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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 621/2024, est. dott.ssa Federica Trovò, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti CIAMBRONE MARIANNA e COLOMBO GAIA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA BUOZZI, 15 23900
Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. VISCONTI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA PREVIATI, 25 23900 Pt_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita: - in via principale, accogliere l'Appello di questo Ispettorato avverso la Sentenza del Tribunale di Lecco n. 621/2024 del 24/09/2024, nei confronti di e, per l'effetto, riformare la Sentenza Controparte_1 stessa per le ragioni sopra esposte e convalidare l'ordinanza-ingiunzione n. 79 del 10/10/2023, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; - in via subordinata, annullare o comunque riformare la statuizione sulle spese disposta dal primo Giudice”.
[1] Per l'appellato: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione: - in via principale: respingere l'appello presentato dall' sede di e confermare Controparte_2 Pt_1 integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco 621/2024 del 24.09.24; - in via subordinata rideterminare la sanzione all'importo minimo di legge di € 1.000,00 e laddove consideri che ad ogni mancato pagamento mensile costituisca autonoma violazione, ridetermini la pena sempre nel minino edittale, previa unificazione delle condotte dal vincolo della continuazione;
- in via di estremo subordine ridetermini la sanzione nell'importo minimo di legge. Con vittoria delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24.02.2025 – sede di - – Pt_1 Pt_1 Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 621/2024 mediante la Pt_1 quale il TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 79 del 10.10.2023 Controparte_1 emessa a seguito del verbale unico di accertamento n. 2023-COLC0000253 del 28.04.2023, notificato l'11.05.2023 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.000,00 oltre alle spese di procedura per la violazione dell'art. 1 comma 910 e 911 della L. 205/17 avendo corrisposto la retribuzione al proprio lavoratore dipendente con versamento diretto di denaro contante.
A fondamento della domanda il ricorrente aveva eccepito in via principale la tardività della contestazione in violazione del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981, in via subordinata aveva dedotto la mancata applicazione della disciplina della continuazione nella determinazione della sanzione inflitta e, in via ulteriormente subordinata, chiesto la riduzione della sanzione irrogata ritenuta eccessiva.
Su tali presupposti aveva domandato al TRIBUNALE di dichiarare la nullità e/o di annullare l'impugnata ordinanza o, in subordine, di rideterminare la sanzione.
Il TRIBUNALE, in accoglimento della domanda principale, ritenuto che Pt_1 aveva violato il termine di 90 giorni imposto dall'art. 14, 2 comma della L. 689/1981, annullava l'ordinanza opposta.
In particolare, il primo Giudice, rilevava che nel verbale redatto in occasione del primo accesso ispettivo del 24.11.2022, il dipendente aveva Parte_2 dichiarato agli Ispettori che le retribuzioni percepite da gennaio a ottobre 2022, con esclusione di quella del mese di luglio 2022, gli erano state tutte corrisposte dal proprio datore di lavoro in contanti come risultava Controparte_1 anche dalla dichiarazione sottoscritta in pari data dal lavoratore.
Secondo il primo Giudice, il lasso temporale intercorso tra la data del 24.11.2022 di acquisizione della notizia dell'infrazione e l'08.03.2023 di completamento dell'attività amministrativa era incongruo in quanto sin dalla data della primo
[2] accesso gli Ispettori avevano avuto “immediata contezza relativa alle modalità di pagamento del salario per un solo lavoratore” e che successivamente si erano
“limitati a svolgere accertamenti in ordine alla regolarità formale del lavoro intermittente (dello stesso lavoratore) con riferimento alle comunicazioni trasmesse dal MINISTERO del LAVORO dal quale avrebbero potuto acquisire direttamente informazioni in tempi celeri”.
Considerava inidonee le argomentazioni sostenute da volte a giustificare i Pt_1 tempi di conclusione del procedimento.
