Articolo 607 del Codice della navigazione
Articolo 606Articolo 608
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21 aprile 1942
Art. 607.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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