Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sugli stanziamenti dell'art. 1 dello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'Africa, italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sugli stanziamenti dell'art. 1 dello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'Africa, italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.