Nello specifico rilevava che gli Ispettori dopo avere ottenuto e acquisito una parte della documentazione sin dal 14.12.2022 pur avendo dato atto della necessità di proseguire gli accertamenti acquisendo ulteriori “informazioni presso la Confcommercio di con riguardo alle comunicazioni di impiego di lavoratori Pt_1 intermittenti, come indicato nel verbale interlocutorio n. 51/05/23 del 14/12/2022” in realtà non avevano svolto alcuna attività sino al 03.02.2023 allorquando veniva acquisita la dichiarazione di . Controparte_1
In tale occasione era stato concesso termine sino al 10.2.2023 per la produzione di ulteriore documentazione che era stata acquisita dapprima in data 16.2.2023, tramite la mail di e poi, in data 08.03.2023 quando era stato Parte_3 esibito il materiale richiesto.
Alla luce di tale quadro riteneva che l' non solo non avesse dedotto, Parte_1 ma nemmeno provato, i motivi per cui doveva essere ritenuto giustificabile un prolungamento dell'attività accertativa a fronte della conoscenza dal 22.11.2022 della norma violata.
Per tali ragioni, assorbite e disattese ogni ulteriori istanze ed eccezioni, annullava l'ordinanza opposta stante la violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 e, in ragione della soccombenza, condannava a rifondere al ricorrente le Pt_1 spese di lite liquidate nella somma di Euro 1.800,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame l' censura la sentenza laddove il Parte_1 primo Giudice ha ritenuto violato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
A supporto della doglianza ripercorre l'iter cronologico delle attività compiute dal primo accesso ispettivo del 24.11.2022 sino alla conclusione del procedimento deducendo che solo alla data dell' 08.03.2023 era in possesso di tutti gli elementi utili per la definizione dello stesso.
Ribadisce inoltre che alla data di acquisizione della violazione l'accertamento non si era concluso in quanto erano necessarie ulteriori verifiche sulla regolarità
[3] formale delle comunicazioni di tutti i lavoratori intermittenti impiegati da
[...]
come risulta dai verbali del 14.12.2022, del 03.02.2023 e CP_1 dell'08.03.2023 per il periodo dal 05.02.2021 al 24.11.2022 e dunque non “dello stesso lavoratore” intermittente come erroneamente affermato Parte_2 dal primo Giudice.
Con un secondo motivo lamenta l'omessa valutazione di elementi decisi della controversia.
Nell'ottica del gravame il TRIBUNALE aveva omesso di valutare che il 24.11.2022 era stata rilasciata all'odierno appellato la copia del verbale relativo al primo accesso ispettivo con il quale era stato invitato a consegnare ulteriore documentazione entro il 09.12.2022; che il 14.12.2022 era stata prodotta solo parte della documentazione richiesta;
che a tale data non era stato possibile sentire il titolare in quanto assente;
che la relativa Controparte_1 dichiarazione veniva acquisita successivamente in data 03.02.2023; che nel verbale interlocutorio emesso in pari data gli Ispettori avevano richiesto l'esibizione delle comunicazioni relative a tutti i lavoratori intermittenti concedendo termine sino al 10.02.2023; che la documentazione richiesta era stata acquisita, dapprima, in data 16.02.2023 tramite mail inviata da Pt_3
e, poi, in data 08.03.2023 quando era stato esibito integralmente
[...] quanto richiesto.
Ribadisce che il procedimento si è concluso l'08.03.2023 con l'acquisizione e la verifica di tutta la documentazione richiesta a cui è seguita, nel rispetto del termine di 90 giorni, l'emissione del verbale conclusivo notificato il 04.05.2023 e dunque a soli 57 giorni dal termine dell'accertamento.
Con un terzo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite che ritiene eccessive nel quantum e chiede, anche nel caso di rigetto del gravame, che vengano ridotte o compensate.
Con memoria depositata il 17.04.2025 ha resistito Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza di discussione delL'08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
___________
I motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
[4] Quanto al lamentato accoglimento della sollevata eccezione di tardività della notifica del verbale unico n. 2023-COLC0000253 del 28.04.2023 rispetto al momento dell'accertamento degli illeciti, si osserva quanto segue.
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (in termini Cass. n. 2363/05; cfr. inoltre Cass. nn. 26734/011, 5395/07 (S.U.), 18391/06, 8692/04, 9357/03)” (vedi, ex plurimis, Cass., 21.01.2015, n. 1043).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il sopra richiamato principio ha affermato che “L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione secondo le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa. Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti” (Cass. 33526/2024).
