche pretermettendo che tale valutazione dell'accoglibilità o meno della domanda di parte ricorrente svolta non nei propri confronti ma nei confronti di altra parte in causa è da ritenersi del tutto fuori luogo, occorre osservare che, ritenuto tanto evidente da apparire pleonastico che unico compito di un CAF è proprio quello dell'assistenza a chi vi si rivolga, essendo la ricorrente recatasi presso gli uffici del CAF per compilare la domanda, sarebbe stato compito istituzionale del CAF medesimo assistere la ricorrente nella compilazione della domanda, indicando quali documenti produrre e quali altri verifiche o attività compiere al fine dell'ottenimento della prestazione.
E, ovviamente, in difetto di tale assistenza non si riesce a intravedere quale funzione altra possa essere chiamato svolgere e, inoltre, la mancanza d'informazione a beneficio della ricorrente (recatasi presso gli uffici dell' ) sulla circostanza che colui che curava la sua “assistenza” fosse CP_2
eventualmente membro o impiegato dell'UNSIC e non dell' , CP_2
determinando la chiamata in giudizio di quest'ultima e non della prima, rappresenta anch'essa responsabilità contrattuale della stessa , CP_2
indipendentemente dal fatto di chi si trovasse presso i suoi uffici lì, con titolo o senza titolo, prestando “assistenza” agli astanti.
Conoscendone incidentalmente, ancora del tutto irrilevante appare nei fatti di causa il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.c., ricadendo la responsabilità d'informazione e assistenza nella compilazione delle domande e nella produzione documentale esclusivamente in capo al
8 patronato e non certo al cittadino che vi si rivolga.
Diversamente opinando dovrebbe intravedersi il concorso colposo del paziente che non collabori col medico sull'identificazione della malattia e sulla scelta della cura migliore.
Osservando in ultimo il mancato riscontro della protocollazione della domanda rientra anch'essa nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Ciò posto, sulla scorta di quanto esposto si deve riaffermare l'incompetenza di questa sezione a statuire sulla domanda di condanna del patronato che deve, per quanto affermato dalla Suprema Corte, individuarsi quale “responsabilità contrattuale”.
Il ricorso quindi, per i motivi sopra esposti, non può essere accolto, non avendo dedotto in giudizio la ricorrente la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione, non potendo condannare il Comune alla
“erogazione” della prestazione erogata dall' e non potendo statuirsi su CP_6
una domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale.
Appare equa, in ragione dei motivi della decisione, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice Onorario
GI IN
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 7404/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:44 sono presenti l'avv. SCRIVANO SILVIA in sostituzione dell'avv. SAMARITANO ILEANA per parte ricorrente nonché l'avv. PULEO
DOMENICO in sostituzione dell'avv. PALESANO SERGIO per il CP_1
e l'avv. CASSATA MARCO per l'ASUD
[...]
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7404 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SAMARITANO ILEANA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. PALESANO SERGIO
- resistente –
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CASSATA MARCO
-resistente- oggetto: assegno di maternità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/05/2025, la parte ricorrente in epigrafe 2 premettendo: che a seguito della nascita del figlio conferiva mandato Persona_1
al , al Controparte_3
fine di presentare ed ottenere l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del
D.lgs. 151/01 per l'anno 2022, compilando l'apposita domanda che veniva presa in carico da detto CAF;
che in ragione del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di assegno di maternità e a cagione dell'assenza di comunicazioni da parte del
CAF – ON, si recava presso il Comune di Palermo – VI Circoscrizione con sede in alla Via Monte San Calogero n.28, dove apprendeva CP_1
verbalmente che non risultava alcuna domanda presentata avente ad oggetto la richiesta di assegno di maternità; che comunicava detta circostanza al CAF il cui legale rappresentante chiedeva via PEC informazioni al Comune, rimaste inesitate;
che altre richieste d'informazione e diffide rimanevano inesitate e che, verbalmente, il Comune rispondeva all'avv. Chiara Romano, procuratrice suggerita dal CAF, che non risultava presso i propri uffici alcuna domanda di assegno di maternità per conto dell'istante; conveniva in giudizio il e l' , rassegnando le Controparte_1 CP_2
seguenti conclusioni: “- dire e dichiarare procedibile, proponibile ed ammissibile il presente ricorso e le domande tutte proposte, e, nel merito, tutte accoglierle, in fatto come in diritto, perché fondate ed assistite dai relativi presupposti, anche probatori;
-dire e dichiarare sussistenti, in capo alla ricorrente, i requisiti richiesti ex lege al fine della concessione dell'assegno di maternità per l'anno 2022 di importo pari ad Euro 2.037,00
€ (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022); - Accertata la regolare trasmissione della domanda di concessione dell'assegno di maternità da parte della ricorrente, condannare il di ad erogare la prestazione richiesta dalla CP_1 CP_1
ricorrente ovvero le somme dovute alla stessa a titolo di assegno di maternità per l'anno 2022 nella misura complessiva di pari ad Euro
3 2.037,00 € (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per
l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022); - In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata in capo al resistente Controparte_4 [...]
