Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2025, proposto da
Avv. Guido Marone, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulle sentenze n. 236/2024, n. 267/2024, n. 508/2024, n. 164/2024, n. 246/2024, n. 163/2024 e n. 445/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il dott. LO SO, non intervenuto il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione alle sentenze n. 236/2024, n. 267/2024, n. 508/2024, n. 164/2024, n. 246/2024, n. 163/2024 e n. 445/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in suo favore, quale procuratore antistatario;
che, agendo in proprio, egli assume rimaste ineseguite in parte qua le decisioni, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica delle pronunce, e nonostante il loro passaggio in giudicato;
che, pertanto, chiede che si disponga di “… corrispondere all’avvocato Guido Marone la somma complessiva di € 5.314,43 quali spese riconosciute nelle sentenze in qualità di antistatario, comprensive degli interessi, 15% per spese generali, rimborso del contributo unificato dove corrisposto (…) oltre IVA e CPA …” e che si provveda alla “… fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato delle pronunce, sono state esibite apposite certificazioni della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
che con memoria difensiva del 3 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio il “… Ministero ha provveduto al pagamento delle spese legali di sei sentenze nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 …” e che “… persiste l’interesse alla decisione per una sentenza la n. 246/2024 (rg. 251/2024) per la quale si chiede che l’On. Collegio Voglia ordinare di corrispondere all’avvocato Guido Marone la somma complessiva di € 769,24 quali spese riconosciute nella sentenza in qualità di antistatario, comprensive degli interessi, 15% per spese generali …”;
che con ordinanza collegiale n. 458 del 6 novembre 2025 la Sezione ha assegnato al ricorrente il termine di dieci giorni “… per la regolarizzazione della documentazione di causa …”, atteso che “… le sentenze da eseguire e i relativi certificati di passaggio in giudicato sono stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale …”;
che in data 11 novembre 2025 il ricorrente ha provveduto al deposito in giudizio della suindicata documentazione corredata delle prescritte asseverazioni di conformità agli originali;
che, inoltre, con memoria difensiva del 12 novembre 2025 egli ha dichiarato che “… Nelle more, in data 10 novembre 2025, il Ministero ha saldato anche l’ultima sentenza n. 246/24, che era rimasta impagata, e pertanto la domanda può dirsi integralmente soddisfatta …”, sì da venire chiesto che si dichiari “… cessata la materia del contendere …”;
che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento ai giudicati del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante le intervenute rituali notificazioni delle sentenze all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024 n. 2854);
che, tuttavia, con memorie difensive del 3 e del 12 novembre 2025 è stata da ultimo addotta la sopraggiunta estinzione della pretesa del ricorrente relativamente a quanto spettante per le sentenze n. 236/2024, n. 267/2024, n. 508/2024, n. 164/2024, n. 246/2024, n. 163/2024 e n. 445/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante al ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SO |
IL SEGRETARIO