Ne consegue, pertanto, che il suddetto termine (perentorio e, come tale, inderogabile e improrogabile) decorre non già da quando la P.A. sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti al trasgressore, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ripercorre l'attività ispettiva svolta.
In data 24.11.2022 l'appellante ha dato corso al primo accesso ispettivo, presso la ditta individuale “ ” sita in ove veniva rinvenuto Controparte_1 Pt_1
[5] , il quale dichiarava di svolgere attività lavorativa “a chiamata” Parte_2
e che la retribuzione gli veniva corrisposta “talvolta in contanti talvolta con bonifico” (doc. n. 2 fasc. Pt_1
Il 14.12.2022 in sede del secondo accesso ispettivo , sorella del Parte_3 titolare dell'odierno appellato, consegnava agli Ispettori la documentazione richiesta, tra cui la copia di due contabili bancarie relative a bonifici eseguiti a favore di l'uno a titolo di acconto e l'altro di saldo Parte_2 relativamente al mese di luglio 2022 (doc. n. 3 fasc. . Pt_1
Quanto al proseguo degli accertamenti gli Ispettori verbalizzavano “si procederà ad acquisire informazioni presso la Confcommercio di con riguardo alle Pt_1 comunicazioni di impiego di lavoratori intermittenti”.
Il 03.02.2023 veniva acquisita la dichiarazione di , il quale Controparte_1 ammetteva di aver pagato al lavoratore le retribuzioni in Parte_2 contanti ad esclusione di quella del mese di luglio (doc. n. 4 fasc. . Pt_1
Con il medesimo verbale l'appellato veniva invitato a produrre la documentazione inerente alla prova dell'avvenuta comunicazione di impiego dei lavoratori intermittenti per il periodo dal 05.11.2021 al 24.11.2022 entro il 10.02.2023 (cfr. doc. n. 4 cit.).
Il 16.02.2023 inviava tramite mail la documentazione richiesta Parte_3 che veniva materialmente acquisita l'08.03.2023 nel corso dell'ultimo accesso ispettivo (docc. nn. 5 e 6 fasc. . Pt_1
All'esito dell'esame della documentazione veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-COLC-0000253 prot. n. 6516 del 28.04.2023, notificato in data 11.05.2023 contenente l'informativa delle violazioni accertate e con il quale veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 15.000,00 oltre alle spese di procedura (doc. n. 7 fasc.
). Pt_1
Stante l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, a
[...]
il 06.11.2023 veniva notificata l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_1
Così ricostruito il rapporto tra le parti, se è pur vero che fin dal primo accesso è venuta a conoscenza dell'illecito commesso da Pt_1 Controparte_1 limitatamente alla posizione del lavoratore intermittente , è pur Parte_2 vero che l'attività dell' non è stata limitata alla posizione di tale Parte_1 lavoratore, ma è stata estesa anche a ulteriori accertamenti.
Da quanto esposto, la CORTE ritiene che il termine di 90 giorni sia stato osservato, atteso che il verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2023 – COLC000253 del 28.04.2023 è stato notificato in data 11.05.2023, a fronte di
[6] accertamenti iniziati in data 22.11.2022 e conclusi - a seguito delle acquisizioni di documentazione e valutazione delle stesse - in data 08.03.2023.
Nello specifico, considerato la pluralità degli accertamenti compiuti dall' si Pt_1 ritiene congruo il tempo impiegato per acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della condotta posta in essere da
[...]
. CP_1
Per le sovraesposte ragioni le censure proposte sono meritevoli di accoglimento.
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze introdotte da Controparte_1 con il ricorso introduttivo e riproposte in via subordinata in sede di conclusioni nel presente grado, in relazione alla richiesta di applicare all'illecito commesso l'istituto della continuazione, si osserva quanto segue.
L'art. 8 della L. 689/81 reca una disciplina specifica per gli illeciti amministrativi espressamente dispone:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
In particolare, il cumulo giuridico delle sanzioni si applica, in relazioni alle sanzioni amministrative, solamente nel caso di unica condotta che violi contemporaneamente più norme (1° comma), ovvero di pluralità di condotte unificate dal medesimo disegno criminoso purché si tratti di “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” (2° comma).