, la mancata presentazione della Controparte_2
stessa domanda di concessione dell'assegno di maternità per negligenza o errore allo stesso imputabili, condannare il resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
al pagamento della somma complessiva dovuta Controparte_5
alla ricorrente a titolo di assegno di maternità per l'anno 2022, pari ad Euro
2.037,00 € (407,40 €/mese per 5 mesi) o nel diverso importo stabilito per
l'anno di effettiva spettanza (Anno 2022)”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta la carenza di legittimazione passiva, non avendo mai “ CP_2
ricevuto alcun mandato dalla sig.ra , né ha avuto alcun ruolo nella Pt_1
compilazione della domanda e nella predisposizione della relativa documentazione allegata, diretta ad ottenere il beneficio oggi invocato” essendo il rapporto della ricorrente intercorso con l'UNSIC provinciale, essendosi limitata l' per mero spirito di cortesia a trasmettere la CP_2
modulistica; difendendo altresì la correttezza del proprio operato, avendo trasmesso la domanda.
Eccependo inoltre la carenza di prova dell'avvenuto rigetto della domanda nonché rappresentando che “la domanda non è meritevole di accoglimento difettando completamente la prova della sussistenza dei presupposti diretti ad ottenere l'assegno.
In particolare in questa sede la ricorrente si è limitata produrre il proprio
ISEE; tuttavia è noto che ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. In altri termini la ricorrente avrebbe dovuto indicare ai fini dell'ottenimento della misura oggi invocata anche il reddito del padre del minore, che, invece, non risulta indicato nell'ISEE (che
4 lo si ricorda è un'autodichiarazione della parte). Deve concludersi che, in ogni caso, sommando il reddito del padre del minore alcuna misura poteva essere erogata, come oggi inopinatamente richiesto”.
Infine invocando il concorso di colpa della ricorrente, che compilava la domanda in modo incompleto omettendo dichiarazioni e informazioni necessarie per l'ottenimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso e/o in subordine la riduzione del risarcimento a sé chiesto in ragione del concorso del fatto colposo del creditore.
Resisteva altresì il , riferendo che è “prassi dell'Ufficio Controparte_1
competente ( nel caso di specie VI Circoscrizione) fornire la ricevuta di protocollazione delle istanze pervenute tramite mail con lo stesso mezzo, cosa che non è avvenuta in questo caso, in quanto la pratica non risulta pervenuta e del resto il Caf non è stato in grado di fornire tale ricevuta” e che “la documentazione trasmessa dall'avv. Chiara Romano Contorno in data 23.07.2024 contiene una attestazione ISEE incompleta, che non tiene conto del reddito dell'altro genitore del bambino, come previsto dall'art.7 del DPCM n.159/2013, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio in questione”, chiedendo il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi appresso spiegati.
Va preliminarmente osservato che l'assegno di maternità è una prestazione di sostegno al reddito che assume due diverse forme: l'Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici o discontinui erogato alle madri o ai padri o ad affidatari, adottanti, o legali rappresentanti in caso di incapacità ad agire dei genitori, erogato direttamente dall' CP_6
L'assegno di maternità di base, "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo concesso alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, da richiedere presso il comune di residenza della madre e, anch'esso, pagato dall' CP_6
5 Ancora preliminarmente va rilevato come la domanda giudiziale di riconoscimento di una prestazione presupponga la sua reiezione in sede amministrativa, sia espressa che a seguito di silenzio rigetto, nonché la dimostrazione in giudizio della sussistenza di tutti i requisiti che la legge istitutiva preveda per la sua erogazione.
Ciò premesso, va rilevato come le domande della parte ricorrente, come svolte non possono essere accolte, chiedendosi la condanna dal Comune all'erogazione della prestazione e, in subordine, la condanna dell' al CP_2
risarcimento del danno.
Appare evidente che il non è mai comunque ente erogante la CP_1
prestazione, essendo la stessa, in entrambe le modalità, erogata dall' CP_6
limitandosi pertanto il Comune a raccogliere e istruire le domande corredate dalla documentazione necessaria e inoltrare all' la stessa ai fini CP_6
dell'erogazione.
Non potendosi quindi condannare il ad erogare una prestazione CP_1
in vece dell'Ente deputato a farlo.
Quanto alla trasmissione o meno della domanda (apparentemente trasmessa tramite posta elettronica ordinaria secondo le istruzioni del per il tramite delle sue circoscrizioni), appare nei fatti di causa CP_1
irrilevante, non avendo la parte ricorrente dedotto in giudizio la sussistenza di tutti i requisiti di legge al fine del riconoscimento del diritto.
Né potendo accogliersi in rito una domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità del CAF patronato, esulante dalla competenza per materia (tabellare) del Tribunale ordinario – sez. Lavoro e previdenza.
