Articolo 5 della Legge 10 dicembre 1953, n. 951
Articolo 4
Versione
15 gennaio 1954
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1954