Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/11/2025, n. 21217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21217 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9453 del 2025, proposto da
YM ED AM ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio - diniego dell'amministrazione formatosi in ordine alla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., inviata nell'interesse di YM ED AM ED, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8.7.2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni - Prot. n. P-RM/L/Q/2023/102986, richiesto dalla Società A.T.M. SRLS, in data 27.3.2023, e rilasciato in favore del ricorrente;
nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., consentendo l'accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. OV RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Prefettura di Roma in ordine all’istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 inviata in data 8.7.2025, con cui è stato chiesto l’accesso agli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, ex art. 22 D. Lgs. n. 286/1998, richiesto dalla società A.T.M. srls il 27.3.2023;
b) che parte ricorrente con nota depositata in data 1.10.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente
OV RC, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RC | IE NG |
IL SEGRETARIO