Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Giardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prot. n.-OMISSIS-, asseritamente notificato in pari data, con il quale veniva ordinata al ricorrente la sospensione dell'asserita attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché per asserite gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- del verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in pari data;
- del verbale unico di accertamento n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando dagli atti che, in corso di causa, la P.A. ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC UC, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | UC UC |
IL SEGRETARIO