Articolo 20 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 ottobre 1868
Art. 20.

Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868