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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8151/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.07.2024 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. (C.F. ) C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Loredana Polagruto del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. (C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Loredana Polagruto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 05.05.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rho al n. 19, parte 2 serie A trascritto al Comune di Vanzago (MI) all'atto nr.
4- Parte II- Serie B- Anno 2007
In regime di separazione dei beni.
Pagina 1 □ separati con sentenza n. 2487/2024 emessa il 23/10/2024, emessa nell'ambito del presente procedimento, passata in giudicato in data 30/12/2024; (documenti allegati in atti)
con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata il [...], a [...], cittadina italiana;
Per_1 C.F._3
- (C.F. , nato il [...], a [...], cittadino italiano;
Pt_2 C.F._4
- , (C.F. , nato il [...], a [...], cittadino italiano;
Pt_3 C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rho (MI), e del Comune di Vanzago (MI).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Vanzago (MI), in Via M. Buonarroti n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. CP_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, sino alla data della stipula del contratto definitivo di vendita fissato per il giorno 9/12/2025. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli: (C.F. ), (C.F. Per_1 C.F._3 Pt_2
, e , (C.F. ad entrambi i genitori, i quali C.F._4 Pt_3 C.F._5 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli: (C.F. ), Per_1 C.F._3
(C.F. , e , (C.F. , presso la dimora Pt_2 C.F._4 Pt_3 C.F._5 paterna.
5. La madre potrà esercitare il diritto di visita/frequentazione, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei minori, secondo le seguenti cadenze: a) A fine settimana alternati, da venerdì sera, dal termine delle attività extrascolastiche dei ragazzi, alle ore 21,30 della domenica. b) Frequentazioni/visite madre/figli, infrasettimanali, due pomeriggi infrasettimanali, (indicativamente martedì e giovedì) tenendo conto degli impegni pomeridiani extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola e/o dal termine delle attività extrascolastiche, con cena presso la madre, che si curerà di riaccompagnarli a casa dal padre entro le ore 21,30. c) Nella settimana di pertinenza del fine settimana in capo al Sig. la sig.ra CP_1
potrà vedere e tenere i figli minori un pomeriggio infrasettimanale (martedì o Parte_1 giovedì) scelto tenendo conto degli impegni pomeridiani dei minori, dall'uscita da scuola e/o dal termine delle attività extrascolastiche dei minori, con cena e pernottamento dalla madre, sino alla mattina del giorno seguente allorquando la stessa si curerà di riaccompagnarli a scuola. d) Le festività Natalizie del Natale (24, 25, 26 dicembre) ed il Capodanno (30, 31 dicembre e 1°
Pagina 2 gennaio) verranno gestite con la regola dell'alternanza alternanza annuale tra i coniugi;
e) Le festività Pasquali – coincidenti con il periodo di vacanze scolastiche – verranno equamente suddivise tra entrambi i genitori, con alternanza annuale tra gli stessi. f) Le vacanze estive (luglio e/o agosto) 15 giorni consecutivi, previa reciproca comunicazione, entro il 30 aprile dell'anno di pertinenza, del luogo di destinazione e del periodo di vacanza prescelto. g) I genitori si impegnano a concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli minori presso la madre in coincidenza con eventuali ponti e/o altre vacanze scolastiche, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza e, previa reciproca comunicazione sull'eventuale destinazione, che potrà avvenire anche fuori dall'Italia. h) Gli incontri tra la madre ed i figli potranno avvenire anche al di fuori dei periodi e degli orari sopra indicati, sempre previo accordo e consenso del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e dei genitori.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per tutti i figli, pari nel complesso ad euro 350,00= mensile, che la madre verserà al padre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
Pagina 3 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Resta inteso che, in difetto, di accordo, le spese rimarranno a carico del genitore che le ha autonomamente determinate.
- Le ricevute/fatture relative alle spese straordinarie verranno richieste con intestazione ad entrambi i genitori al fine di garantire ad entrambi la deducibilità ai fini fiscali dell'esborso (50% a ciascun genitore).
