Art. 20.
Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.
Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.