Deve comunque rilevarsi - per completezza di esposizione e ai fini della motivazione in diritto di quanto sopra esposto - quanto segue.
Pretermettendo la questione circa la legittimazione passiva eccepita dall' , che sostiene di non aver ricevuto alcun mandato dalla ricorrente CP_2
e di aver solo trasmesso la domanda per puro spirito di cortesia, e rilevando che la ricorrente si recava presso gli uffici dell' per la compilazione della CP_2
domanda e la sua trasmissione, deve rilevarsi quanto all'eventuale
6 responsabilità del patronato o, in tema di legittimazione processuale, del sindacato di riferimento che essa è di natura contrattuale: “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”. (cfr. Cass. civ. sez. III^ ord. 34475/2023).
La Suprema Corte, decidendo in un caso del tutto analogo quanto a condotta del patronato e quanto alle difese svolte dalle parti chiarisce che:
“secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass.
n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002) gli Istituti di ON assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza. Orbene, in considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di ON nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c..
Cassando quindi la sentenza della Corte territoriale rilevava che: nonostante che il ON #####: a) non aveva verificato e “sistemato” la posizione contributiva del #####, prima della proposizione della domanda di pensione;
b) non aveva specificato, all'atto della presentazione della pensione, che la stessa avveniva in regime di “totalizzazione” (come richiesto dall'art. 3 comma primo del d. lgs. N. 42/2006); c) era rimasto inerte per circa due anni, dopo il rigetto della prima domanda di pensione (agosto
2011), essendosi attivato soltanto nel luglio del 2013 per presentare una richiesta di riesame;
- e nonostante che tale richiesta di riesame – che conteneva la specificazione che si trattava di pensione richiesta in regime di totalizzazione (e che per questa ragione veniva considerata dall' come CP_6
7 una nuova domanda di pensione) - è stata accolta dall' soltanto dopo CP_6
che la posizione contributiva del #### era stata controllata e sistemata da altro ON (al quale il #### si era nelle more rivolto).
Sulla scorta di tale principio le difese svolte dal patronato nel caso di specie appaiono del tutto inconferenti. Afferma infatti lo stesso che “la domanda
(della ricorrente) non è meritevole di accoglimento difettando completamente la prova della sussistenza dei presupposti diretti ad ottenere
l'assegno”.
Orbene, anche pretermettendo che tale valutazione dell'accoglibilità o meno della domanda di parte ricorrente svolta non nei propri confronti ma nei confronti di altra parte in causa è da ritenersi del tutto fuori luogo, occorre osservare che, ritenuto tanto evidente da apparire pleonastico che unico compito di un CAF è proprio quello dell'assistenza a chi vi si rivolga, essendo la ricorrente recatasi presso gli uffici del CAF per compilare la domanda, sarebbe stato compito istituzionale del CAF medesimo assistere la ricorrente nella compilazione della domanda, indicando quali documenti produrre e quali altri verifiche o attività compiere al fine dell'ottenimento della prestazione.
E, ovviamente, in difetto di tale assistenza non si riesce a intravedere quale funzione altra possa essere chiamato svolgere e, inoltre, la mancanza d'informazione a beneficio della ricorrente (recatasi presso gli uffici dell' ) sulla circostanza che colui che curava la sua “assistenza” fosse CP_2
eventualmente membro o impiegato dell'UNSIC e non dell' , CP_2
determinando la chiamata in giudizio di quest'ultima e non della prima, rappresenta anch'essa responsabilità contrattuale della stessa , CP_2
indipendentemente dal fatto di chi si trovasse presso i suoi uffici lì, con titolo o senza titolo, prestando “assistenza” agli astanti.
Conoscendone incidentalmente, ancora del tutto irrilevante appare nei fatti di causa il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.c., ricadendo la responsabilità d'informazione e assistenza nella compilazione delle domande e nella produzione documentale esclusivamente in capo al
8 patronato e non certo al cittadino che vi si rivolga.
Diversamente opinando dovrebbe intravedersi il concorso colposo del paziente che non collabori col medico sull'identificazione della malattia e sulla scelta della cura migliore.
Osservando in ultimo il mancato riscontro della protocollazione della domanda rientra anch'essa nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Ciò posto, sulla scorta di quanto esposto si deve riaffermare l'incompetenza di questa sezione a statuire sulla domanda di condanna del patronato che deve, per quanto affermato dalla Suprema Corte, individuarsi quale “responsabilità contrattuale”.
Il ricorso quindi, per i motivi sopra esposti, non può essere accolto, non avendo dedotto in giudizio la ricorrente la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione, non potendo condannare il Comune alla
“erogazione” della prestazione erogata dall' e non potendo statuirsi su CP_6
una domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale.
Appare equa, in ragione dei motivi della decisione, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice Onorario
GI IN
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