Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.