- L'assegno unico universale verrà percepito in pari misura da entrambi i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI
8. I Sigg.ri e prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
9. I Sigg.ri e hanno sottoscritto preliminare di vendita della casa Parte_1 CP_1 familiare in data 31/07/2025, e sottoscriveranno contratto definitivo di vendita il 9/12/2025;
10. Il sig. ha individuato un immobile adatto alle esigenze proprie e dei figli minori CP_1 che con lui risiedono abitualmente e presso il quale sono collocati e presso il quale resteranno collocati sino alla loro piena autonomia ed indipendenza, ed ha sottoscritto in data 12/11/2025 preliminare di acquisto per l'immobile sito in Pregnana Milanese (MI), in Via Vittorio Emanuele n.15, fissando la data di sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31/01/2026;
11. Il sig. ed i figli trasferiranno pertanto, all'esito della stipula del contratto CP_1 definitivo di acquisto dell'immobile, la propria residenza in Pregnana Milanese (MI), alla Via Vittorio Emanuele n. 15;
12. All'esito della vendita dell'immobile familiare, le parti procederanno, previa estinzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare e previa estinzione di tutti i finanziamenti personali accesi dai coniugi nell'interesse del nucleo familiare, quali il finanziamento per l'acquisto del box, e per l'acquisto della caldaia, alla relativa suddivisione del ricavato residuo, in ragione delle rispettiva quota di proprietà del 50% di ciascun coniuge, lasciando altresì l'immobile libero da persone e cose, al rogito, ed alla successiva chiusura del conto corrente bancario cointestato ai coniugi presso la . Controparte_2
13. Il sig. si farà carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo fondiario CP_1 dell'immobile familiare, sono alla stipula del contratto definitivo di vendita;
14. La sig.ra , contribuirà al pagamento di tutti i finanziamenti accesi anche a titolo Parte_1 personale da entrambi i coniugi nell'interesse del nucleo familiare (caldaia, box) in ragione del 40%, sino alla loro estinzione;
15. Il conto corrente cointestato in essere presso , verrà utilizzato Controparte_2 esclusivamente, per il pagamento dei ratei di mutuo e dei finanziamenti già accesi dai coniugi nell'interesse del nucleo familiare sino alla loro naturale scadenza, e per le eventuali spese manutentive straordinarie a carico della proprietà sino alla vendita dell'immobile, che i coniugi
Pagina 4 contribuiranno a pagare in ragione del 50%; 16. Resta inteso che tutte le spese per la gestione ordinaria della casa coniugale assegnata al sig. resteranno ad esclusivo carico dello stesso;
CP_1
17. Gli arredi presenti nell'immobile, in sede di vendita del medesimo, verranno equamente divisi tra i ricorrenti, ovvero anch'essi venduti con pari suddivisione del ricavato;
18. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 5 maggio 2007 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vanzago (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Pagina 5 Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.07.2024 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. (C.F. ) C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Loredana Polagruto del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. (C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Loredana Polagruto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 05.05.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Rho al n. 19, parte 2 serie A trascritto al Comune di Vanzago (MI) all'atto nr.
4- Parte II- Serie B- Anno 2007
In regime di separazione dei beni.
Pagina 1 □ separati con sentenza n. 2487/2024 emessa il 23/10/2024, emessa nell'ambito del presente procedimento, passata in giudicato in data 30/12/2024; (documenti allegati in atti)
con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata il [...], a [...], cittadina italiana;
Per_1 C.F._3
- (C.F. , nato il [...], a [...], cittadino italiano;
Pt_2 C.F._4
- , (C.F. , nato il [...], a [...], cittadino italiano;
Pt_3 C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rho (MI), e del Comune di Vanzago (MI).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Vanzago (MI), in Via M. Buonarroti n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. CP_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, sino alla data della stipula del contratto definitivo di vendita fissato per il giorno 9/12/2025. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli: (C.F. ), (C.F. Per_1 C.F._3 Pt_2
, e , (C.F. ad entrambi i genitori, i quali C.F._4 Pt_3 C.F._5 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli: (C.F. ), Per_1 C.F._3
(C.F. , e , (C.F. , presso la dimora Pt_2 C.F._4 Pt_3 C.F._5 paterna.