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della CORTE di CASSAZIONE che, con la recente sentenza n. 17549 del 30.06.2025 ha ribadito quanto già affermato in precedenza in materia, per cui:
“Come già affermato da questa Corte, infatti, l'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8
[7] contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato, ossia illecito penale, ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass n. 12659/2019; Cass. n. 10775/2017).
5.1. Nel caso di specie il beneficio invocato dai ricorrenti non è applicabile, vertendosi in tema di pluralità di violazioni accertate dai giudici di merito come commesse con più azioni ed omissioni ed in materia esulante la previdenza e l'assistenza”.
In applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, rilevato che con più condotte distinte ha violato più volte la medesima norma Controparte_1 in materia estranea alla previdenza e assistenza, non è applicabile a suo favore l'invocato cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 681/89.
Ad avviso della CORTE è invece meritevole la richiesta di riduzione della sanzione inflitta con l'ordinanza ingiunzione.
Il comportamento del ricorrente che ha ammesso la commissione dell'illecito e il fatto che i pagamenti in contanti sono avvenuti per importi assai ridotti (Euro 200,00 al mese per un solo dipendente), giustificano, ad avviso del Collegio, l'applicazione della sanzione nella misura minima (Euro 1.000,00) per ogni singola violazione.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta va pertanto rideterminata in quella di Euro 9.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun mese (9)) in cui è stato perpetrato l'illecito.
Stante la parziale fondatezza dell'opposizione proposta da Controparte_1 la Corte ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite del doppio grado di giudizio ponendo la residua metà a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 4.200,00 di cui Euro 2.000,00 per il giudizio di I grado ed Euro 2.200,00 per quello di appello, la cui quota di 1/2 posta a carico dell'appellante è pari ad Euro 2.100,00, il tutto, oltre a spese generali e oneri di legge con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 621/2024 del TRIBUNALE di LECCO, ridetermina la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 79 del 10.10.2023 nella somma di Euro 9.000,00.
[8] Condanna l'appellante a rifondere a la metà delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida per tale quota nella somma di Euro 2.100,00, oltre a oneri di legge. Compensa il residuo mezzo.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 621/2024, est. dott.ssa Federica Trovò, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti CIAMBRONE MARIANNA e COLOMBO GAIA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA BUOZZI, 15 23900
Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. VISCONTI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA PREVIATI, 25 23900 Pt_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita: - in via principale, accogliere l'Appello di questo Ispettorato avverso la Sentenza del Tribunale di Lecco n. 621/2024 del 24/09/2024, nei confronti di e, per l'effetto, riformare la Sentenza Controparte_1 stessa per le ragioni sopra esposte e convalidare l'ordinanza-ingiunzione n. 79 del 10/10/2023, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; - in via subordinata, annullare o comunque riformare la statuizione sulle spese disposta dal primo Giudice”.
[1] Per l'appellato: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione: - in via principale: respingere l'appello presentato dall' sede di e confermare Controparte_2 Pt_1 integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco 621/2024 del 24.09.24; - in via subordinata rideterminare la sanzione all'importo minimo di legge di € 1.000,00 e laddove consideri che ad ogni mancato pagamento mensile costituisca autonoma violazione, ridetermini la pena sempre nel minino edittale, previa unificazione delle condotte dal vincolo della continuazione;
- in via di estremo subordine ridetermini la sanzione nell'importo minimo di legge. Con vittoria delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24.02.2025 – sede di - – Pt_1 Pt_1 Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 621/2024 mediante la Pt_1 quale il TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 79 del 10.10.2023 Controparte_1 emessa a seguito del verbale unico di accertamento n. 2023-COLC0000253 del 28.04.2023, notificato l'11.05.2023 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.000,00 oltre alle spese di procedura per la violazione dell'art. 1 comma 910 e 911 della L. 205/17 avendo corrisposto la retribuzione al proprio lavoratore dipendente con versamento diretto di denaro contante.
A fondamento della domanda il ricorrente aveva eccepito in via principale la tardività della contestazione in violazione del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981, in via subordinata aveva dedotto la mancata applicazione della disciplina della continuazione nella determinazione della sanzione inflitta e, in via ulteriormente subordinata, chiesto la riduzione della sanzione irrogata ritenuta eccessiva.
Su tali presupposti aveva domandato al TRIBUNALE di dichiarare la nullità e/o di annullare l'impugnata ordinanza o, in subordine, di rideterminare la sanzione.
Il TRIBUNALE, in accoglimento della domanda principale, ritenuto che Pt_1 aveva violato il termine di 90 giorni imposto dall'art. 14, 2 comma della L. 689/1981, annullava l'ordinanza opposta.
In particolare, il primo Giudice, rilevava che nel verbale redatto in occasione del primo accesso ispettivo del 24.11.2022, il dipendente aveva Parte_2 dichiarato agli Ispettori che le retribuzioni percepite da gennaio a ottobre 2022, con esclusione di quella del mese di luglio 2022, gli erano state tutte corrisposte dal proprio datore di lavoro in contanti come risultava Controparte_1 anche dalla dichiarazione sottoscritta in pari data dal lavoratore.
Secondo il primo Giudice, il lasso temporale intercorso tra la data del 24.11.2022 di acquisizione della notizia dell'infrazione e l'08.03.2023 di completamento dell'attività amministrativa era incongruo in quanto sin dalla data della primo
[2] accesso gli Ispettori avevano avuto “immediata contezza relativa alle modalità di pagamento del salario per un solo lavoratore” e che successivamente si erano
“limitati a svolgere accertamenti in ordine alla regolarità formale del lavoro intermittente (dello stesso lavoratore) con riferimento alle comunicazioni trasmesse dal MINISTERO del LAVORO dal quale avrebbero potuto acquisire direttamente informazioni in tempi celeri”.
Considerava inidonee le argomentazioni sostenute da volte a giustificare i Pt_1 tempi di conclusione del procedimento.
Nello specifico rilevava che gli Ispettori dopo avere ottenuto e acquisito una parte della documentazione sin dal 14.12.2022 pur avendo dato atto della necessità di proseguire gli accertamenti acquisendo ulteriori “informazioni presso la Confcommercio di con riguardo alle comunicazioni di impiego di lavoratori Pt_1 intermittenti, come indicato nel verbale interlocutorio n. 51/05/23 del 14/12/2022” in realtà non avevano svolto alcuna attività sino al 03.02.2023 allorquando veniva acquisita la dichiarazione di . Controparte_1
In tale occasione era stato concesso termine sino al 10.2.2023 per la produzione di ulteriore documentazione che era stata acquisita dapprima in data 16.2.2023, tramite la mail di e poi, in data 08.03.2023 quando era stato Parte_3 esibito il materiale richiesto.
Alla luce di tale quadro riteneva che l' non solo non avesse dedotto, Parte_1 ma nemmeno provato, i motivi per cui doveva essere ritenuto giustificabile un prolungamento dell'attività accertativa a fronte della conoscenza dal 22.11.2022 della norma violata.
Per tali ragioni, assorbite e disattese ogni ulteriori istanze ed eccezioni, annullava l'ordinanza opposta stante la violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 e, in ragione della soccombenza, condannava a rifondere al ricorrente le Pt_1 spese di lite liquidate nella somma di Euro 1.800,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame l' censura la sentenza laddove il Parte_1 primo Giudice ha ritenuto violato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
A supporto della doglianza ripercorre l'iter cronologico delle attività compiute dal primo accesso ispettivo del 24.11.2022 sino alla conclusione del procedimento deducendo che solo alla data dell' 08.03.2023 era in possesso di tutti gli elementi utili per la definizione dello stesso.
Ribadisce inoltre che alla data di acquisizione della violazione l'accertamento non si era concluso in quanto erano necessarie ulteriori verifiche sulla regolarità
[3] formale delle comunicazioni di tutti i lavoratori intermittenti impiegati da
[...]
come risulta dai verbali del 14.12.2022, del 03.02.2023 e CP_1 dell'08.03.2023 per il periodo dal 05.02.2021 al 24.11.2022 e dunque non “dello stesso lavoratore” intermittente come erroneamente affermato Parte_2 dal primo Giudice.
Con un secondo motivo lamenta l'omessa valutazione di elementi decisi della controversia.