5. La madre potrà esercitare il diritto di visita/frequentazione, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei minori, secondo le seguenti cadenze: a) A fine settimana alternati, da venerdì sera, dal termine delle attività extrascolastiche dei ragazzi, alle ore 21,30 della domenica. b) Frequentazioni/visite madre/figli, infrasettimanali, due pomeriggi infrasettimanali, (indicativamente martedì e giovedì) tenendo conto degli impegni pomeridiani extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola e/o dal termine delle attività extrascolastiche, con cena presso la madre, che si curerà di riaccompagnarli a casa dal padre entro le ore 21,30. c) Nella settimana di pertinenza del fine settimana in capo al Sig. la sig.ra CP_1
potrà vedere e tenere i figli minori un pomeriggio infrasettimanale (martedì o Parte_1 giovedì) scelto tenendo conto degli impegni pomeridiani dei minori, dall'uscita da scuola e/o dal termine delle attività extrascolastiche dei minori, con cena e pernottamento dalla madre, sino alla mattina del giorno seguente allorquando la stessa si curerà di riaccompagnarli a scuola. d) Le festività Natalizie del Natale (24, 25, 26 dicembre) ed il Capodanno (30, 31 dicembre e 1°
Pagina 2 gennaio) verranno gestite con la regola dell'alternanza alternanza annuale tra i coniugi;
e) Le festività Pasquali – coincidenti con il periodo di vacanze scolastiche – verranno equamente suddivise tra entrambi i genitori, con alternanza annuale tra gli stessi. f) Le vacanze estive (luglio e/o agosto) 15 giorni consecutivi, previa reciproca comunicazione, entro il 30 aprile dell'anno di pertinenza, del luogo di destinazione e del periodo di vacanza prescelto. g) I genitori si impegnano a concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli minori presso la madre in coincidenza con eventuali ponti e/o altre vacanze scolastiche, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza e, previa reciproca comunicazione sull'eventuale destinazione, che potrà avvenire anche fuori dall'Italia. h) Gli incontri tra la madre ed i figli potranno avvenire anche al di fuori dei periodi e degli orari sopra indicati, sempre previo accordo e consenso del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e dei genitori.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per tutti i figli, pari nel complesso ad euro 350,00= mensile, che la madre verserà al padre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
Pagina 3 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Resta inteso che, in difetto, di accordo, le spese rimarranno a carico del genitore che le ha autonomamente determinate.
- Le ricevute/fatture relative alle spese straordinarie verranno richieste con intestazione ad entrambi i genitori al fine di garantire ad entrambi la deducibilità ai fini fiscali dell'esborso (50% a ciascun genitore).
- L'assegno unico universale verrà percepito in pari misura da entrambi i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI
8. I Sigg.ri e prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
9. I Sigg.ri e hanno sottoscritto preliminare di vendita della casa Parte_1 CP_1 familiare in data 31/07/2025, e sottoscriveranno contratto definitivo di vendita il 9/12/2025;
10. Il sig. ha individuato un immobile adatto alle esigenze proprie e dei figli minori CP_1 che con lui risiedono abitualmente e presso il quale sono collocati e presso il quale resteranno collocati sino alla loro piena autonomia ed indipendenza, ed ha sottoscritto in data 12/11/2025 preliminare di acquisto per l'immobile sito in Pregnana Milanese (MI), in Via Vittorio Emanuele n.15, fissando la data di sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31/01/2026;
11. Il sig. ed i figli trasferiranno pertanto, all'esito della stipula del contratto CP_1 definitivo di acquisto dell'immobile, la propria residenza in Pregnana Milanese (MI), alla Via Vittorio Emanuele n. 15;
12. All'esito della vendita dell'immobile familiare, le parti procederanno, previa estinzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare e previa estinzione di tutti i finanziamenti personali accesi dai coniugi nell'interesse del nucleo familiare, quali il finanziamento per l'acquisto del box, e per l'acquisto della caldaia, alla relativa suddivisione del ricavato residuo, in ragione delle rispettiva quota di proprietà del 50% di ciascun coniuge, lasciando altresì l'immobile libero da persone e cose, al rogito, ed alla successiva chiusura del conto corrente bancario cointestato ai coniugi presso la . Controparte_2
13. Il sig. si farà carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo fondiario CP_1 dell'immobile familiare, sono alla stipula del contratto definitivo di vendita;
14. La sig.ra , contribuirà al pagamento di tutti i finanziamenti accesi anche a titolo Parte_1 personale da entrambi i coniugi nell'interesse del nucleo familiare (caldaia, box) in ragione del 40%, sino alla loro estinzione;
15. Il conto corrente cointestato in essere presso , verrà utilizzato Controparte_2 esclusivamente, per il pagamento dei ratei di mutuo e dei finanziamenti già accesi dai coniugi nell'interesse del nucleo familiare sino alla loro naturale scadenza, e per le eventuali spese manutentive straordinarie a carico della proprietà sino alla vendita dell'immobile, che i coniugi
Pagina 4 contribuiranno a pagare in ragione del 50%; 16. Resta inteso che tutte le spese per la gestione ordinaria della casa coniugale assegnata al sig. resteranno ad esclusivo carico dello stesso;
CP_1
17. Gli arredi presenti nell'immobile, in sede di vendita del medesimo, verranno equamente divisi tra i ricorrenti, ovvero anch'essi venduti con pari suddivisione del ricavato;
18. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 5 maggio 2007 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vanzago (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Pagina 5 Milano, _____________