Nell'ottica del gravame il TRIBUNALE aveva omesso di valutare che il 24.11.2022 era stata rilasciata all'odierno appellato la copia del verbale relativo al primo accesso ispettivo con il quale era stato invitato a consegnare ulteriore documentazione entro il 09.12.2022; che il 14.12.2022 era stata prodotta solo parte della documentazione richiesta;
che a tale data non era stato possibile sentire il titolare in quanto assente;
che la relativa Controparte_1 dichiarazione veniva acquisita successivamente in data 03.02.2023; che nel verbale interlocutorio emesso in pari data gli Ispettori avevano richiesto l'esibizione delle comunicazioni relative a tutti i lavoratori intermittenti concedendo termine sino al 10.02.2023; che la documentazione richiesta era stata acquisita, dapprima, in data 16.02.2023 tramite mail inviata da Pt_3
e, poi, in data 08.03.2023 quando era stato esibito integralmente
[...] quanto richiesto.
Ribadisce che il procedimento si è concluso l'08.03.2023 con l'acquisizione e la verifica di tutta la documentazione richiesta a cui è seguita, nel rispetto del termine di 90 giorni, l'emissione del verbale conclusivo notificato il 04.05.2023 e dunque a soli 57 giorni dal termine dell'accertamento.
Con un terzo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite che ritiene eccessive nel quantum e chiede, anche nel caso di rigetto del gravame, che vengano ridotte o compensate.
Con memoria depositata il 17.04.2025 ha resistito Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza di discussione delL'08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
___________
I motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
[4] Quanto al lamentato accoglimento della sollevata eccezione di tardività della notifica del verbale unico n. 2023-COLC0000253 del 28.04.2023 rispetto al momento dell'accertamento degli illeciti, si osserva quanto segue.
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (in termini Cass. n. 2363/05; cfr. inoltre Cass. nn. 26734/011, 5395/07 (S.U.), 18391/06, 8692/04, 9357/03)” (vedi, ex plurimis, Cass., 21.01.2015, n. 1043).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il sopra richiamato principio ha affermato che “L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione secondo le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa. Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti” (Cass. 33526/2024).
Ne consegue, pertanto, che il suddetto termine (perentorio e, come tale, inderogabile e improrogabile) decorre non già da quando la P.A. sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti al trasgressore, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ripercorre l'attività ispettiva svolta.
In data 24.11.2022 l'appellante ha dato corso al primo accesso ispettivo, presso la ditta individuale “ ” sita in ove veniva rinvenuto Controparte_1 Pt_1
[5] , il quale dichiarava di svolgere attività lavorativa “a chiamata” Parte_2
e che la retribuzione gli veniva corrisposta “talvolta in contanti talvolta con bonifico” (doc. n. 2 fasc. Pt_1
Il 14.12.2022 in sede del secondo accesso ispettivo , sorella del Parte_3 titolare dell'odierno appellato, consegnava agli Ispettori la documentazione richiesta, tra cui la copia di due contabili bancarie relative a bonifici eseguiti a favore di l'uno a titolo di acconto e l'altro di saldo Parte_2 relativamente al mese di luglio 2022 (doc. n. 3 fasc. . Pt_1
Quanto al proseguo degli accertamenti gli Ispettori verbalizzavano “si procederà ad acquisire informazioni presso la Confcommercio di con riguardo alle Pt_1 comunicazioni di impiego di lavoratori intermittenti”.
Il 03.02.2023 veniva acquisita la dichiarazione di , il quale Controparte_1 ammetteva di aver pagato al lavoratore le retribuzioni in Parte_2 contanti ad esclusione di quella del mese di luglio (doc. n. 4 fasc. . Pt_1
Con il medesimo verbale l'appellato veniva invitato a produrre la documentazione inerente alla prova dell'avvenuta comunicazione di impiego dei lavoratori intermittenti per il periodo dal 05.11.2021 al 24.11.2022 entro il 10.02.2023 (cfr. doc. n. 4 cit.).
Il 16.02.2023 inviava tramite mail la documentazione richiesta Parte_3 che veniva materialmente acquisita l'08.03.2023 nel corso dell'ultimo accesso ispettivo (docc. nn. 5 e 6 fasc. . Pt_1
All'esito dell'esame della documentazione veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-COLC-0000253 prot. n. 6516 del 28.04.2023, notificato in data 11.05.2023 contenente l'informativa delle violazioni accertate e con il quale veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 15.000,00 oltre alle spese di procedura (doc. n. 7 fasc.
). Pt_1
Stante l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, a
[...]
il 06.11.2023 veniva notificata l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_1
Così ricostruito il rapporto tra le parti, se è pur vero che fin dal primo accesso è venuta a conoscenza dell'illecito commesso da Pt_1 Controparte_1 limitatamente alla posizione del lavoratore intermittente , è pur Parte_2 vero che l'attività dell' non è stata limitata alla posizione di tale Parte_1 lavoratore, ma è stata estesa anche a ulteriori accertamenti.
Da quanto esposto, la CORTE ritiene che il termine di 90 giorni sia stato osservato, atteso che il verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2023 – COLC000253 del 28.04.2023 è stato notificato in data 11.05.2023, a fronte di
[6] accertamenti iniziati in data 22.11.2022 e conclusi - a seguito delle acquisizioni di documentazione e valutazione delle stesse - in data 08.03.2023.
Nello specifico, considerato la pluralità degli accertamenti compiuti dall' si Pt_1 ritiene congruo il tempo impiegato per acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della condotta posta in essere da
[...]
. CP_1
Per le sovraesposte ragioni le censure proposte sono meritevoli di accoglimento.
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze introdotte da Controparte_1 con il ricorso introduttivo e riproposte in via subordinata in sede di conclusioni nel presente grado, in relazione alla richiesta di applicare all'illecito commesso l'istituto della continuazione, si osserva quanto segue.
L'art. 8 della L. 689/81 reca una disciplina specifica per gli illeciti amministrativi espressamente dispone:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
In particolare, il cumulo giuridico delle sanzioni si applica, in relazioni alle sanzioni amministrative, solamente nel caso di unica condotta che violi contemporaneamente più norme (1° comma), ovvero di pluralità di condotte unificate dal medesimo disegno criminoso purché si tratti di “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” (2° comma).
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della CORTE di CASSAZIONE che, con la recente sentenza n. 17549 del 30.06.2025 ha ribadito quanto già affermato in precedenza in materia, per cui:
“Come già affermato da questa Corte, infatti, l'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8
[7] contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato, ossia illecito penale, ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass n. 12659/2019; Cass. n. 10775/2017).
5.1. Nel caso di specie il beneficio invocato dai ricorrenti non è applicabile, vertendosi in tema di pluralità di violazioni accertate dai giudici di merito come commesse con più azioni ed omissioni ed in materia esulante la previdenza e l'assistenza”.
In applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, rilevato che con più condotte distinte ha violato più volte la medesima norma Controparte_1 in materia estranea alla previdenza e assistenza, non è applicabile a suo favore l'invocato cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 681/89.
Ad avviso della CORTE è invece meritevole la richiesta di riduzione della sanzione inflitta con l'ordinanza ingiunzione.
Il comportamento del ricorrente che ha ammesso la commissione dell'illecito e il fatto che i pagamenti in contanti sono avvenuti per importi assai ridotti (Euro 200,00 al mese per un solo dipendente), giustificano, ad avviso del Collegio, l'applicazione della sanzione nella misura minima (Euro 1.000,00) per ogni singola violazione.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta va pertanto rideterminata in quella di Euro 9.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun mese (9)) in cui è stato perpetrato l'illecito.
Stante la parziale fondatezza dell'opposizione proposta da Controparte_1 la Corte ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite del doppio grado di giudizio ponendo la residua metà a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 4.200,00 di cui Euro 2.000,00 per il giudizio di I grado ed Euro 2.200,00 per quello di appello, la cui quota di 1/2 posta a carico dell'appellante è pari ad Euro 2.100,00, il tutto, oltre a spese generali e oneri di legge con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 621/2024 del TRIBUNALE di LECCO, ridetermina la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 79 del 10.10.2023 nella somma di Euro 9.000,00.
[8] Condanna l'appellante a rifondere a la metà delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida per tale quota nella somma di Euro 2.100,00, oltre a oneri di legge. Compensa il residuo mezzo.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[9]